Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

6. I problemi indifferibili

6. Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 6.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 5.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis... n. 5.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 6.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 2.

 

Commento

I tre atti che il Collegio deve assolvere per maior pars sono:

  • l'interpretazione di materie dubbie e controverse,

  • la dichiarazione di indilazionabilità di un negozio

  • la risoluzione del medesimo dopo che si abbia avuto la summenzionata dichiarazione.

Solo quando un negozio viene con votazione dichiarato indilazionabile ex voto maioris congregatorum Cardinalium, si può procedere alla soluzione mediante proposte che saranno valutate e approvate mediante votazione. Il Collegio non può operare oltre le sue competenze. Esse sono limitate agli affari ordinari, alle decisioni indilazionabili e alla preparazione di quanto necessario all'elezione del Romano Pontefice.

Nella Const. Ap. Ubi periculum Gregorio X ci offre una prima idea di quali fossero allora considerati problemi indifferibili. Il testo parla di necessità così urgenti come la difesa dei territori della Chiesa o un pericolo così grave ed evidente, che i Cardinali ritengano di dovervi provvedere rapidamente. La dichiarazione di urgenza e indilazionabilità doveva essere approvata all'unanimità.

Nella Const. In eligendis di Pio IV si inizia a parlare di un consenso dei due terzi, con votazione segreta, per dichiarare un negozio indilazionabile, mentre le modalità da adottarsi saranno poste a votazione con la sola maggioranza dei voti.

Se per dichiarare indilazionabile un negozio Gregorio X esigeva l'unanimità degli elettori, Pio IV esigeva i due terzi, oggi la normativa richiede la sola maggioranza dei Cardinali riuniti.