NORME VIGENTI:

 

Universi Dominici Gregis - 1996

Normas nonnullas - 2013

 

 

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In nomine Domini

Licet de vitanda

Ubi periculum

Ne Romani

Cum tam divino

In eligendis

Decet Romanum Pontificem

Aeterni Patris Filius

Avendo Noi

Vacantis Apostolicae Sedis

Summi Pontificis electio

Romano Pontifici eligendo

Constitutione Apostolica Universi

 

 

Ubi periculum

Gregorio X, 7 Luglio 1274

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Dove si riscontra un maggior pericolo, lì senza dubbio bisogna provvedere più compiutamente. L'esame del tempo passato insegna quanti disastri produca e di quali e quanti pericoli sia costellata una troppo lunga vacanza della sede romana; una ponderata considerazione dei danni di quel periodo mostra la stessa cosa. Perciò evidenti ragioni ci consigliano, mentre attendiamo con zelo alla riforma di cose anche meno importanti, di non lasciare senza riforma opportuna ciò che è esposto a un maggior pericolo. Perciò intendiamo mantenere assolutamente intatta la validità di tutte le salutari disposizioni dei nostri predecessori e in modo particolare di papa Alessandro III, di felice memoria, per evitare le discordie durante l'elezione del romano pontefice; non è, infatti, nostra intenzione diminuire la loro importanza, ma supplire con la presente costituzione alle lacune che l'esperienza ha messo in rilievo.

       §1 Con il consenso, quindi, del santo concilio stabiliamo che se il papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano arrivati, sia che non lo siano, si radunino tutti nel palazzo in cui abitava il pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o laico, a sua scelta. A quelli tuttavia che hanno una vera necessità ne concediamo due, sempre a loro scelta. In questo palazzo tutti abitino in comune uno stesso salone, senza pareti divisorie o altra tenda; questo, salvo un libero passaggio ad una stanza separata, sia ben chiuso da ogni parte, in modo che nessuno possa entrare o uscire. Non sia permesso ad alcuno recarsi dagli stessi cardinali o parlare segretamente con loro; essi stessi non accolgano visitatori, a meno che si tratti di quelli che, col consenso di tutti i cardinali ivi presenti, fossero chiamati per gli affari concernenti la imminente elezione. A nessuno, inoltre, sia permesso mandare agli stessi cardinali o a qualcuno di loro un inviato o una lettera. Chi trasgredisse questa norma mandando un messaggero o uno scritto o parlando con uno di essi in segreto ipso facto incorra nella sentenza di scomunica. Nel conclave, tuttavia, sia lasciata, naturalmente, una finestra, per cui passino comodamente le vivande destinate ai cardinali, ma attraverso la quale non possa introdursi nessuno. Se poi, Dio non voglia, tre giorni dopo l'ingresso dei cardinali nel conclave, come si è detto prima, non avessero ancora dato alla chiesa un pastore, nei cinque giorni immediatamente seguenti, sia a pranzo che a cena i cardinali si contentino ogni giorno di un solo piatto. Se al termine di questi non fosse ancora avvenuta l'elezione, sia dato loro solo pane, vino ed acqua, fino a che non si arrivi all'elezione. Durante il tempo dell'elezione i suddetti cardinali nulla percepiscano dalla camera apostolica, né di quanto possa venire alla stessa chiesa da qualsiasi fonte durante la vacanza; tutti i proventi, invece, durante questo tempo rimangano in custodia di colui alla cui fedeltà e diligenza la camera stessa è stata affidata, a disposizione del futuro pontefice. Chi poi avesse ricevuto qualche cosa, sarà tenuto da quel momento ad astenersi dal percepire qualsiasi reddito a lui spettante, fino alla completa restituzione delle somme ricevute. Gli stessi cardinali, inoltre, si preoccupino di affrettare l'elezione, non occupandosi assolutamente di null'altro, a meno che non sopraggiunga una necessità cosi urgente come la difesa dei territori della stessa chiesa o di una loro parte, o non incomba un pericolo così grande e evidente, che tutti e ciascuno dei cardinali presenti, unanimemente, ritengano di dovervi provvedere rapidamente. Se qualcuno dei cardinali non sarà entrato nel conclave, sopra descritto, oppure dopo esservi entrato ne uscirà senza manifesta causa di malattia, senza affatto ricercarlo e senza più ammetterlo all'elezione, gli altri procedano liberamente ad eleggere il papa. Se sopraggiunta una malattia, qualcuno di essi dovrà uscire dal conclave, anche durante la malattia si potrà procedere all'elezione senza richiedere il suo voto. Ma se, dopo aver ricuperato la salute o anche prima, volesse tornare dagli altri, o anche se gli assenti, quelli che si dovevano aspettare per dieci giorni, giungessero prima che il papa sia stato eletto, saranno ammessi all'elezione al punto in cui essa si trova; dovranno osservare come gli altri le norme sulla clausura, sui domestici, sul cibo, sulle bevande e sul resto.

       §2 Se poi avverrà che il romano pontefice muoia fuori della città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali sono tenuti a radunarsi nella città nel cui territorio o distretto il pontefice è morto, a meno che sia interdetta o in aperta ribellione contro la chiesa Romana. In questo caso, si radunino in quella più vicina, purché non sia sotto interdetto, o apertamente ribelle. Anche in questa città per quanto riguarda l'attesa degli assenti, l'abitazione in comune, la clausura e tutte le altre cose, nel palazzo vescovile o in qualsiasi altro scelto dagli stessi cardinali, siano osservate le medesime norme date per il caso in cui il papa muoia nella città in cui risiedeva con la sua curia.

       §3 Inoltre , poiché vale poco emanare delle leggi se poi non c'è chi le fa osservare, stabiliamo che il signore e gli altri rettori e magistrati della città in cui si deve procedere all'elezione del romano pontefice, col potere loro concesso per nostra autorità e con il consenso del concilio, facciano osservare integralmente e inviolabilmente, senza frode o inganno alcuno, tutto ciò che è stato premesso, nel suo complesso e in ogni singola disposizione, attenti a non limitare i cardinali più di quanto è stato previsto. I magistrati, non appena avuta notizia della morte del papa, prestino personalmente giuramento, dinanzi al clero e al popolo della città appositamente convocati, di osservare queste disposizioni. E se commetteranno qualche frode o non le osserveranno diligentemente, qualunque sia la loro dignità, condizione o stato, cessato ogni privilegio, siano per ciò stesso legati al vincolo della scomunica e per sempre infami; siano esclusi a vita da ogni dignità, né siano ammessi a un pubblico ufficio. Stabiliamo inoltre che essi siano ipso facto privati dei feudi, dei beni e di tutto ciò che essi hanno avuto dalla chiesa romana o da qualsiasi altra chiesa, di modo che questi beni tornino pienamente e liberamente alle chiese stesse e siano, senza alcuna opposizione, a disposizione dei loro amministratori. La città, poi, non sia sottoposta ad interdetto, ma sia privata della dignità vescovile.

       §4 Poiché quando la passione rende schiava la volontà o una costrizione la spinge ad agire in un determinato modo, l'elezione è nulla mancando la libertà, preghiamo gli stessi cardinali per la bontà misericordiosa del nostro Dio, li scongiuriamo per il prezioso sangue che egli ha sparso perché riflettano con attenzione sul dovere che pesa su di loro quando si tratta di eleggere il vicario di Gesù Cristo, e successore di Pietro, capo della chiesa universale e guida del gregge del Signore. Dimessa ogni privata passione, cessato il vincolo di qualsiasi patto, contratto, obbligazione, e la considerazione di ogni accordo e intesa, non guardino tanto a se stessi o ai loro sudditi, non cerchino il loro vantaggio né i loro interessi privati. Nessuno, salvo Dio, influenzi il loro giudizio nell'elezione, con spirito puro e libero, preoccupati solo dell'elezione, cerchino senza paura ciò che è di comune utilità, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura, per quanto possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e necessarissima al mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa chiesa uno sposo degno. Chi poi operasse diversamente sia soggetto alla vendetta divina e la sua colpa non sia perdonata, se non dopo grave penitenza. Per parte nostra cancelliamo, annulliamo e rendiamo invalidi e dichiariamo assolutamente nulli i patti, le convenzioni, gli obblighi, gli accordi e le intese di qualsiasi genere, sia contratti col vincolo del giuramento, che in qualsiasi altro modo. Nessuno sarà obbligato in alcun modo ad osservarli. La loro mancanza di parola non sarà una colpa, ma piuttosto titolo ad una giusta lode; poiché anche la legge umana attesta che queste trasgressioni sono più accette a Dio che l'osservanza di tali giuramenti.

       §5 Ma i fedeli non devono confidare tanto in una elezione sollecita, ma piuttosto nel potere di intercessione della preghiera umile e devota; perciò aggiungiamo a quanto stabilito che in tutte le città e altri luoghi di maggiore importanza, non appena si abbia notizia certa della morte del papa, siano celebrate dal clero e dal popolo in suo suffragio solenni esequie e ogni giorno si offrano a Dio umili preghiere fino a che si abbia conferma dell'avvenuta elezione. Si perseveri con devote suppliche, perché lui, che stabilisce la pace nell'alto dei cieli renda unanimi i cardinali nell'elezione, in modo che dalla loro concordia, esca un'elezione sollecita, concorde ed utile, come esige la salvezza delle anime e l'utilità di tutto il mondo. Perché non avvenga che il presente decreto, così salutare, sia trascurato con la scusa dell'ignoranza, ordiniamo rigorosamente che i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati delle chiese e tutti quelli a cui è concesso annunciare la parola di Dio, nelle loro prediche esortino con zelo il clero e il popolo, riuniti con più frequenza a questo scopo, a pregare con fiducia per una rapida e felice conclusione di un affare così importante; con la stessa autorità ingiungiamo loro non solo frequenti preghiere, ma anche l'osservanza di digiuni, secondo l'opportunità.