Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

51. Il luogo dell'elezione e gli adempimenti per la sua sicurezza e segretezza

51. 1° comma: Conservando gli elementi essenziali del Conclave, ma modificandone alcune modalità secondarie, che il mutamento delle circostanze ha reso irrilevanti allo scopo per cui precedentemente servivano, con la presente Costituzione stabilisco e dispongo che tutte le operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, secondo quanto è prescritto nei numeri seguenti, si svolgano esclusivamente nella Cappella detta Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, che resta quindi luogo assolutamente riservato fino all'avvenuta elezione, in modo tale che sia assicurata la totale segretezza di quanto ivi sarà fatto o detto di comunque attinente, direttamente o indirettamente, all'elezione del Sommo Pontefice.

 

51. 2° comma: VIGENTE: Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.

 

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51. 2° comma: ABROGATO: Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all'interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l'aiuto dall'esterno del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.

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51. 3° comma: In special modo si dovranno fare accurati e severi controlli, anche con l'ausilio di persone di sicura fede e provata capacità tecnica, perché in detti locali non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all'esterno.

 

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Fonti

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 52.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.

 

Commento

La Cappella Sistina realizzata da Sisto IV (1471-1484), ristrutturando una precedente cappella medioevale, fu dal Conclave di Innocenzo VIII (1484-1492) fino all'elezione di Pio VI (1775-1799) per ben 38 volte, sede delle operazioni di voto.

Il Conclave di Pio VII (1800-1823), Leone XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830) e Gegorio XVI (1831-1846) si svolsero invece al Quirinale utilizzando per le votazioni la Cappella Paolina ivi presente.

Con il Conclave di Pio IX (1846-1878), venne ripreso fino ad oggi l'uso della Cappella Sisitna quale luogo proprio per l'elezione del Romano Pontefice.

 

Già al n. 41 della UDG il Legislatore ha dato alcune disposizioni concernenti i luoghi destinati allo svolgimento del Conclave. In sintesi si dichiara il territorio della Città del Vaticano l'area entro la quale, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, si dovrà dare conveniente sistemazione per la permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento dell'elezione.
La legge, in questo n. 51, dispone la scelta esclusiva della Cappella Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, quale luogo dove svolgere le operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice. L'avverbio tantummodo (solamente), utilizzato nel testo, mette ben in risalto tale esclusività. Il Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo, coadiuvato dalla Congregatio particularis, dovrà provvedere affinché all'interno della Cappella e dei locali adiacenti tutto sia predisposto per una regolare e riservata elezione.
Il Sostituto della Segreteria di Stato e il Vice Camerlengo fungeranno da supporto esterno al Camerlengo per garantire la regolarità e la segretezza dei lavori dell'elezione.
Il Cardinale Camerlengo dovrà verificare che il Cardinale Presidente (che esercita il potere esecutivo) della Commissione dello Stato della Città del Vaticano secondo quanto disposto dal n. 13/c della UDG, abbia fatto predisporre nella Cappella Sistina tutte le strutture necessarie per l'elezione. Si pensi alla sistemazione del pavimento della Sistina, ai seggi e tavoli per i Cardinali elettori e per gli Scrutatori e Revisori e a tutte quelle altre infrastrutture utili all'elezione: la stufa per bruciare le schede, il necessario per la/e fumata/e (e relative sostanze chimiche), la preparazione del locale posto dietro l'altare della Sistina dove si vestirà l'eletto, ecc..
Il Camerlengo, assistito dalla Congregatio particularis, dovrà far preparare tutte quelle cose che si rendono necessarie per l'ordinato svolgimento dell'elezione. In considerazione del cerimoniale previsto per queste operazioni, egli potrà avvalersi dell'ausilio del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice con otto Cerimonieri e altre persone di sua fiducia, affinché preparino il necessario. In particolare si dovrà provvedere affinché sia preparato nel per ogni seggio: il nome di ogni elettore, il testo della Const. Ap. Universi Dominici Gregis (o in lingua latina o preferibilmente nella lingua di origine del Cardinale) come pure l'Ordo rituum Conclavis. Occorre inoltre predisporre le sfere o altro simile, con il relativo recipiente, per l'estrazione degli Scrutatori, Infirmarii e Revisori, le tre urne (di cui una per raccogliere il voto dei malati), il piatto dove si introdurranno le schede, le medesime per le votazioni, la tavoletta con il testo del giuramento, per l'inserimento dei voti dei malati, un vassoio con le schede da portare ai malati ed eventualmente un'altra tavoletta riportante la formula del giuramento da emettere prima di deporre il voto nell'urna, i fogli dove i Cardinali annotano i risultati della votazione, alcune penne, gli aghi con alcuni tratti di filo per infilzare le schede ed avvolgerle, il registro dove il Camerlengo redige la relazione sull'esito delle votazioni. Per l'ingresso in Conclave inoltre si deve preparare l'Evangeliario nella Cappella Paolina e un supporto per collocarlo in Cappella Sistina per il giuramento.
Molto più ampio e complesso è il discorso sulla sicurezza. La Cappella Sistina, più di ogni altro luogo destinato al Conclave, deve garantire sicurezza e riservatezza. Il tema in generale della segretezza della Cappella è affrontato in diversi numeri: 43, 55, e 61 della UDG. Al n. 43 si dispone una prima forma di sicurezza: la chiusura della Sistina (porte, finestre e altri eventuali passaggi che ne permettano l'accesso o la semplice comunicazione interna ed esterna) sotto l'autorità del Camerlengo, coadiuvato dall'esterno dal Sostituto della Segreteria di Stato e dal Vice Camerlengo. Ne consegue la regolamentazione degli accessi: nessuno vi potrà entrare senza l'autorizzazione del Cardinale Camerlengo. Al n. 55 della UDG il Legislatore riprende il tema della sicurezza, sotto l'angolatura della riservatezza o segretezza del luogo.
Se prima bastava garantire la difesa dalla potenziale intrusione di persone non autorizzate nel luogo dell'elezione, ora ciò non è più sufficiente. La riservatezza deve essere tutelata anche contro l'eventuale uso di strumenti tecnologici messi in opera per violarla.
Tra le tante misure è stato anche previsto l'impiego di due tecnici che dovranno controllare la Cappella Sistina e i luoghi adiacenti, perché non vi siano strumenti capaci di violare la riservatezza di tali aree. L'ultimo paragrafo di questa norma prescrive accurati e severi controlli, affinché non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all'esterno.

 

Foto

cappella sistina