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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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7. Le Congregazioni generali e particolari |
7. In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale, cioè dell'intero Collegio, fino all'inizio dell'elezione e l'altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.
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Fonti |
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 7, 8.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 44, 51, 56, 59.
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Commento |
Ci sono presentate due Congregazioni: la generale e la particolare. Questa forma collegiale di governo non viene meno con l'inizio del Conclave, ma è sostituita da un nuovo soggetto giuridico: il Collegio dei Cardinali elettori, che con l'entrata in Conclave assumono nuovi impegni e modalità di esercizio della potestà di cui sono portatori. Dal 1562 ad oggi, questa realtà collegiale si è evoluta, sia nella procedura mediante la quale si diventa membri, sia nelle competenze ad essa attribuite. Nella precedente legislazione (cf. RPE, n. 79) era prevista una diversa procedura. La legislazione di Paolo VI, prevedeva il sorteggio di tre nominativi, che restavano in carica fino al terzo giorno dall'ingresso in Conclave: poi si procedeva con il sorteggio di rinnovo ogni tre giorni. Gli ultimi documenti che disciplinano de vestimentis dei Padri Cardinali sono del 1943 e del 1969. L'ultima disposizione, a cui facciamo riferimento, alla lettera "A" tratta de vestimentis pro S. R. E. Cardinalibus (cfr. Secretaria Status seu Papalis, Instructio Ut sive sollicite..., Pars I De vestimentis, litt. a, nn. 1-12, pp. 335-336).
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