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Si quis Simmaco, 499 __________________
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Se qualcuno, vivente il papa, viene convinto a prestarsi a favorire in qualsiasi modo l’elezione di qualcuno al pontificato romano, sia privato dell’onore che egli occupa, e quanto segue. Se qualche prete o diacono o chierico, vivente il papa e senza consultarlo, abbia tentato di promuovere sottoscrizioni, per pattuire il pontificato romano o promettere voti, o vincolare con giuramento, od accaparrare un qualche suffragio; ovvero, in private adunanze fatte a tale scopo, abbia cercato di deliberare e decidere qualche cosa, sia privato della carica di cui è rivestito oppure sia privato della comunione, oltre il rimanente.
A causa delle occulte frodi e delle nascoste insidie delle cospirazioni, distintamente qui condannate, se qualcuno informerà l’autorità ecclesiastica sulle macchinazioni di coloro che contravvenissero alle disposizioni di questo Sinodo sull’elezione Pontificia, suffragando il suo dire con attendibili prove, il complice di cosiffatti brogli, non solamente sia assolto da ogni colpa, ma sia con compenso non dispregevole ripagato. |