Pertanto, dopo matura riflessione, e mosso dall'esempio dei miei Predecessori, stabilisco e prescrivo queste norme, deliberando che nessuno osi impugnare la presente Costituzione e quanto è in essa contenuto per qualsivoglia causa. Da tutti essa deve essere inviolabilmente osservata, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione. Essa sortisca ed ottenga i suoi pieni ed integri effetti, e sia di guida a tutti coloro a cui si riferisce.
Dichiaro parimenti abrogate, come è stato sopra stabilito, tutte le Costituzioni e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, e in pari tempo dichiaro del tutto privo di valore quanto da chiunque, con qualsiasi autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, venisse attentato in senso contrario a questa Costituzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro apostolo dell'anno 1996, decimottavo di Pontificato.
GIOVANNI PAOLO PP. II
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Il can. 7 del CIC-1983 dispone che "la legge è istituita quando è promulgata". Non esiste, di conseguenza, nel diritto della Chiesa una legge se non sia stata promulgata.
Per promulgazione intendiamo l'intimazione della legge alla comunità, fatta ad opera del Legislatore. L'atto, che segue la promulgazione, è la pubblicazione ufficiale della legge. Affinché la legge esista ed abbia forza giuridica è fondamentale che sia pubblicata.
Oggi la normativa per la promulgazione delle leggi universali dispone che: "le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis..." (CIC-1983, can. 8 § 1). Pio IV, nel 1562, nella sua Const. Ap. In eligendis disponeva che:
"dai nostri cursori sia letta e pubblicata alla porta della basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica, nonché in piazza di Campo dei Fiori, affiggendosene copia nei suddetti luoghi...",
mentre la UDG, come dispone il CIC-1983, è stata edita negli AAS 88 (1996), pp. 305-342.
Il testo titolato "promulgazione" estrinseca la volontà del Legislatore che quanto detto in tutta la UDG sia reso pubblico come un atto ufficiale e con la solennità dovuta affinché sia istituito come vera legge universale. Inoltre specifica alcuni elementi propri legati alla sua istituzione, cioè alla sua forza giuridica.
In particolare egli dispone che nessuno osi impugnare la presente Costituzione e quanto in essa contenuto per qualunque causa. Le disposizioni in essa contenute sono date per tutti i fedeli affinché inviolabilmente la osservino nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione.
Dispone altresì che essa raggiunga ed ottenga i suoi pieni ed integri effetti, e sia di guida a tutti coloro ai quali si riferisce. Dichiara parimenti abrogate tutte le Costituzioni e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, e dichiara del tutto privo di valore quanto da chiunque, con qualsiasi autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, venisse attentato in senso contrario a questa Costituzione.
Fino alla legislazione di Pio XII ancora ritroviamo la "minaccia"' rivolta a coloro che fossero tentati di violare tali disposizioni. I Legislatori ammonivano coloro che non rispettavano tali disposizioni che sarebbero incorsi nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo . L'invocare Dio, a difesa ed efficacia della legge, con la RPE, non viene ritenuto più necessario ed opportuno.
Pio X per la prima volta nella Const. Ap. Vacante Sede Apostolica dispone l'abrogazione di tutte le Costituzioni e gli Ordinamenti emanati precedentemente in materia. Egli, volendo riunire tutte le norme sparse nelle varie precedenti Costituzioni e altri documenti, sistematizza i disposti in un unico documento, nel quale rinveniamo, nella parte conclusiva, l'esplicita abrogazione di tutte le disposizioni in precedenza emanate dai suoi Predecessori.
Il testo termina con il luogo della promulgazione (San Pietro), la data (22 Febbraio 1996), la festa del giorno (Cattedra di San Pietro), l'anno del pontificato (18), e la firma del Legislatore (Ioannes Paulus PP. II). |