NORME VIGENTI:

 

Universi Dominici Gregis - 1996

Normas nonnullas - 2013

 

 

ALTRI DOCUMENTI:

 

Si Quis

In nomine Domini

Licet de vitanda

Ubi periculum

Ne Romani

Cum tam divino

In eligendis

Decet Romanum Pontificem

Aeterni Patris Filius

Avendo Noi

Vacantis Apostolicae Sedis

Summi Pontificis electio

Romano Pontifici eligendo

Constitutione Apostolica Universi

 

 

In Nomine Domini

Nicolò II, 13 Aprile 1059

__________________

 

In nome del Signor Nostro Gesù Cristo e Salvatore. L'anno dell'incarnazione di lui 1059, nel mese di aprile, indizione duodecima, al cospetto dei sacrosanti evangeli, presiedendo il reverendissimo e beatissimo papa Nicola, nella patriarcale basilica Lateranense, che si denomina Costantiniana, e intervenendovi i reverendissimi vescovi, abati, preti e diaconi, lo stesso venerabile papa, decretando con autorità apostolica sull'elezione del sommo pontefice, sentenziò: « E' nota alla beatitudine vostra, dilettissimi fratelli e vescovi colleghi, siccome altresì non ignorano gli altri inferiori membri (del clero), quante calamità ebbe a sostenere questa Sede Apostolica, la quale per divino volere attualmente io servo, in seguito alla morte del signor Stefano di buona memoria, nostro predecessore, e come da ultimo venisse ridotta agli estremi per ripetuti colpi e frequenti percosse arrecatele dai trafficanti della simoniaca eresia: a tal punto da sembrare che la colonna del Dio vivente minacciasse un crollo imminente e che la rete del Sommo Pescatore, per l'infuriare delle burrasche, fosse per essere nel profondo degli abissi sommersa. Di che, consenziente la vostra fratellanza, dobbiamo col celeste ausilio prudentemente provvedere ai casi futuri, e risparmiare allo Stato della Chiesa il trionfo di quei mali, il cui ripetersi, Dio tenga lontano. ».

 

§ 1. Per la qual cosa, appoggiati all'autorità dei nostri predecessori e a quella di altri santi Padri, decretiamo ed ordiniamo che, alla morte del Pontefice di questa Romana Chiesa universale, prima i cardinali vescovi, con diligenza somma e insieme discutendo intorno all'elezione, consultino i cardinali chierici di Cristo; e così il resto del clero e il popolo intervengano per dare il loro consenso alla nuova elezione: attendendo precipuamente che il morbo della corruttibilità non vi si insinui in alcuna occasione; e però spetti innanzitutto a quei personaggi religiosissimi di promuovere l'elezione del pontefice, e gli altri seguaci lascino dietro. La giusta e perciò legittima elezione si conseguirà ogni volta che si osserveranno le regole e gli atti dei diversi Padri, inclusa la sentenza del beato Leone, nostro predecessore. Non v'è ragione, egli dice, perché debbano tra i vescovi annoverarsi coloro che non vengono né eletti dai chierici, né desiderati dalle plebi, né consacrati dai vescovi comprovinciali, dietro giudizio del metropolitano; ma poiché la Sede Apostolica è superiore a tutte le Chiese del mondo, e perciò non può dipendere da altro metropolitano, sono senza dubbio i cardinali vescovi che esercitano le veci di questo, onde a loro spetta di consacrare l'eletto vescovo ed esaltarlo al sommo grado dell'apostolico ufficio.

 

§ 2. Si elegga poi il papa nel seno della stessa Chiesa, posto che esso sia idoneo, e dove non lo si trovi in quella, si prenda da altra Chiesa, salvo sempre il dovuto onore e rispetto al diletto figlio nostro Enrico, oggi re, e sperarsi, con l'aiuto di Dio, futuro imperatore, dignità che abbiamo già a lui conceduto, come concediamo ai successori suoi, i quali personalmente impetreranno tale diritto da questa Sede Apostolica.

 

§ 3. Che se la perversità di malvagi e scellerati uomini prevarrà in maniera che non si possa procedere in Roma ad una autentica, sincera, e disinteressata elezione, i cardinali vescovi uniti agli altri religiosi del clero e con i laici cattolici, questi però in ristretto numero, abbiano facoltà di eleggere il pontefice dell'Apostolica Sede dove si crederà più conveniente.

 

§ 4. Se poi, dopo l'avvenuta elezione, lo scoppio di una guerra o qualsiasi tentativo di uomini perversi impedisse di proposito che l'eletto prenda solenne possesso del Seggio Apostolico, resti salva la consuetudine; ciò non pertanto l'eletto medesimo, quale vero papa, ha diritto di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutti i beni di essa, conforme sappiamo aver fatto il beato Gregorio prima della sua consacrazione.

 

§ 5. Se mai qualcuno, contrariamente alle disposizioni di questo nostro decreto, promulgato con sinodale sentenza, mettiamo il caso che per sedizione, per presunzione, o per altro qualunque artifizio sia stato eletto, ed anche ordinato ed intronizzato, sia, per autorità divina e per quella dei santi apostoli Pietro e Paolo, colpito da perpetuo anatema insieme ai suoi elettori, fautori e seguaci, venga separato e mandato fuori dai confini della Santa Chiesa, quale anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, né su questo gli sia riservato alcun reclamo; ma sia irrevocabilmente deposto da qualunque carica ecclesiastica fosse precedentemente investito. Alla stessa pena soggiaccia chiunque abbia a lui aderito o prestato qualsiasi riverenza come a pontefice, od abbia osato assumerne in qualche modo le difese. Se qualcuno osasse violare questa nostra decretale sentenza o si azzardasse temerariamente di sconvolgere o turbare la Chiesa Romana, contravvenendo a ciò che qui vi è ordinato, sia in perpetuo anatéma, da scomunica colpito, annoverato fra gli empi che, nel giorno del giudizio finale non risorgono, incorra nell'ira dell'Onnipotente, provi in questa vita e nell'altra lo sdegno dei santi apostoli Pietro e Paolo, che la loro Chiesa volle sconvolgere, resti deserta la sua casa, né vi sia chi dimori nelle sue tende, sbalzato qua e là non abbia più requie, la sua prole sia ridotta alla miseria e discacciata dalla propria abitazione, liquidi inoltre l'usuraio tutto il patrimonio di lui, contrari gli siano gli elementi tutti, e lo confondano i meriti di tutti i santi che riposano nel Signore.

 

§ 6. La grazia di Dio onnipotente protegga coloro che osserveranno questo nostro decreto e l'autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo li sciolga dai legami di ogni peccato.