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In nomine Domini

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Ne Romani

Cum tam divino

In eligendis

Decet Romanum Pontificem

Aeterni Patris Filius

Avendo Noi

Vacantis Apostolicae Sedis

Summi Pontificis electio

Romano Pontifici eligendo

Constitutione Apostolica Universi

 

 

In eligendis

Pio IV, 1 Ottobre 1562

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Con quanta ponderazione e diligenza si debba procedere all'elezione del romano pontefice.

       Le veneratissime costituzioni dei nostri Padri, da essi con tanta severità emanate, intorno alle qualità dei vescovi ed altri prelati, rendono manifesto con quanta ponderazione debba procedersi nella elezione dei pastori della Chiesa, ai quali vengono commessi gli umani e i divini ministeri: imperciocchè dai buoni, ogni bene, come a dire la carità, la vigilanza, l'ecclesiastica disciplina, la salute infine delle anime ad essi affidate, ne è per derivare; laddove, per lo converso, dai tristi, non altro che mali, e cioè avarizia, negligenza, fasto e pericolo delle anime, può aspettarsi. Che se tanta oculatezza richiedesi nella scelta dei Pastori delle varie Chiese, a mille doppi maggiore e più scrupolosa cura dee senza fallo adoperarsi, allorché trattasi della elezione del romano pontefice, che di tutti i Pastori dovrà essere il capo e al quale dovranno affidarsi le sorti di tutto il gregge cristiano.

       Ricordati i pontefici che emanarono costituzioni su tale argomento, si dispone che si aspettino per dieci giorni i cardinali assenti e frattanto abbiano luogo le esequie del papa defunto, determinandosene le spese.

       § 1. Da così santo pensiero preoccupati i nostri predecessori, segnatamente Alessandro III, Gregorio X, Clemente IV, Clemente V e Giulio II di felice ricordanza, emanarono parecchie costituzioni intese a provvedere che le elezioni dei sommi pontefici si compiano liberamente, regolarmente e ponderatamente. Ma poiché è proprio delle umane cose andare sempre in decadimento, ove non sia chi assiduamente ne curi l'esistenza e la conservazione; come è da temere che gli abusi, sorti in conseguenza di qualche infrazione di quelle costituzioni, sempre più s'insinuino e progrediscano.

       Si aspettino i Cardinali assenti per dieci giorni, e mentre si fanno le esequie del pontefice morto, si valutino le spese.

       § 2. Noi, desiderosi di provvedere, per quanto possiamo, con l'aiuto di Dio, ai casi e pericoli futuri, rinnovando, rischiarando ed alcune cose aggiungendo per necessità di circostanze e di tempi alle costituzioni degli stessi nostri predecessori, con l'unanime voto e consenso dei nostri fratelli, stabiliamo e decretiamo ciò che segue:
       Vogliamo che avvenuta la morte del pontefice i cardinali presenti, secondo la costituzione, da Gregorio X nostro antecessore promulgata nel Concilio di Lione, siano tenuti ad aspettare i colleghi assenti soltanto per dieci giorni, e nel frattempo si proceda senz'indugio alla celebrazione delle consuete esequie novendiali; né queste siano per alcuna ragione differite. E perché non ossa sorgere ostacolo di sorta a che l'esequie abbiano col nono giorno il loro compimento, dove sembrasse ai cardinali doversi interrompere il funebre ufficio per la ricorrenza di qualche solenne e principale festa, codesti giorni festivi devono non pertanto computarsi ed entrare nel novero dei novendiali; e le somme che avrebbero in essi dovuto erogarsi per le spese delle esequie, vengano distribuite ai poveri. Perché poi sia imposto un limite a tali spese, che già crebbero a dismisura, il funerale si celebri più modestamente che in passato; di guisa che la somma totale delle spese (detratti i regali soliti farsi al popolo romano in tal circostanza) non superi i diecimila ducati per apparati funebri, regalie al camerlengo e ai chierici nonché agli altri ministri ed officiali quali che siano, tutto compreso e valutato. Questa somma di diecimila ducati ed anche un minore, se così parrà al Sacro Collegio, maggiore non mai, sia ripartita dai tre cardinali più anziani di ciascun ordine e dal camerlengo, proporzionalmente pro rata fra i suddetti, giusta quanto è solito praticarsi in altre circostanze.

       Trascorsi i dieci giorni, i cardinali, dopo la messa dello Spirito Santo, entrano nel Conclave e procedono all'elezione: lo scrutinio deve aver luogo ogni giorno, ed anche nel primo è lecito "l'accesso".

       § 3. Decorsi dieci giorni dalla morte del pontefice non si proroghi, né si differisca la riunione del Conclave; ma nel primo giorno a quello successivo, celebrata la messa dello Spirito Santo, siano arrivati o no i cardinali assenti, quelli che trovansi presenti entrino nel Conclave e, riunitisi senza indugio, ed omessa la redazione dei capitoli solita farsi nei primi giorni, procedano all'elezione, ed ogni giorno abbia luogo lo scrutinio e sia anche nel primo consentito "l'accesso".

       Coloro che non entrano nel conclave incorrono nelle pene stabilite dalla costituzione Gregoriana.

       § 4. Che se taluno per avventura non volesse entrare, od entrato ne uscisse senza manifesta cagione di malattia constatata dai medici con giuramento, e senza il consenso della maggior parte dei cardinali ottenuto per votazione segreta, sia punito a norma della costituzione di Gregorio X.

       I cardinali presenti o fuori del Conclave, scorsi i dieci giorni, possono eleggere il papa.

       § 5. Decretiamo inoltre che quante volte i cardinali presenti in Conclave, senza aspettare i colleghi anche se legati a latere, o assenti per qualunque altra ragione di pubblico ufficio, sia pure con licenza speciale del sommo pontefice, purché decorsi i dieci giorni sopra indicati, abbiano proceduto all'elezione così dentro come fuori del Conclave, l'elezione in tal modo avvenuta non possa essere impugnata sotto il pretesto di essere stati gli assenti impediti a parteciparvi dal viaggio, o da alcun altro ostacolo anche ragionevole e notorio, essendo il pubblico vantaggio derivante da una ponderata elezione sia da preferirsi a qualunque altra ragione.

       Si determinano i poteri del Sacro Collegio in tempo di Sede vacante.

       § 6. Perdurante la vacanza della Sede Apostolica, il Sacro Collegio dei cardinali riguardo a quelle cose che erano di pertinenza esclusiva del pontefice, mentre era in vita, non abbia alcuna facoltà o giurisdizione: non di far grazia, né di render giustizia, né di dare esecuzione alle sentenze emanate dal defunto papa: ma l'esercizio di tutti questi diritti sia riservato al futuro pontefice. Non possa disporre dello Stato temporale della Santa Romana Chiesa, né del danaro della Camera apostolica, o di quello della Dateria, o provvedere al soddisfacimento di debiti in qualsivoglia modo contratti prima della morte del papa, o a qualunque altra cosa per qualsiasi motivo (salvo soltanto i casi qui enumerati). Non possono ricavare alcun emolumento contravvenendo alla mentovata costituzione di Gregorio x, né spendere oltre il necessario determinato dalla presente: né il camerlengo, il tesoriere, il datario, il depositario, il governatore di Castel Sant'Angelo, ed altri officiali siano tenuti ad obbedire al Sacro Collegio contro il tenore di questa nostra costituzione. Che dove obbedissero, ovvero se gli stessi cardinali o i detti officiali, nell'esercizio dei loro doveri, osassero il alcun punto trasgredire le prescrizioni sopra enunciate, siano obbligati a soddisfare per intero del proprio la Camera apostolica, a restituire il danaro erogato e a risarcire qualunque altro danno, ad arbitrio del futuro pontefice. Le spese autorizzate sono: i diecimila ducati sopra indicati; quelli occorrenti al vitto della famiglia pontificia prima e dopo l'ingresso nel Conclave, nonché quelle per il vitto degli impiegati bisognosi di Palazzo da stabilirsi esclusivamente dal camerlengo e dai capi d'ordine; le spese per le elemosine solite farsi in tempo di Sede vacante; quelle, inoltre, per la difesa di tutto o parte del territorio della Chiesa, come pure le altre per le regalie al popolo romano e suoi magistrati, per la custodia della città e del Conclave e per le necessarie provvigioni di questo. Quali somme poi occorrano alla difesa del territorio e paesi della chiesa, alla sicurezza e alle provvigioni del Conclave, ciò dovrà determinarsi dai cardinali presenti con votazione segreta, per modo che la maggioranza decida quello che sia da osservarsi, anche per la nomina, dove occorra, dei governatori di Roma così al di là come al di qua del ponte, e degli altri officiali preposti al reggimento dello Stato pontificio. Se poi oltre le eventualità qui previste, alcun altro grave pericolo sovrasti cui occorra senza indugio eliminare, per giudizio di tutti e singoli i cardinali presenti, conforme le prescrizioni di Gregorio X, o almeno di due terzi di essi, giudizio manifestato per votazione segreta, in tal caso il Sacro Collegio possa e debba medesimamente con votazione segreta ed a maggioranza di suffragi deliberare intorno al rimedio opportuno e alle spese occorrenti.

       I tre cardinali più anziani di ciascun ordine fanno nelle Congregazioni le proposte relative ai bisogni occorrenti e curano la clausura del conclave.

       § 7. Stabiliamo inoltre che i tre cardinali più anziani di ciascun ordine, insieme al camerlengo, abbiano diritto, dopo la morte del pontefice, di riunire gli altri cardinali e di far le proposte sopra ciò che occorre nelle Congregazioni generali, e di curare la rigorosa clausura del Conclave.

       I poteri dei tre Cardinali, di cui sopra al § 7. spirano il terzo giorno e passano agli altri per ordine di anzianità, tranne che per il camerlengo che mantiene sempre il suo potere.

       § 8. Il loro ufficio abbia termine con il terzo giorno dalla riunione del Conclave, e al posto loro succedano con le stesse facoltà altri tre cardinali per ordine di anzianità, insieme al camerlengo, e così di seguito ogni tre giorni.

       Si determinano i poteri del camerlengo e dei suoi ufficiali, durante la vacanza della Sede.

       § 9. Decretiamo e dichiariamo ancora che i poteri del camerlengo e quelli del penitenziere maggiore, durante la vacanza della Sede, debbano proseguire a esercitarsi da essi, in maniera però che non solamente non usurpino quei diritti che dalla presente costituzione vengono loro vietati, e che, vivente il pontefice non esercitavano, o dall'esercizio dei quali si astenevano per riverenza al papa o per altro qualsiasi motivo; ma che il camerlengo, i prefetti, i chierici e gli altri ministri ed officiali della Camera apostolica limitino il loro compito all'esazione delle somme dovute alla detta Camera ed a curare le provvigioni occorrenti in tempo di Sede vacante, giusta le norme sopra stabilite. Di che segue che non debbano punto occuparsi del pagamento di debiti contratti prima della morte del pontefice, o della loro dichiarazione, dell'accertamento di crediti, dell'esportazione dei frumenti, della remissione di delitti, dell'assicurazione dei delinquenti, e di qualunque altra trattazione di affari di grazia e giustizia e dell'esecuzione di qualunque sentenza.

       Si determinano le facoltà del penitenziere maggiore e dei suoi officiali.

       § 10. Il penitenziere maggiore poi ed i suoi officiali non possano trattare né spedire se non quelli affari soltanto che appartengono al foro della coscienza: degli altri non si occupino. E quindi assolutamente si astengano dal provvedere alle cause matrimoniali e alle altre dispense, assoluzioni, dichiarazioni, nonché a qualunque altra trattazione spettante comunque, in modo misto o separato, a quello che chiamano foro-fori. Diversamente operando, tutte le disposizioni prese, così dal camerlengo, come dal penitenziere e dagli altri officiali ricordati disopra, anche se con licenza e per ordine di tutto il Sacro Collegio, siano irrite, nulle e prive di alcun obbligo od effetto per chicchessia. E siano inoltre i predetti tenuti, a suo tempo e a beneplacito del pontefice, di rendere conto della loro usurpazione e disobbedienza, rimanendo nel loro pieno vigore i nostri decreti sulla riforma della suddetta Camera e della Penitenzieria Apostolica.

       L'officio del datario spira con la morte del papa.

       § 11. La carica di datario cessa pienamente con la morte del pontefice, di modo che non solamente sia a lui vietato di estendere le largizioni da esso antecedentemente notate; ma sia, inoltre, tenuto a presentare al futuro pontefice chiuse e sigillate tutte le suppliche per grazia o per giustizia esistenti presso di lui o presso i suoi ministri, anche se presentate al Sacro Collegio. Che se taluno, fosse pur cardinale, alcuna cosa osasse commettere in contraddizione di ciò che qui è disposto, s'abbia l'operato di lui come irrito e nullo, e incorra inoltre nel delitto di falso da risponderne al futuro pontefice.

       Cessano le facoltà dei cardinali e prelati di segnatura di grazia e di giustizia.

       § 12. Proibiamo pure che i cardinali e i prelati di segnatura delle grazie e i prefetti di giustizia, in tempo di Sede vacante, firmino e provvedano ad istanze e ad altri affari, quando anche i supplicanti avessero già precedentemente ottenuto piccole somme, siccome è uso: e resti inteso che il loro officio deve assolutamente cessare. Diversamente operando, siano puniti per tali usurpazioni di potere ad arbitrio del nuovo pontefice.

       Le celle del Conclave si distribuiscano a sorte.

       § 13. Vogliamo che le celle del Conclave siano assegnate a sorte ai cardinali, né sia consentito mutarle, nemmeno a causa di malattia, o di sovrapporvi alcuna cosa od ingrandirle; ma ciascuno si accontenti della propria sorte.

       È vietato abitare o dimorare nel Conclave.

       § 14. Interdiciamo ed espressamente proibiamo, sotto pena della privazione delle cariche e benefici, e sotto quelle altre riservate all'arbitrio del governatore solito ad essere designato alla custodia del Conclave, che dopo l'entrata in questo dei cardinali, possa alcun estraneo abitare o dimorare immediatamente sopra, o dentro o accanto al detto Conclave. Questo deve essere murato e visitato di frequente, oltre che dal nominato governatore, dagli altri che presiedono alla custodia di esso. Che se alcuna frode venga scoperta, sia obbligato il detto governatore, sotto pena di spergiuro ed altra da infliggersi a talento del futuro pontefice, di rivelare i colpevoli ai cardinali deputati pro tempore, perché gli autori del reato siano arrestati e puniti.

       I cardinali deputati debbono vegliare con frequenti visite alla clausura del Conclave.

       § 15. I cardinali deputati pro tempore visitino spesso ed esplorino scrupolosamente le celle dei porporati e gli altri luoghi del Conclave, perché non vengano praticati dei fori nei muri, nel soffitto o nel pavimento. Che dove taluno di simili attentati fosse scoperto, ne vengano gli autori puniti con la perdita delle cariche e dei benefici e con altre pene corporali e durissime ad arbitrio del governatore ed anche del futuro pontefice. I complici, poi, di tal reato subiscano le stesse pene, ove immediatamente non rivelino il fatto ai detti cardinali deputati, se trovansi entro il Conclave, e se fuori di questo, al governatore ed ai prelati preposti alla custodia del Conclave stesso. I quali, poi, governatore e prelati debbano su questo riguardo vigilare e provvedere opportunamente, sotto pena d'infrazione di giuramento.

       Si fissa il numero degli inservienti dei cardinali.

       § 16. Ogni cardinale si limiti ad avere nel Conclave due persone addette al suo servizio, ecclesiastiche o laiche: agl'infermi però ed a coloro che sono gravemente sofferenti si può concedere al massimo un terzo inserviente dalla maggioranza del Sacro Collegio e con votazione segreta.

       I conclavisti debbono essere approvati dai cardinali.

       § 17. I quali inservienti devono essere domestici famigliari, che pranzano da un anno in casa dello stesso cardinale, e non negozianti o ministri di principi, o aventi dominio o giurisdizione secolare, e nemmeno i fratelli e nipoti di cardinali, anche se vivessero a proprie spese. I cardinali deputati, inoltre, procedano, prima dell'ingresso nel Conclave, ad una diligente inchiesta sulle qualità dei conclavisti, e dopo l'ingresso proseguano nelle loro scrupolose indagini su tale proposito.

       Si stabilisce intorno al sacrista, ai maestri delle cerimonie ed agli altri officiali del Conclave.

       § 18. Entrino nel Conclave il Sacrista con un chierico assistente del suo officio, nonché due maestri di cerimonie per la celebrazione delle messe, e per tutto ciò che è proprio delle loro funzioni. Si ammettano inoltre: un religioso per ascoltare le confessioni, da eleggersi con votazione segreta dalla maggioranza dei cardinali, un solo segretario del Sacro Collegio, due medici, un chirurgo ed un farmacista, accompagnato da uno o due inservienti. Siano pure ammessi otto o al più dieci individui adatti a servizi di comune utilità e comodo, cioè a dire a portar legna, a spazzare il Conclave ed a compiere altre simili faccende; i quali tutti devono essere scelti dal Collegio dei cardinali, ma non devono appartenere alla famiglia di alcuno di essi; e la loro scelta dovrà farsi con votazione segreta, quelli preferendosi i quali ottengano un maggior numero di voti, e stipendiandoli con danaro dell'erario. Se, all'infuori dei sopra nominati individui, alcun altro restasse nel Conclave, sia immediatamente espulso. E dove accadesse che venga qualcuno trovato nascosto, lo si scacci ignominiosamente, sia infamato, e privato delle cariche e dei benefici. I consapevoli del fatto siano tenuti a denunciarlo al Sacro Collegio sotto la stessa pena, e rivelandolo, ne siano ricompensati.

       Chiuso il Conclave, è proibito di parlare con coloro che sono di fuori.

       § 19. Chiuso il Conclave, non si ammetta alcuno a conversare, anche restando fuori della porta, nemmeno gli ambasciatori, se non per grave ed urgente ragione, e con l'assenso della maggioranza del Sacro Collegio. E se qualcuno (ciò che Dio tenga lontano) di nascosto, e per luogo diverso dell'uscio si inserisca nel Conclave, decada immediatamente da ogni onore, grado, carica e beneficio, e sia consegnato al tribunale secolare, per essere punito di severissime pene.

       Similmente, chiuso il Conclave, lettere e segnali sono proibiti.

       § 20. Non sia lecito, in nessun modo, mandare o ricevere lettere, o qualsivoglia genere di scritto a coloro che saranno in Conclave, sia messaggio che nota come segno come al contrario dal Conclave a coloro che saranno all'esterno: quanti contravverranno, di qualsivoglia dignità, sia pur brillando della dignità cardinalizia, siano soggetti alla scomunica latae sententiae, con facoltà di assolvere, eccetto in articulo mortis, riservata solo al pontefice massimo, ed in più saranno puniti, oltre a detta scomunica, con altra pena.

       Sono condannate le scommesse sull'elezione del romano pontefice.

       § 21. Proibiamo pure che si facciano le promesse sulla futura elezione del Pontefice, che sono chiamate scommesse, che se per caso, contro la presente disposizione saranno compiute, disponiamo che siano nulle, irrite nel giudizio, fuori foro e totalmente condannate; e coloro che contravverranno saranno puniti secondo il ponderato giudizio del governatore, e del futuro pontefice.

       I cardinali abbaino una sola vivanda e mangino nelle proprie celle.

       § 22. I cardinali sin dal primo giorno che saranno entrati in Conclave, così a pranzo come a cena, si limitino e restino paghi di una sola vivanda d'una specie soltanto, in proporzioni convenienti e con quei condimenti e quant'altro è consentito dalla costituzione del ricordato pontefice Clemente VI, e nessuno mangi nell'altrui cella o si cibi dell'altrui pietanza.

       I prelati custodi del Conclave debbono esaminare le vivande, affinché con esse non entrino lettere, note o contrassegni.

       § 23. Inoltre i prelati addetti alla custodia del Conclave debbono, sotto pena di spergiuro e sospensione a divinis, con la più grande e scrupolosa diligenza visitare ed esaminare le vivande e tutte le altre cose e persone che entrano nel Conclave o ne escono, perché non vengano di nascosto, per mezzo di quelle, trasmesse lettere, note o contrassegni. Che se alcuna frode di tal natura venisse scoperta, i familiari dei cardinali o qualunque altro delinquente siano puniti con la privazione delle cariche e dei benefici, nonché con la nota di incapacità di conservare od ottenere quello che hanno ottenuto o potrebbero ottenere. Oltre a questo siano dal governatore rinchiusi in carcere, né possano essere prosciolti se non per ordine del nuovo pontefice: che anzi resti in giudizio di questo di più severamente punirli, interdicendosi al Sacro Collegio ogni e qualunque facoltà in favore di tutti e singoli coloro che si macchiassero di tale delitto.

       Non si ammettono più in conclave coloro che ne sono usciti.

       § 24. I conclavisti e in generale tutti gli inservienti che abbandoneranno il Conclave per causa di manifesta e notoria infermità, constatata dai medici con giuramento e dietro il consenso dei cardinali deputati - alla coscienza dei quali lasciamo, inoltre, la dovuta responsabilità - e non per altro modo ne usciranno, non sia più lecito rientrarvi, ma al loro posto altri subentrino, e nel momento stesso in cui ne usciranno gli infermi.

       Il cardinale che non è per lo meno diacono non ha diritto al voto.

       § 25. Stabiliamo pure ed ordiniamo che se per caso vi sia qualche cardinale che non abbia ricevuto almeno l'ordine del diaconato, egli non debba essere ammesso alla elezione del pontefice.

       Monito ai cardinali su quanto devono osservare nel procedere all'elezione.

       § 26. Preghiamo poi e scongiuriamo i cardinali per le viscere della misericordia del Signor Nostro Gesù Cristo, come pure sotto minaccia del divino giudizio, prescriviamo e volgiamo, che, considerando essi la grandezza del ministero per cui vengono richiesti i loro suffragi, e tutte le altre singole cose riguardanti in qualunque modo la elezione, bandito ogni dolo, frode, spirito di parte ed animosità, senza attendere alle raccomandazioni dei principi secolari, e ad altri mondani riguardi, ma avendo a sé presente soltanto Iddio, agiscano e procedano schiettamente, liberamente, sinceramente, con tutta calma e tranquillità: non concepiscano, né si attentino ordire per tale elezione alcun complotto, o stringere compromessi, patti, od altre siffatte illecite contrattazioni: dare ad altri segni e contrassegni delle proprie schede, eccitare tumulti, od alcun'altra cosa commettere per cui l'elezione venga ritardata, o meno liberamente si proceda alla votazione da lui o da altri, direttamente o indirettamente, per qualunque motivo o stratagemma. Comportandosi diversamente, od alcuna cosa perpetrando contro il divieto della presente costituzione, oltre la divina vendetta, possano essere puniti quali colpevoli, quando vorrà e come piacerà al futuro pontefice.

       Si assegnano esecutori alla bolla.

       § 27. Siccome poi poco giova emanare leggi se mancano coloro che le facciamo eseguire, perciò stabiliamo ed ordiniamo che i prelati, i governatori, gli officiali di Roma, gli ambasciatori e gli altri illustri personaggi ai quali toccherà di essere eletti dal Sacro Collegio per la custodia del Conclave (e il Sacro Collegio dovrà eleggere quelli che a ciò sembreranno più idonei) facciano osservare pienamente, inviolabilmente, senza frodi o inganni tutto ciò che abbiamo qui prescritto; a tale proposito siano essi obbligati a prestare personale giuramento alla presenza dello stesso Sacro Collegio prima dell'ingresso in Conclave, e tutte le volte che farà mestieri. Alle quali disposizioni non ottemperando, o alcun inganno o frode commettendo contro di esse, incorrano nelle pene in questa sancite e nelle altre ricordate dalla citata costituzione di Gregorio X.

       I cardinali non possono mutare questa costituzione.

       § 28. Vogliamo che i prelati, i governatori e gli altri officiali accennati di sopra non esigano dai cardinali più di quanto è qui stabilito; come pure che il Sacro Collegio non possa correggere, mutare, o alterare in alcun caso la presente nostra Costituzione. La quale deve essere letta, parola per parola innanzi a tutti nella prima Congregazione solita tenersi dopo la morte del pontefice, e dopo l'ingresso nel Conclave se ne legga nuovamente il contenuto e se ne giuri l'osservanza, conforme si leggono e si giurano le costituzioni di Giulio II e degli altri nostri predecessori: alle quali, come altresì alle pene da esse comminate, oltre che più sopra indicammo, non intendiamo per nulla derogare con la presente: che anzi le confermiamo, rinnoviamo e comproviamo.

       Non si possono escludere dal Conclave i cardinali scomunicati e colpiti da censura.

       § 29. Affinché non sorga alcuna occasione di screzio o di scisma, ordiniamo e vogliamo che i cardinali non possano in alcun modo essere esclusi dall'elezione del pontefice, né attivamente, né passivamente, sotto pretesto di essere colpiti da censure o da scomuniche sopra indicate, o da altre quali che siano. Le quali scomuniche e censure sospendiamo e dichiariamo e vogliamo che siano sospese, al solo effetto dell'elezione, rimanendo, quanto al resto, in tutto il loro vigore. E dichiariamo che le stesse scomuniche e censure colpiscono soltanto il delinquente e non coloro che trattino con esso durante il Conclave.

       Si appongono le clausole esecutive e derogatorie.

       § 30. La presente costituzione si osservi dovunque avrà luogo l'elezione del pontefice, anche se fuori Roma.

       § 31. Venga poi la stessa dai nostri cursori letta e pubblicata alla porta della basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria apostolica, nonché in piazza di Campo dei Fiori, affiggendosene copia in suddetti luoghi. In conseguenza di ciò, restino obbligati e vincolati tutti i singoli cardinali, compresi gli assenti e coloro che dovranno venire, nonché gli altri tutti ai quali interessa o potrà in futuro interessare, in modo che nessuno possa obiettarne la non conoscenza e come se fosse stata a ciascun di essi intimata; non ostante le enunciate e ogni altra costituzione e decreto apostolico in contrario.

       § 32. A nessuno pertanto sia lecito...

Dato in Roma presso San Pietro, 1 ottobre dell'anno dall'incarnazione del Signore 1562, terzo del nostro pontificato.