Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

7. Le Congregazioni generali e particolari

7. In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale, cioè dell'intero Collegio, fino all'inizio dell'elezione e l'altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.
La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione.
Durante il periodo dell'elezione le questioni più importanti, se necessario sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 7, 8.
GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Clauso Conclavi...
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 7.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 6.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 6, 42.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 7.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 44, 51, 56, 59.

 

Commento

Ci sono presentate due Congregazioni: la generale e la particolare.
La Congregatio generalis è formata da tutti i Cardinali, inclusi coloro che non possiedono il diritto di voto attivo. È detta anche praeparatoria, ai sensi del n. 11 della UDG, poiché chiamata a contribuire alla preparazione del Conclave e dura fino all'inizio dell'elezione (usque ad ineundam electionem).

Questa forma collegiale di governo non viene meno con l'inizio del Conclave, ma è sostituita da un nuovo soggetto giuridico: il Collegio dei Cardinali elettori, che con l'entrata in Conclave assumono nuovi impegni e modalità di esercizio della potestà di cui sono portatori.
Tutti i Cardinali legitime non impediti interesse debent; non è una facoltà ma un dovere a cui omnes Cardinales sono tenuti. È prevista la sola eccezione per coloro che avessero compiuto l'ottantesimo anno di età, i quali possono astenersi dalla partecipazione alle Congregationes generales.
La più antica attestazione giuridica della costituzione di un collegio formato da tre Cardinali e dal Camerlengo che lo presiede durante il tempo della Sede Vacante, la troviamo nella Bolla In eligendis emanata nel 1562 da Pio IV, che così dispone:
"Stabiliamo inoltre che i tre Cardinali più anziani di ciascun ordine, insieme al Camerlengo, abbiano diritto, dopo la morte del Pontefice, di riunire gli altri Cardinali e di far le proposte sopra ciò che occorre nelle Congregazioni generali, e di curare la rigorosa clausura del Conclave. Il loro ufficio abbia termine con il terzo giorno dalla riunione del Conclave, e al posto loro succedano con le stesse facoltà altri tre Cardinali per ordine di anzianità, insieme al Camerlengo, e così di seguito ogni tre giorni" (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 7 e 8).

Dal 1562 ad oggi, questa realtà collegiale si è evoluta, sia nella procedura mediante la quale si diventa membri, sia nelle competenze ad essa attribuite.
La Congregatio particularis nell'attuale normativa è formata dal Cardinale Camerlengo e da tre Cardinali elettori, estratti uno per ogni ordine fra quanti Romae tunc adsunt. Il Collegio è infatti diviso in tre ordini: l'ordine Diaconale, l'ordine Presbiterale e l'ordine Episcopale. A tale divisione corrispondono le relative diaconie e titoli nell'urbe per i Diaconi e i Presbiteri, mentre ai Cardinali dell'ordine Episcopale corrispondono i titoli delle Diocesi Suburbicarie (cfr. CIC-1983, can. 350).
Essendo richiesta la qualifica di electores, sono esclusi da questo organo tutti coloro che ad normam numeri 33 non hanno diritto di voto. Dal momento della morte del Sommo Pontefice o della Vacanza della Sede, si costituirà quest'organo collegiale, che si rinnoverà ogni tre giorni e terminerà le sue funzioni solo ad elezione conclusa. Questi tre Cardinali con il Camerlengo inizieranno subito, per la durata di tre giorni, ad espletare gli impegni propri della Congregatio particularis. Il terzo giorno durante la Congregatio generalis, si procederà al sorteggio di tre nuovi coadiutori del Cardinale Camerlengo. Il sorteggio, così disposto, garantisce sia ai Cardinali Vescovi che ai Cardinali Diaconi la certezza di essere sempre rappresentati da un loro membro all'interno del collegio degli assistenti.

Nella precedente legislazione (cf. RPE, n. 79) era prevista una diversa procedura. La legislazione di Paolo VI, prevedeva il sorteggio di tre nominativi, che restavano in carica fino al terzo giorno dall'ingresso in Conclave: poi si procedeva con il sorteggio di rinnovo ogni tre giorni.

Gli ultimi documenti che disciplinano de vestimentis dei Padri Cardinali sono del 1943 e del 1969. L'ultima disposizione, a cui facciamo riferimento, alla lettera "A" tratta de vestimentis pro S. R. E. Cardinalibus (cfr. Secretaria Status seu Papalis, Instructio Ut sive sollicite..., Pars I De vestimentis, litt. a, nn. 1-12, pp. 335-336).
Si noti come, rispetto alla precedente legislazione, nella UDG la descrizione di ciò che deve essere indossato nelle Congregazioni generali e particolari è stato minuziosamente descritto aggiungendo: lo zucchetto, la croce pettorale e l'anello cardinalizio. La messa in risalto di questi segni, tipici del carattere episcopale, manifestano la volontà del Legislatore nel significare la presenza nel Collegio Cardinalizio di membri del Collegio Episcopale.

 

Foto