Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

8. Le competenze delle Congregazioni particolari

8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

 

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Fonti

CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 7.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 7.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 7.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 8.

 

Commento

Clemente XII inizia a dare alcuni criteri per migliorare le distinzioni e le relazioni tra la Congregazione generale e quelle particolari. Così dispone nel 1732:

"Essendo solite tenersi, in tempo di Sede vacante, due Congregazioni di Cardinali; una generale, o di tutto il Sacro Collegio, e l'altra particolare, composta dai tre Cardinali anziani di ciascun ordine, oltre il Camerlengo, l'ufficio dei quali termina completamente nel terzo giorno dopo il Conclave, subentrando al loro posto, tre altri, che ad essi succedono per anzianità nei rispettivi ordini.

Vogliamo che dalla detta Congregazione particolare, sia prima, sia dopo lo scrutinio, vengano trattati soltanto quegli affari di minore importanza, che giornalmente o in ogni momento possono servire. Quelli poi di maggior rilievo e i casi di studio si trattino dalla Congregazione generale, ovvero da tutto il Sacro Collegio.

Vogliamo, inoltre, che quello che venne stabilito, risoluto o negato in una Congregazione particolare non possa in altra simile Congregazione revocarsi, mutarsi o concedersi; ma che questo diritto sia riservato soltanto alla Congregazione generale, la quale deciderà a maggioranza di voti" (Clemens XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 7).

Il testo, qui sopra riportato, della Const. Ap. di Clemente XII, è ancora fortemente presente nel testo della legge oggi vigente. Nella UDG, come già nella Const. Ap. Apostolatus officium, per evitare che la rotazione dei membri delle Congregationes particulares possa dare origine ad un operato non uniforme, è previsto il divieto di disporre diversamente da quanto stabilito in questioni già affrontate da una o più Congregationes particulares precedenti.

Questa norma vuole salvaguardare la continuità delle scelte della Congregatio generalis ed attuate con uniformità dalle Congregationes particulares. Ciò avrà come conseguenza la non contraddittorietà fra le diverse sedute. Le disposizioni circa l'attività di questi organi sono pesantemente condizionanti qualora sia oggettivamente opportuno modificare quanto precedentemente disposto, concesso e/o negato. Il legislatore ha dato tale facoltà alla Congregatio generalis che deciderà secondo quanto la maggioranza relativa dei presenti approverà.

Sintetizzando, la Congregatio particularis, essendo un organo operativo della Congregatio generalis, opera in stretta sintonia con quest'ultima.

 

Alla Congregatio particularis compete:

  • quanto disposto expressis verbis dalla Cost. Ap. UDG (cfr. n. 17);

  • quanto ad essa delegato ad casum vel per suffragia dalla Congregatio generalis (ad esempio al n. 13 della UDG).

La Congregatio particularis deve ricorrere alla Congregatio generalis se:

  • sull'atto o gli atti che essa deve compiere non si riesce a trovare un accordo tra i quattro Cardinali. Ad esempio, se il gruppo si divide con due voti favorevoli ad una proposta "a" e due favorevoli alla proposta "b", si derime la questione rinviando la decisione all'organo superiore, la Congregatio generalis;

  • si ritiene da parte della maggioranza dei Cardinali della Congregatio particularis urgente e necessario, revocare, mutare o concedere ciò che è stato deciso, risolto o negato in precedenza, da un'altra Congregatio particularis.

Nel dubbio di competenza fra le Congregationes sarà compito della Congregatio generalis decidere se il negozio preso in considerazione possa essere delegato alla Congregatio particularis o se, al contrario, debba restare riservato a se medesima.