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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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59. La proibizione ai Cardinali di rivelare notizia alcuna su ciò che riguarda l'elezione |
59. In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell'elezione. Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.
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Fonti |
GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.
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Commento |
Il divieto dato da Gregorio X nella Const. Ap. Ubi periculum è la prima fonte riguardante l'obbligo al segreto in ordine a quanto concerne l'elezione del Romano Pontefice. |
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