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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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6. I problemi indifferibili |
6. Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.
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Fonti |
GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 2.
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Commento |
I tre atti che il Collegio deve assolvere per maior pars sono:
Solo quando un negozio viene con votazione dichiarato indilazionabile ex voto maioris congregatorum Cardinalium, si può procedere alla soluzione mediante proposte che saranno valutate e approvate mediante votazione. Il Collegio non può operare oltre le sue competenze. Esse sono limitate agli affari ordinari, alle decisioni indilazionabili e alla preparazione di quanto necessario all'elezione del Romano Pontefice. Nella Const. Ap. Ubi periculum Gregorio X ci offre una prima idea di quali fossero allora considerati problemi indifferibili. Il testo parla di necessità così urgenti come la difesa dei territori della Chiesa o un pericolo così grave ed evidente, che i Cardinali ritengano di dovervi provvedere rapidamente. La dichiarazione di urgenza e indilazionabilità doveva essere approvata all'unanimità. Nella Const. In eligendis di Pio IV si inizia a parlare di un consenso dei due terzi, con votazione segreta, per dichiarare un negozio indilazionabile, mentre le modalità da adottarsi saranno poste a votazione con la sola maggioranza dei voti. Se per dichiarare indilazionabile un negozio Gregorio X esigeva l'unanimità degli elettori, Pio IV esigeva i due terzi, oggi la normativa richiede la sola maggioranza dei Cardinali riuniti. |
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