Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

44. Il divieto di comunicare con l'esterno e le eventuali eccezioni

44. I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 20.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus Officium..., § 11.
CLEMENS XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 3.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 50.
PIUS XI, Const. Ap. Quae divinitus..., n. 12.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 60.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XII.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 57.

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.

Commento

La norma vigente vieta ogni forma di relazione fra i Cardinali elettori e le persone che sono estranee ai lavori dell'elezione. Non si deve limitare il divieto, come apparentemente potrebbe far sembrare l'interpretazione letterale, solo alla forma scritta, all'uso del telefono o di altri strumenti tecnici; si deve intendere ogni forma attuabile di comunicazione: ad esempio, il caso di colloquio in forma gestuale deve ritenersi proibito (cfr. l'alfabeto muto).
Il divieto verte non tanto sulle modalità che nel tempo la tecnica e l'ingegno umano potrebbero offrire, ma sull'impegno a non ricevere ed altresì a non inviare comunicazioni all'esterno.
Abbiamo alcune circostanze che potrebbero derogare al divieto. Secondo quanto dispone il n. 14 della UDG, il Penitenziere Maggiore, il Vicario Generale per la Diocesi di Roma (cfr. IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ecclesiae in Urbe..., Art. 13.) e il Vicario Generale per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Vaticana, non cessano dal loro ufficio e sono tenuti a svolgere unicamente gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che sarebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice. Il divieto di relazione pone serie difficoltà a questi Cardinali, limitando la loro capacità di svolgere anche i soli affari ordinari dei loro uffici. Si concede, per svolgere i suddetti compiti, la possibilità di inviare e/o ricevere messaggi, che vertano su materie legate all'attività dei loro uffici, ma ad alcune condizioni.
Il Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma e il Cardinale Vicario per la Città del Vaticano, nel momento in cui avranno bisogno di relazionare con i loro rispettivi uffici, sono tenuti ad illustrare tale bisogno: se sono documenti, mostrandone il contenuto alla Congregatio particularis; se invece si richiedono dei colloqui con i rispettivi uffici, è compito della Congregatio particularis concedere queste conversazioni e stabilire le modalità secondo le quali dovranno svolgersi: modo, tempo, luogo, durata, ecc. In casi estremi la Congregatio particularis può richiedere la presenza di uno o più membri della medesima affinché assista o assistano al colloquio.
Il caso del Penitenziere Maggiore deve essere considerato separatamente, non essendo egli tenuto a sottoporre ciò che avrebbe sottoposto all'attenzione del Sommo Pontefice, nello svolgere il proprio ufficio. Il Legislatore non ha più ripetuto la disposizione che regolava in modo dettagliato il diverso trattamento per il Penitenziere: "Ab hac tamen regula excipitur litterarum commercium, quod libero erit et expeditum inter Tribunal Sacrae Paenitentiariae et Cardinalem Paenitentiarium Maiorem, in Conclavi degentem; quae quidem litterae, sigillo ufficii munitae, nulli examini et inspectioni erunt obnoxiae".
In virtù del disposto n. 18 della UDG, con cui il Legislatore mantiene ancora in vigore alcune delle norme emanate da Pio XI, si può ritenere ancora valido quanto disposto da Paolo VI, poiché qui al n. 57 si riprende quanto già disposto da Pio XI nella Const. Ap. Quae divinitusal al n. 12. Il Penitenziere Maggiore non è soggetto al controllo della sua attività, che continua a svolgere in via epistolare. Si richiede che tale attività sia unicamente fra la sua persona e la Penitenzieria, e che quindi le lettere, se in uscita, siano indirizzate alla Penitenzieria, se in entrata, provengano da quest'ultima. Il tutto sarà esaminato attraverso il controllo dei debiti timbri e/o sigilli.
Nel caso che il Penitenziere e la Penitenzieria avessero bisogno di relazionare verbalmente, si dovrà procedere come nei rispettivi esempi fatti per il Cardinal Vicario per la Diocesi di Roma, o per il Cardinal Vicario per la Città del Vaticano.