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Licet de vitanda Alessandro III, 19 Marzo 1179 __________________
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Quantunque siano state emanate dai nostri predecessori non poche e chiare costituzioni per evitare discordie nell'elezione del Sommo Pontefice, tuttavia spesso per una malvagia e ambiziosa audacia la chiesa ha sofferto scismi pericolosi. Noi per evitare questo male, col consiglio dei nostri fratelli e l'approvazione del santo concilio, abbiamo deciso di aggiungere una clausola complementare. Stabiliamo quindi che, poiché il nemico non cessa di seminare la zizzania, se non vi è l'unanimità tra i cardinali per la scelta del Pontefice, e, pur concordando i due terzi, l'altro terzo non intende accordarsi o presume di eleggere un altro, sia considerato romano pontefice quello che è stato eletto e riconosciuto dai due terzi.
Se qualcuno, basandosi sulla nomina del restante terzo, poiché la cosa gli sfugge, si arrogasse il titolo di vescovo, sia lui che quelli che lo riconosconoscessero siano scomunicati e puniti con l'esclusione da tutti gli ordini sacri. Ad essi quindi sia negata anche la comunione, salvo il viatico in punto di morte, e, se non si ravvedono, abbiano la stessa sorte di Dathan e Abiron che furono inghiottiti vivi dalla terra.
Inoltre chi fosse stato eletto all'ufficio apostolico con numero inferiore ai due terzi non sia in nessun modo accettato, a meno che non si verifichi una maggior convergenza di voti; ed egli sia soggetto alla pena predetta qualora non volesse umilmente ritirarsi. Ciò senza alcun pregiudizio per le costituzioni canoniche e ecclesiastiche, secondo le quali deve prevalere la sentenza della maggioranza, poiché i dubbi che sorgessero potranno essere sottoposti al giudizio dell'autorità superiore. Nella chiesa romana invece vi è una situazione particolare, in quanto non può esservi ricorso superiore. |