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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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51. Il luogo dell'elezione e gli adempimenti per la sua sicurezza e segretezza |
51. 1° comma: Conservando gli elementi essenziali del Conclave, ma modificandone alcune modalità secondarie, che il mutamento delle circostanze ha reso irrilevanti allo scopo per cui precedentemente servivano, con la presente Costituzione stabilisco e dispongo che tutte le operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, secondo quanto è prescritto nei numeri seguenti, si svolgano esclusivamente nella Cappella detta Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, che resta quindi luogo assolutamente riservato fino all'avvenuta elezione, in modo tale che sia assicurata la totale segretezza di quanto ivi sarà fatto o detto di comunque attinente, direttamente o indirettamente, all'elezione del Sommo Pontefice.
51. 2° comma: VIGENTE: Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.
________________________ 51. 2° comma: ABROGATO: Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all'interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l'aiuto dall'esterno del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate. ________________________
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Fonti |
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 52.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.
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Commento |
La Cappella Sistina realizzata da Sisto IV (1471-1484), ristrutturando una precedente cappella medioevale, fu dal Conclave di Innocenzo VIII (1484-1492) fino all'elezione di Pio VI (1775-1799) per ben 38 volte, sede delle operazioni di voto. Il Conclave di Pio VII (1800-1823), Leone XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830) e Gegorio XVI (1831-1846) si svolsero invece al Quirinale utilizzando per le votazioni la Cappella Paolina ivi presente. Con il Conclave di Pio IX (1846-1878), venne ripreso fino ad oggi l'uso della Cappella Sisitna quale luogo proprio per l'elezione del Romano Pontefice.
Già al n. 41 della UDG il Legislatore ha dato alcune disposizioni concernenti i luoghi destinati allo svolgimento del Conclave. In sintesi si dichiara il territorio della Città del Vaticano l'area entro la quale, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, si dovrà dare conveniente sistemazione per la permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento dell'elezione.
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Foto |
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