Avendo noi con special nostra bolla spedita sotto il di 4 ottobre prossimo passato provvisto al buon regolamento del Conclave, e ad altro cose concernenti la Sede vacante, ed in essa riservatoci di stabilir sopra ciò con susseguente nostro chirografo altre provisioni, le quali, quantunque non abbiamo stimato opportuno inserire, ed esprimere nella medesima bolla, vogliamo nondimeno che abbiano l'istessa forza e vigore, come se in essa di parola in parola fossero inserte e registrate. Quindi è, che col presente nostro chirografo, nel quale abbiano per espresso, e di parola in parola registrato l'intiero tenore delle bolle, costituzioni, ed altre disposizioni, concernenti specialmente il regolamento del Conclave e della Sede vacante, li privilegi, facoltà e indulti concessi da' nostri predecessori a qualunque persona quanto si voglia graduata, e privilegiata, benché decorata della dignità cardinalizia, ed ogni altra cosa quantosivoglia necessaria d'esprimersi; di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra suprema ed assoluta potestà, stabiliamo, prefiggiamo ed ordiniamo le seguenti provisioni e dichiarazioni, cioè:
1. Avendo noi in detta nostra precedente bolla espressamente proibito al Sacro Collegio de'reverendissimi cardinali ed alla Congregazione de' capi d'ordini ogni, e qualunque spedizione di mandati straordinari a favore di qualsivoglia persona a titolo di rimunerazine, premio, fatica, supplemento di mercedi, e ricognizioni, perciò a fine che quelli, i quali attualmente servono necessariamente in Conclave, e che solevano avere simili premi, o sussidi straordinari, da noi aboliti, abbino un congruo assegnamento, confermando primieramente le provisioni di scudi cento il mese assegnati alli due medici, e di altri scudi cento il mese al chirurgo, ed altre provisioni, o assegnamenti fissamente somministrati finora a diversi altri ministri, o persone, vogliamo inoltre, che:
Al segretario del Sacro Collegio si paghino parimente scudi cento il mese col peso di dover somministrar il vitto alli due aiutanti, che gli abbiamo permesso con detta nostra bolla di condurre in Conclave, alli quali vogliamo inoltre, che si paghino scudi dieci il mese per ciascheduno, in ricompensa delle non ordinarie fatiche, alle quali soccombono.
Alli maestri di cerimonie non partecipanti, che entreranno in Conclave, assegniamo e vogliamo che si paghino scudi venticinque il mese per ciascheduno, ed alli maestri di ceremonie sopranumerari, quando a tenore di detta nostra bolla ne vengano ammessi due, o uno di loro in Conclave, altri scudi venti il mese similmente per ciascuno, proibendo di nuovo espressamente, che né a titolo del peso di suonare il campanello, né per qualunque altro motivo possa spedirsi a loro favore alcun altro mandato; dichiarando però, che quando si trovino, come presentemente sono, tre maestri di ceremonie non partecipanti, s'intenda, che il terzo de' medesimi debba preferirsi per essere introdotto in Conclave, a qualunque degli altri maestri di ceremonie sopranumerari, de' quali in tal caso non se ne possa introdurre al più che un solo, acciò non eccedano mai il prefisso numero di sei.
Al confessore del Conclave assegniamo e vogliamo che si paghino scudi trenta il mese, et altri simili scudi trenta il mese al sotto sagrista.
Alla persona, che s'introdurrà con il sagrista per servire le messe, assegniamo scudi sei il mese. Occorrendo il caso che il primo maestro di ceremonie sia decorato del carattere vescovile, come accade presentemente, vogliamo che al medesimo sia permesso di condurre in Conclave un sacerdote, che gli assista, conforme suol praticarsi con il sagrista, e che a ciascuno di essi loro assistenti si paghino scudi dieci il mese.
Incarichiamo poi ed ordiniamo espressamente al suddetto primo maestro di ceremonie, che usi una particolare attenzione, acciocchè le ruote della parte interiore del Conclave siano chiuse ai tempi debiti, e che le chiavi vengano da lui medesimo custodite, né restino, massime in tempo di notte, in mano altrui. Vogliamo inoltre, che sia incombenza de'tre reverendissimi cardinali destinati a tenore della nostra costituzione alla sopraintendenza della clausura e cura del Conclave, d'invigilare parimente all'esatta osservanza di questa disposizione, visitando di tempo in tempo le medesime ruote.
2. Vogliamo ed ordiniamo che ai trentacinque scopatori si debbano dare due stramazzi con capezzale, due lenzuoli ed una coperta quando entrano in Conclave, e che in fine del primo mese debbano loro darsi due altri lenzuoli, oltre de' quali, per qualunque durazione quanto si voglia lunga della Sede vacante, non possano essi pretendere alcun'altra cosa, né per il servizio del letto, né per qualunque altro titolo, per il che proibiamo espressamente ed individualmente il conceder loro, conforme è stato praticato negli ultimi Conclavi, li camini, ed ogni altra ricognizione di ferri, legni, stigli, cementi e cose simili, le quali tutte vogliamo che rimanghino a beneficio della nostra Camera, e che detti scopatori debbano restar contenti dei salari a loro assegnati e delle ricognizioni, che sogliono ricevere dai reverendissimi cardinali.
3. Vogliamo ed ordiniamo che li reverendissimi cardinali deputati alla struttura del Conclave debbano far chiudere con muri stabili le porte, scale e scalette del nostro palazzo Vaticano, le quali corrispondono nel medesimo Conclave, ed invigilare, che non si chiudano inutilmente camini, finestre, porticelle ed altri luoghi da quelle parti dalle quali non può aversi alcuna corrispondenza tra li conclavisti e gli estranei.
4. A fine di togliere l'abuso che venga a bello studio riempito il magazzeno della legna corrispondente in Conclave, quando si stima verisimilmente esser prossima l'elezione del nuovo papa, vogliamo perciò ed ordiniamo che qualunque volta occorra di riempirlo in tutto il tempo della Sede vacante, debba sempre prendersene la licenza della Congregazione de' revendissimi cardinali capi d'ordini; dichiarando inoltre, che qualunque quantità di legna che rimanga inconsunta in tempo di detta elezione, debba questa intieramente riservarsi a beneficio del nostro palazzo apostolico, ed a tal effetto debbano i prefetti pro tempore di detto palazzo aver il peso e cura di farsene render conto da chi ne ha la custodia, subito terminato il Conclave.
5. Vogliamo che le due Compagnie delle nostre guardie di fanteria, le quali sogliono acquartierarsi in Borgo nel tempo della Sede vacante, si debbano acquartierare una dalla parte di Borgo Pio, e l'altra dalla parte della Chiesa di Santo Spirito, e che nel corpo di guardia di questa ultima si custodisca di notte la chiave di un rastello, che noi ordiniamo debba farsi in avvenire in tempo di Sede vacante per chiudere l'apertura verso il fiume vicino a detta chiesa, ed ospedale di Santo Spirito, ove corrisponde il passo della Barchetta.
6. Ordiniamo inoltre espressamente a tutti li corpi di guardia e loro ufficiali, che debbano lasciar passare liberamente di giorno e di notte gli esecutori del Governo e del governatore di questa nostra città, il quale dovrà continuare ad esercitare la sua giurisdizione anche in detto Borgo, per aver noi estinta, soppressa ed abolita la carica del governatore del Conclave e la giurisdizione che ivi esercitava. Nel caso però che detti esecutori passino di notte, vogliamo che il loro caporale debba mostrare alla guardia quel contrasegno, o indicar quel nome di cui converranno insieme il governatore di Roma ed il commissario delle armi.
7. Essendo dalle costituzioni d'Innocenzo XIII, confermate e rinovate in detta nostra bolla, stati tolti al cardinal camerlengo, all'uditor generale della nostra Camera, tesoriere parimente generale, alli dodici chierici e presidente di detta Camera, tutti e qualsivoglia emolumenti sì ordinari come estraordinari, anche a titolo di regalie e giocali, dichiariamo che tra questi s'intendano compresi e tolti, siccome noi comprendiamo e togliamo e vogliamo che s'intendano compresi e tolti, anche i panni lugubri e qualunque altra cosa di qualsiasi specie, sotto qualsivoglia titolo e denominazione che si pagava in tempo di Sede vacante dalla Camera Apostolica, Camera Capitolina e palazzo apostolico.
8. Di più espressamente ordiniamo e vogliamo, che a niun altro ministro camerale si somministri nel tempo della Sede vacante veruno di quegli emolumenti che altre volte in detto tempo distribuivansi loro sotto nome e titolo di regalie, regali e panni lugubri; ed inoltre proibiamo, che a chiunque si sia dalla Camera Apostolica e dalla Capitolina, o sia a nome dell'una o dell'altra, si diano panni lugubri, corucci e veli, o l'equivalente in danaro, dichiarando che in questa disposizione sono comprese ancora tutte e singole le persone alle quali venivano accordati dal chirografo di Alessandro VIII, segnato lì 29 novembre 1690, a cui in questa parte espressamente deroghiamo. Non intendiamo però, che in questa ordinazione siano compresi quegli emolumenti, che sotto anche un tal titolo sono soliti a pagarsi a coloro che godono qualche vacabile o altro ufficio acquistato a titolo oneroso collo sborso effettivo di denaro, alli quali vogliamo che si paghino, come prima facevasi e per giuste particolari ragioni che muovono l'animo nostro, eccettuiamo ancora da questa generale ordinazione la partita di scudi 563 solita distribuirsi a monsignor sagrista, cantori ed altri della nostra cappella pontificia.
9. E siccome avanti le tre prossime passate Sedi vacanti, attesochè cessavano e l'uffizio di elemosiniere e quell'elemosine che da lui distribuivansi in tempo di Sede piena, pareva molto conveniente l'assegnamento che davasi a ciascheduno de' caporioni per distribuirlo in tante porzioni di scudi cinque l'una a povere famiglie ne' loro rioni e l'altro ad ogni conservatore per lo stesso effetto, conforme si è anche praticato nelle dette ultime tre Sedi vacanti; così avendo noi colla nostra costituzione stabilmente provvisto al maggior sollievo dell'indigenza de' poveri col far continuare la carica di elemosiniere, per le mani del quale debbano distribuirsi l'elemosine in tutta la stessa considerabile quantità che sogliono somministrarsi, vivente il pontefice, ed a cui potranno ricorrere le povere famiglie per quelle particolari contingenze ancora, per le quali da principio fu introdotta la suddetta distribuzione che doveva farsi dai conservatori e caporioni, proibiamo che in avvenire si daino ai suddetti conservatori e caporioni i mentovati denari.
10. Avendo, oltre questo, fatta seria riflessione a quanto distribuivasi nel più volte mentovato tempo della Sede vacante al senatore, conservatori, priore de' caporioni ed altri ufficiali del popolo romano ogni dieci giorni anticipatamente a titolo di paga, il che importava ciascheduna volta scudi 1055, ed avendo dall'un canto maturamente considerati i motivi, per tali quali erano queste paghe assegnate e che sono presentemente in gran parte cessati, né volendo dall'altro intieramente levar loro questo emolumento, anche in riguardo di qualche maggior fatica ed attenzione che devono in detto tempo usare, ordiniamo che in avvenire le suddette paghe si riducano e riformino per la metà; eccettuando però i tredici caporioni, ai quali invece dei venticinque scudi che a ciascheduno di loro si davano ogni dieci giorni, vogliamo che si paghino scudi 17, ed il comandante delle ripe e lo scrittore del popolo romano, ai quali e per la maggior spesa in tal tempo e per la natura dei loro uffici ordiniamo che si continui il solito assegnamento; siccome parimente si dovrà continuare al conservatore che assiste alla ruota in riguardo del maggiore dispendio ed incomodo che soffre nella permanente dimora a San Pietro per tutto il tempo del conclave, dovendo però cominciare questo assegnamento, maggiore degli altri, dal giorno solamente che principierà la suddetta assistenza.
11. Rispetto poscia alla soldatesca del popolo romano che in tal tempo soleva arrolarsi in numero di 300 persone compresi gli ufficiali subalterni, ordiniamo che la medesima in avvenire sia composta del colonnello, alfiere, due sergenti, nove caporali, due tamburini, un foriere, un cancelliere e soli duecentosedici soldati effettivi; espressamente proibendo l'abuso introdotto delle piazze morte e l'altro gravissimo talvolta succeduto, che le persone arrolate non godano dell'intiera paga, potendo nascere da ciò moltissimi disordini in pregiudizio ed inquietudine delle povere famiglie ed artisti: o specialmente incarichiamo il commissario dell'armi, collaterale ed altri che assistono al pagamento delle medesime soldatesche, d'invigilare acciò non succedano in avvenire questi inconvenienti ed il suddetto commissario dell'armi dovrà subito far arrestare quei soldati che comparissero invece delle piazze morte, e molto più quelli che venissero scoperti di servire con qualche condizione di rilasciare ad altri, o tutto o parte dello stipendio che loro si paga; ed inoltre dovrà dar parte ai reverendissimi capi d'ordini d'ogni particolarità e complici della scoperta contravenzione, acciò dai medesimi vengano ordinati i più severi proporzionati castighi contro coloro che avran delinquito. E volendo estinguere ogni vestigio e nome di piazze morte, ordiniamo che a quelli ufficiali ai quali erano legittimamente assegnate si dia a proporzione qualche compenso in danaro, purchè fra tutti non ecceda l'equivalente della paga di nove soldati.
12. Essendo inoltre cessati quei motivi, per li quali anticamente pareva necessario in tempo di Sede vacante di eleggere diversi ufficiali, principalmente per le custodie delle porte ed altri luoghi di Roma e sue vicinanze, in maniera tale che presentemente nel suddetto tempo, o le persone elette in verun conto esercitano i supposti uffici, o parte degli assegnamenti destinati a questo titolo s'impiegano ad altri effetti; quindi è che estinguiamo, sopprimiamo, ed aboliamo e vogliamo che si abbiano per estinti, soppressi ed aboliti tutti quegli uffici ed ufficiali del popolo romano, che altre volte si eleggevano dal cardinal camerlengo pro tempore, in tempo di Sede vacante, né vogliamo che si paghi cosa alcuna a chiunque si sia né dalla Camera Apostolica, né dalla Camera Capitolina a titolo di panni, danari o altri assegnamenti che distribuivansi a conto dei suddetti uffici, eccettuando unicamente da questa generale ordinazione gli assegnamenti di quei tali che godono qualche vacabile o altro ufficio acquistato a titolo oneroso collo sborso effettivo di danaro e quegli delli conclavisti dei reverendissimi cardinali, che di fatto entreranno in Conclave; volendo però che negli ordini dei pagamenti rispetto ai primi si esprima che si dà tal somma, invece di quel tanto che distribuivasi loro a titolo degli uffici come sopra soppressi, e rispetto ai secondi che vengono loro somministrati per la spesa della zimarra che sogliono portare in Conclave.
13. A fine poscia di prevenire le istanze degli stessi conclavisti per qualche altro aiuto, in congiuntura di dovere colla mutazione della stagione rinnovar le suddette zimarre, espressamente ordiniamo, che tali istanze si ammettino in veruna maniera dal Sacro Collegio, che nel primo giorno di novembre, o nel primo di luglio, e dopo che sieno passati due mesi almeno di Conclave; sperando però nella divina assistenza e nella pietà dei reverendissimi cardinali, che impediranno i gravissimi pregiudizi della Chiesa colla pronta elezione di un nuovo pontefice. Venendo poi il tempo ed il caso di ammettere la mentovata istanza, saranno somministrati scudi 30 per ogni cella di cardinale che si troverà in Conclave.
14. Di più vogliamo ed ordiniamo, che dopo terminata la Sede vacante e seguita l'elezione del pontefice, si debbano onninamente con tutta la maggior esattezza riveder i conti al commissario, provveditore del Conclave, ed a tutti gli altri ministri che si saranno ingeriti ed avranno avuta parte nelle spese concernenti il medesimo, riconoscendosi le robbe comprate, la loro qualità e prezzi, affinché la nostra Camera non venga defraudata, e di questa revisione ne facci susseguentemente la relazione al pontefice eletto, secondo vien prescritto in nostra detta bolla.
15. Ed affinché sia inviolabilmente osservato tutto ciò che viene da noi disposto nel presente chirografo, siccome nella nostra Costituzione è stato da noi prescritto, così presentemente ripetiamo, e vogliamo, che chiunque contro l'espresso tenor del medesimo ordinerà o darà esecuzione a qualche pagamento da farsi dalla Camera Apostolica, dalla Capitolina o dal palazzo apostolico a titolo di quanto è stato da noi di sopra proibito, estinto, abolito e soppresso, sia tenuto del proprio a risarcire i danni inferiti con tali indebiti pagamenti.
16. Vogliamo ed ordiniamo, inoltre, che succedendo in Conclave la morte di qualche cardinale, li conclavisti del medesimo si debbano subito far uscire a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori, e non possano esser pigliati al servizio da verun altro cardinale nel medesimo Conclave.
17. Perché alcune variazioni, dichiarazioni da noi stabilite ed ingiunte in detta nostra precedente costituzione, richieggono che si provveda a quello che dovrà farsi nel tempo dei novendiali, vogliamo perciò ed ordiniamo che il solito foglio il quale s'imprime per regola alle Congregazioni dei reverendissimi cardinali, contenga quanto segue, cioè:
Che nella prima Congregazione generale, la quale si aduna nella camera de' paramenti, si leggano dal segretario del Sacro Collegio le costituzioni de' sommi pontefici Gregorio X, che incomincia, Ubi periculum al § Caeterum, di Giulio II, De simoniaca electione, di Pio IV, Gregorio XV, De electione, e di Urbano VIII confermatoria del rito dell'elezione stabilito dal detto Gregorio, aggiungendovi ancora la detta nostra costituzione, le quali tutte vengano nell'istesso tempo giurate dalli reverendissimi cardinali.
Che si franga l'anello piscatorio; che li presidenti del piombo consegnino l'impressorio del piombo delle bolle, che parimente verrà infranto; che il datario o sottodatario consegni la cassa delle suppliche, ed il segretario de' brevi, o il suo sostituto quella de' brevi, che si proceda poi alla conferma, ovvero elezione del governatore di Roma, e si deputino due persone erudite, l'una per far l'orazione in lode del defunto pontefice, e l'altra sopra l'elezione del nuovo. Che si deputino parimente alcuni cardinali, i quali sopraintendano alla struttura del Conclave, il che terminato, si accompagni poi il cadavere del morto papa alla basilica Vaticana.
Che nella seconda Congregazione da tenersi nella sagrestia di S. Pietro si debbano a tenore di detta nostra bolla, alla quale intieramente si riferiamo, confermare con un solo giro di bussola tutti gli ufficiali di Roma e dello Stato ecclesiastico. Che vengano ammessi li conservatori di Roma. E che li cardinali deputati riferiscano la situazione da loro stabilita per la struttura del Conclave.
Che nella terza Congregazione venga eletto con voti segreti il confessore, e dopo l'occaso del sole si dia sepoltura al cadavere del morto pontefice, standovi presenti li cardinali dal medesimo creati.
Che nella quarta Congregazione si eleggano due medici ed il chirurgo.
Che nella quinta Congregazione si eleggano parimente lo speziale e due barbieri con due coadiutori.
Che nella sesta Congregazione dall'ultimo cardinale diacono vengano estratte, le celle, e che li maestri di cerimonie non partecipanti esibiscano i loro brevi facoltativi di entrare in Conclave, purché fra tutti non eccedano il numero di sei, a tenore di quanto in detta bolla è stato prescritto.
Che nella settima Congregazione si propongano la istanze per avere il terzo conclavista dai cardinali presenti in Roma, riservando quella dei cardinali assenti al tempo del loro arrivo, e che si eleggano li scopatori per servizio e mondezza del Conclave, a tenore di detta nostra Costituzione.
Che nell'ottava Congregazione si eleggano due cardinali, dà quali debbano approvarsi li conclavisti, e che ai medesimi nello stesso giorno debbano tanto li cardinali, quanto ogni altro, che avrà l'ingresso in Conclave, trasmettere in un foglio da loro sottoscritto, li nomi e cognomi, grado e patria di quelli che intendono di seco condurre in Conclave; avvertendo, che rispetto ai cardinali esattamente si osservino le bolle apostoliche, le quali fra l'altre cose dispongono, che i conclavisti debbano esser persone che siano state almeno un anno al loro servizio.
Che nella nona Congregazione si deputino per suffragio secreti tre cardinali, i quali debbano per tutto il tempo della Sede vacante soprintendere ed invigilare alla clausura e cura del Conclave, ed altresì alla mondezza del medesimo, il tutto a tenore di detta nostra costituzione. Porteranno pertanto con sé i cardinali una schedola, nella quale siamo scritti i nomi di quei cardinali, che stimeranno più opportuni per una tale incombenza, le quali schedole verranno aperte in pubblico, e rimarranno eletti quei cardinali che avranno maggior numero di voti, quantunque non eccedano la metà.
Che nella decima Congregazione li cardinali non costituiti in ordine sagro siano tenuti ad esibire i loro brevi per aver la voce nell'elezione, e che vengano deputati il muratore ed il falegname per servizio del Conclave, i quali dovranno avere li requisiti espressi in detta nostra bolla, avendo riguardo di preferire, secondo il solito, qui soggetti che al cardinale camerlengo saranno stati deputati per la struttura del Conclave.
Che poi nel giorno seguente, cantata la messa dello Spirito Santo, e recitata l'orazione de eligendo, i Cardinali entrino processionalmente nel Conclave, e vengano loro lette le antiche costituzioni unitamente con l'altra, da noi come sopra promulgata, le quali dovranno da essi, secondo il solito, giurarsi; dopo di che il cardinale decano farà loro un'esortazione per la sollecita elezione di un buon pastore alla Chiesa universale.
Quali provisioni e dichiarazioni da noi, come sopra, stabilite, e ciascuna di esse singolarmente, vogliamo, che si debbano sempre, ed in perpetuo onninamente, pienamente, ed esattamente osservare, adempiere ed eseguire, che non si possano mai in alcun futuro tempo, sotto qualunque pretesto, causa, benché incognita, ed inopinata, da veruna persona impugnare, da quelle in tutto, o in pare reclamare, o in qualsiasi modo controvertire, o ritardare la di loro inviolabile esecuzione: e per tale effetto ordiniamo a voi, reverendissimi cardinali capi d'ordini, e camerlengo pro tempore, che dobbiate a suo tempo invigilare per il loro totale adempimento, con darne gli ordini opportuni, ed in caso di bisogno, pubblicarne qualunque editto, delegandovene noi sopra ciò tutte le opportune facoltà, e farete tutt'altro, che per l'esecuzione di tutte le cose premesse stimerete in qualunque modo esser necessario, per essere così mente e volontà nostra precisa ed espressa.
Volendo e decretando, che al presente nostro chirografo; il quale ordiniamo che immediatamente venga registrato in Camera e ne' suoi libri, a tenore della bolla di Pio IV, de registrandis, non si possa mai apporre di surrezione, orrezione né d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà ed intenzione, né che mai sotto tali o altri qualunque pretesti quantunque validi, validissimi, legittimi e sostanziali, benché chiusi nel corpo della legge, anche di jus quesito, e pregiudizio del terzo, possa essere impugnato, moderato, o rivocato, ridotto ad viam juris, o concedersi verso di esso l'aperizione oris, o altro qualunque rimedio di ragione o di fatto, di grazia e di giustizia, o concesso per moto proprio, e con pienezza di podestà giovare ad alcuna persona, o in qualunque modo impedire la perpetua ed inviolabile esecuzione di quanto è stato da noi, come sopra, ordinato e stabilito, e che così e non altrimente, debba sempre giudicarsi, definirsi ed interpretarsi sì da voi, che da qualunque giudice, e tribunale, benché collegiale, commissario e delegato, Congregazioni anche di reverendissimi cardinali, legati a latere, camerlengo di Santa Chiesa, tesoriere, presidenti uditori di rota, chierici di camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretar diversamente, dichiarando noi fin d'oadesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascun di essi con qualsivoglia autorità, scientemente o ignorantemente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma e disposizione del presente nostro chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore colla semplice nostra sottoscrizione, benché non vi siano stati chiamati, sentiti, né citati quei, che in qualunque modo vi avessero o pretendessero avervi qualunque interesse; non ostanti la regola della nostra cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualsisiano altre Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche, Brevi Chirografi, anche per nuove permissioni e concessioni , ed altri qualunque indulti nostri, e de' nostri predecessori concernenti specialmente il Conclave e Sede vacante, nelle parti però ripugnanti a queste nostre provisioni, e dichiarazioni, la facoltà, e privilegi in essi concessi, anche ai cardinali e Sacro Collegio, ed a qualunque altra persona quantosivoglia privilegiata, e privilegiatissima, che per comprenderla vi si ricercasse di farne un'espressa ed individua menzione, benché muniti di decreti irritanti, ed altre forme, e clausole, anche derogatorie delle derogatorie più effrenate, insolite, ed inusitate, che avessero bisogno di espressa specificazione, e che si dovessero registrare di parola in parola, decreti concistoriali, e camerali, leggi civili e canoniche, statuti, riforme, stili, usi, consuetudini anche immemorabili, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto, e registrato e supplendo noi con la pienezza della nostra podestà pontificia ad ogni vizio e difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire per questa volta sola, e per la piena, e total esecuzione, ad effetto di quanto s'esprime nel presente nostro chirografo, ampiamente ed espressamente deroghiamo, anche con pienezza di derogatoria delle derogatorie.
Dato dal nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 24 dicembre 1732.
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