E' dovere del romano pontefice di provvedere con pastorale sollecitudine perché siano più agevolmente che è possibile posti in osservanza i decreti da esso utilmente promulgati per il buon governo della chiesa, e di stabilire i provvedimenti per mezzo dei quali quei decreti stessi raggiungano il desiderato scopo. Laddove, dopo di avere con il divino aiuto emanata la costituzione circa l'elezione del romano pontefice, per le ragioni ivi indicate, noi, allo scopo che l'uso e l'osservanza di esse non restino privi del regolamento di un cerimoniale proprio, essendo pressoché reso inutile dalla detta costituzione l'antico rituale della Chiesa Romana, ordinammo che un nuovo cerimoniale a tale fine si compilasse. Essendo questo già redatto, in seguito ad un esame diligente, come richiedeva la cosa, di parecchi cardinali di Santa Romana Chiesa ai quali commettemmo l'affare, e da noi approvato, avvisammo di provvedere, come è dovere del nostro pastorale ufficio, che esso con tutte e singole le disposizioni che contiene sia inviolabilmente osservato. Eccone il modo:
CERIMONIALE
Cerimoniale delle esequie del romano pontefice e relative spese.
Morto il sommo pontefice, i cardinali, dopo avere nella prima Congregazione prestato giuramento di osservare la costituzione di Gregorio XV sulla riforma del Conclave, insieme alle altre costituzioni che fino al giorno d'oggi si usano leggere e giurare, se ne celebrino, secondo il rito finora osservato, le esequie per nove giorni consecutivi, salvo il caso che in essi non cada alcuna delle principali o solenni feste, per la osservanza della quale sembri al Sacro Collegio doversi sospendere i funerali; nel qual caso per altro il suddetto giorno festivo sarà computato nel novero dei novendiali, e le spese che avrebbero in esso dovuto erogarsi per le esequie, si distribuiscano fra i poveri di Cristo, ai sensi della costituzione di Pio IV. Con la quale costituzione è inoltre stabilito che, per porre un limite alle spese di tali funerali già a dismisura cresciute, la somma di esse, in quei nove giorni, non superi i diecimila scudi tutto compreso, eccetto le regalie solite farsi al popolo romano; come pure è disposto che la ripartizione di dette spese, perché si faccia giustamente, venga affidata ad una Commissione composta dei tre cardinali più anziani di ciascun ordine.
Della messa dello Spirito Santo in S. Pietro.
Finite le esequie del defunto pontefice, ed allestito frattanto, secondo le prescrizioni, il Conclave, i cardinali, si riuniscano nella basilica di San Pietro od altrove, secondo l'opportunità del tempo e del luogo; e qui vi si celebri la messa dello Spirito Santo dal cardinale decano, e dove questi non possa, da un altro cardinale fra i più anziani. Dopo di che qualche prelato od altro dotto personaggio faccia un discorso nel quale si raccomandi ai cardinali, che, eliminato ogni personale affetto, e non avendo a sé presente che soltanto Iddio, con tutta la maggior sollecitudine e diligenza, procurino di dare alla Santa Romana Chiesa Cattolica un pastore capace ed idoneo, secondo le norme delle costituzioni apostoliche e dei sacri Concili.
Dell'ingresso al Conclave.
Posto termine alla funzione, il chierico delle cerimonie prende la croce papale e s'incammina seguito dai cardinali: prima i vescovi, poi i preti e infine i diaconi, tutti in cappa violacea. Precedano la croce i familiari dei porporati, e vengano immediatamente dopo i cantori pontifici, i quali cantino l'inno Veni Creator Spritus: i prelati si tengano dietro ai cardinali. Così processionalmente entrino in Conclave, e giunti alla cappella, il cardinale decano reciti presso l'altare l'orazione Deus qui corda fidelium; finita la quale, si leggano e giurino dai cardinali le costituzioni sull'elezione del sommo pontefice insieme a quell'ultima di Gregorio XV. Appresso i porporati, dopo che il decano li avrà con appropriate parole esortati a compiere canonicamente e rettamente l'elezione, si ritirino nelle proprie celle a ciascuno assegnate dalla sorte, come prescrive la costituzione di Pio IV; e dopo il pranzo si tornino a riunire: e allora gli ufficiali del Conclave e gli altri prestino nelle mani del Sacro Collegio il consueto giuramento.
Ora in cui si chiude il Conclave.
E' vietato ai cardinali entrati in Conclave di uscirne allorché tornano a vespro; ma in esso assolutamente rimangano. Lo stesso Conclave poi, dopo il terzo suono del campanello, dato per ordine del cardinale decano; e cioè il primo verso un'ora, il secondo circa le due e l'altro intorno alle tre della notte, esclusi tutti quelli che non debbono restarvi, sia chiuso dentro e fuori e se ne consegnino, come di consueto, le chiavi al camerlengo di Sana Romana Chiesa, al maestro delle cerimonie e ai prelati custodi del Conclave. Poi con le lanterne accese i tre cardinali capi d'ordine, insieme al camerlengo e al maestro di cerimonie, diligentemente esplorino tutti gli angoli e le parti più recondite del locale, affinché nessuno vi resti di coloro ai quali non è consentito.
Dei conclavisti.
Nel Conclave possono dimorare i familiari dei cardinali e gli altri ufficiali e ministri del Conclave, designati nella bolla di Pio IV, ai quali altri due vanno aggiunti: un servo per i maestri delle cerimonie ed un altro per il segretario del Sacro Collegio, a questa condizione, che, cioè, il servo dei maestri delle cerimonie si trovi già al servizio di uno di essi e da sei mesi non interrotti pranzi presso lo stesso; condizione richiesta anche per il servo del segretario. I conclavisti vengano tutti passati in rassegna nel pomeriggio del giorno seguente, affinché tra essi non se ne intrometta alcuno che non può rimanere in Conclave: il quale esame perché sia con maggiore cautela compiuto, si ordini ai conclavisti di entrar tutti in cappella, dove vengano uno per uno passati in rassegna.
Dei colloqui, lettere, cibi e vestiti.
Chiuso il Conclave, devono osservarsi tutte le prescrizioni sancite nella costituzione di Pio IV circa i colloqui, le lettere, i cibi, nonché intorno al mancato intervento dei cardinali, o alla loro uscita e dei propri familiari dopo che vi siano entrati. Per ciò che concerne le vestimenta, i cardinali non solamente quando procedono alla elezione, ma anche quando trattano collegialmente di qualche affare devono indossare la porpora.
Dei capitoli prima dell'elezione e della voce attiva dei cardinali.
I capitoli soliti farsi prima della elezione, e che devono firmarsi da tutti i cardinali, anche quelli a favore dei conclavisti, possono redigersi o prima o dopo l'ingresso nel Conclave, purché a causa loro non ne venga ritardato o differito l'ingresso o l'elezione. Siccome poi, a termini della bolla di Pio IV, i cardinali che non appartengono almeno all'ordine dei diaconi non sono ammessi all'elezione del romano pontefice, dovrà, prima che si proceda ad essa, osservarsi se alcuno tra i membri del Sacro Collegio ivi presenti sia privo dell'ordine suddetto; perché in tal caso dovrà essere escluso dalla votazione, a meno che sia autorizzato a prendervi parte per privilegio pontificio. Si è poi dubitato un tempo, se il cardinale, cui prima della morte del pontefice sia stata chiusa la bocca, possa dare il suo voto. Però una tale dubbiezza venne rimossa da Pio V con suo decreto del 26 gennaio 1571, col quale dichiarò essere la chiusura della bocca una cerimonia introdotta per ricordare ai cardinali, prima ch'essi diano il loro voto nei Concistori e nelle Congregazioni, la modestia che da essi si domanda in tali e somiglianti atti; ma non riguarda la precipua facoltà propria dei cardinali circa la elezione del sommo pontefice: la quale dichiarazione di Pio V venne sempre fino ad oggi osservata.
In qual modo gli esecutori della costituzione Gregoriana devono munirsi contro l'eccezione di nullità dell'elezione.
Prescrivendosi dalla costituzione Gregoriana che i Padri non possano, sotto pena di nullità, procedere alla elezione se non in Conclave chiuso, i tre cardinali e il camerlengo designati a porre in esecuzione la detta bolla, disporranno che, appena rinchiusi nel Conclave, sia fatto un diligente esame sulla clausura di esso, e questa ritrovata in piena regola, procureranno che se ne rediga dal maestro delle cerimonie pubblico documento. Dopo una tale redazione, anche se il Conclave si ritrovasse aperto in tutto o in parte, si dirà sempre chiuso e per tale dovrà essere tenuto allo scopo della validità dell'elezione; finché per consenso di due terzi dei cardinali presenti, con votazione segreta, non si dichiari essere il Conclave aperto. La quale dichiarazione però non potrà in alcun modo pregiudicare l'elezione che fosse già avvenuta, né questa potrà essere impugnata per l'esistenza di quella.
Delle forme dell'elezione.
Il giorno successivo alla notte in cui avviene la chiusura del Conclave, dopo il solito suono del campanello, i cardinali presenti, e che non sono impediti da infermità, si riuniscano nella cappella Paolina, e qui celebrata la consueta messa e fatta la comunione, procedano subito all'elezione: la quale oggi, attesa la costituzione Gregoriana, non può avvenire che soltanto in uno dei tre modi o forme, per non essere soggetta a nullità.
Dell'elezione quasi per ispirazione.
Il primo è quello che dicesi quasi per ispirazione: quando, vale a dire, tutti i cardinali, come per ispirazione dello Spirito Santo, proclamano uno sommo pontefice, unanimemente e a viva voce; intorno al qual modo si possono notare le seguenti condizioni, nel rispetto delle norme della costituzione Gregoriana:
Anzitutto questa forma di elezione può praticarsi soltanto in Conclave a porte chiuse. Deve, inoltre, compiersi da tutti e singoli i cardinali presenti in Conclave. Occorre, in terzo luogo, che avvenga in comune e che nessuno dissenta; e per ultimo si richiede che non sia preceduta da alcun accordo circa una determinata persona e che il voto venga espresso con la parola eligo proferita a intelligibile voce, o, non potendosi a voce, per iscritto; ed ecco come potrebbe, a mo' di esempio, aver luogo questa specie d'elezione. Se alcuno dei Padri, a Conclave chiuso, senza alcun precedente accordo, come si è avvertito, intorno alla persona da eleggere, dicesse: Reverendissimi principi, considerata la singolare virtù e probità del reverendissimo cardinale N. lo crederei meritevole di essere eletto e da questo momento io lo eleggo per papa; e se gli altri Padri, udito ciò, senza che alcuno di loro dissentisse, seguendo tutti l'opinione del primo, con la parola eligo proferita con voce intelligibile, o, non potendo a voce, per iscritto, eleggessero concordemente lo stesso cardinale N. intorno al quale non vi sia stata precedemtemente alcuna speciale intesa, quel cardinale sarebbe eletto canonicamente, e vero papa secondo questa forma d'elezione, che si chiamai per ispirazione o, come è scritto nei sacri canoni, quasi per ispirazione.
Dalla votazione per compromesso.
Il secondo modo è quello del compromesso; quando, cioè, i cardinali che vogliono per questa forma o via procedere all'elezione, affidano ad alcuni di loro la facoltà di eleggere, perché essi in luogo di tutti provvedano di Pastore la Chiesa Cattolica; ed ecco un esempio pratico di codesta forma di elezione:
In primo luogo tutti e singoli i cardinali presenti in Conclave chiuso, e non dissentendo alcuno, concludono con taluni di loro il compromesso, il quale potrebbe essere redatto nella seguente formula "In nomine Domini, Amen, Noi vescovi, preti e diaconi di Santa Romana Chiesa tutti presenti in Conclave, cioè (e qui si nominino tutti uno per uno), abbiamo preferito e preferiamo di procedere alla nomina del papa per via di compromesso, unanimemente, concordemente e nessuno diversamente opinando, abbiamo eletto per compromissari N.N. ed N. cardinali ecc.: ai quali diamo piena facoltà e potere che provvedano di pastore la Santa Romana Chiesa osservando le seguenti norme.(Qui occorre che i cardinali compromittenti esprimano il modo e la forma, secondo la quale i compromissori devono eleggere e giusta la quale l'eletto deve essere ritenuto per papa vero e legittimo: se per esempio, dove i compromissori eletti fossero tre, se essi debbano prima proporre al Sacro Collegio la persona o le persone che hanno in animo di elevare al pontificato, ovvero se debbano senz'altro procedere alla elezione: se è necessario il consenso di tutti e tre, o se è sufficiente che due di essi convengano nella nomina, ovvero ancora se l'eligendo debba appartenere o no al Sacro Collegio e simili condizioni). Espresse le quali, usa stabilirsi anche nel compromesso un termine alla facoltà di eleggere nei compromissari: e poi si aggiungono le seguenti parole: "E promettiamo quello noi riconoscere per romano pontefice che gli eminentissimi compromissari crederanno doversi eleggere secondo la forma indicata", oppure altre parole adatte alle norme prescritte ai compromissari.
Secondo. Redatto in questo modo il mandato, i compromissari si ritirano in luogo appartato e trattano sull'elezione, usando premettere la clausoloa che, quali che siano le parole che proferiranno discutendo, non intendono con esse menomamente dare alcun voto, ma questo voler fare in iscritto e non altrimenti. La quale clausola sembra necessaria fra i compromissari, perché possano senza pregiudizio nelle conferenze giovarsi di parole rispettose e cortesi.
Terzo. Nominato il pontefice dai compromissari, secondo le norme ad essi prescritte, ed osservate quelle imposte da Gregorio XV nella sua costituzione, l'eletto per via di codesto compromesso è canonicamente e veramente papa.
Dallo scrutinio semplice o con l'accesso.
Il terzo modo o forma di elezione del romano pontefice è quella che si dice per scrutinio o per scrutinio ed accesso; il rito della quale, secondo la costituzione Gregoriana, che impone il segreto non solo per lo scrutinio, ma amche, per l'accesso, consta di tre parti: la prima delle quali può chiamarsi antescrutinio, la seconda scrutinio e la terza post-scrutinio.
Dell'antescrutinio.
Gli atti dell'antescrutinio sono cinque, vale a dire: preparazione delle schede dello scrutinio e dell'accesso; sorteggio degli scrutatori e dei deputati per raccogliere i voti degli infermi; scrittura delle schede dello scrutinio; piegatura; e sigillatura. La preparazione delle schede a stampa, dove si possa, e non potendo, scritte da una stessa mano secondo il modello che si descrive più avanti, appartiene ai maestri delle cerimonie, i quali le prendono tanto nello scrutinio quanto nell'accesso e le pongono in due dischi, detti volgarmente bacili, che collocheranno sopra un tavolo innanzi all'altare, perché da esso, quando occorra, i cardinali possano prendere le schede.
Forma delle schede per lo scrutinio.
Le schede dello scrutinio, per ciò che riguarda la loro forma, saranno più lunghe da un lato, ovvero siano più lunghe che larghe, lunghe pressoché un palmo e larghe mezzo. Quanto poi al loro contenuto, nel lato anteriore che per amor di brevità chiameremo faccia, devono recare: Primo, nella parte superiore e per la sua larghezza queste parole: Ego ecc., card., serbando tana distanza fra esse quanta occorra perché vi si possa scrivere il nome del cardinale elettore, e un po' più giù due piccoli cerchi per indicare il posto dei sigilli. Secondo, nel mezzo queste altre: Eligo in summum pontificem reverendissimum dominun meum, dominum cardinalem… Terzo, nella parte inferiore, due altri piccoli cerchi per indicare in posto dei sigilli.
Esempio della faccia delle schede di scrutinio.
Delle schede per l'accesso.
La forma delle schede per l'accesso è la stessa di quelle per lo scrutinio, salvo che nel mezzo di esse al posto delle parole: Eligo in summum ecc. si pongono quest'altre: Accedo reverendissimo domino meo, domino cardinali. Del rimanente codeste cose, meglio che col detto si apprendono dalle figure e modelli qui riportati.
Esempio della faccia della scheda di accesso.
Nella parte esteriore delle schede così dello scrutinio come dell'accesso, la quale può chiamarsi tergo, devono apparire due orli, di quelli che i rilegatori usano ad ornamento dei libri e che in lingua italiana si dicono fregi, il primo dei quali contiene quasi nel mezzo questa parola Nomen, stampata per la larghezza dello stesso orlo; ed il secondo quest'altra parola Signa, medesimamente stampata come la prima. I quali orli vennero escogitati per coprire la trasparenza del foglio, affinché non si possa alla luce rilevare i nomi e i segni degli elettori. Che se la scheda non sia stampata, al difetto degli orli potrà supplirsi con linee. Ma queste cose più agevolmente si comprenderanno col modello del tergo delle schede di scrutinio e di accesso che qui si osserva.
Esempio del tergo della scheda di scrutinio e di accesso.
Degli scrutatori e degli infermieri.
Il secondo atto dell'antescrutinio è il sorteggio degli scrutatori e dei deputati a raccogliere i voti degli infermi; il quale sorteggio, prima che si proceda allo scrutinio, deve farsi nel seguente modo. In un sacchetto o vaso si pongono a vista di tutti tante schede, o se più piace delle palline di legno recanti visibili dei numeri quanti sono i cardinali presenti in conclave con i loro nomi. Poi dall'ultimo dei cardinali diaconi si estraggono prima i tre scrutatori, poi i tre deputati per raccogliere i voti degli infermi; i quali con più breve nome possono dirsi infermieri; dell'ufficio dei quali si dirà appresso. Che se nel sorteggio degli scrutatori, degli infermieri ed anche dei revisori, dei quali pure si ragionerà più oltre, vengano estratti nomi di cardinali, che per infermità o per altro impedimento non possano compiere i detti offici, altri si sorteggino, i quali, non impediti, prendano il loro posto. Terminato il sorteggio, le palline o schede di coloro che furono estratti, si tornano a gettare nel vaso o sacchetto.
Come si scrivono nelle schede il nome dell'elettore e dell'eletto.
Il terzo atto delll'antescrutinio è la scrittura delle schede dello scrutinio, la quale avrà luogo così. I cardinali per ordine, cominciando dal decano, si accostino ad uno o più tavoli, forniti di penne ed inchiostro, e collocati in un sito della cappella fatta in modo tale che da tutti si possa scorgere lo scrivente, non lo scritto; e qui seduti sopra appositi sgabelli riempiano nel modo che segue la scheda che ciascuno avrà prima presa dal disco. Nella parte superiore tra le parole Ego... card. scrive il proprio nome. Nella parte di mezzo il nome di colui cui intende eleggere, con calligrafia però alterata, onde non si riconosca il carattere dello scrittore; e si guardi dal nominare più d'uno; perché, a termini della costituzione Gregoriana, il voto sarebbe nullo. Nell'ultima parte poi scriva dei segni, vale a dire un numero e un qualche motto della Scrittura o altro somigliante, come si osserva nel modello che per maggiore ragione si pone qui sotto gli occhi.
Esempio della scheda scritta per lo scrutinio.
Esempio della scheda scritta per l'accesso.
Della piegatura delle schede.
Il quarto atto dell'antescrutinio è la piegatura delle schede, la quale, perché i cardinali si disimpegnino in più breve tempo del loro compito, potrà essere fatta dai maestri delle cerimonie, nel momento che le preparano, in questa maniera. Si facciano due piegature in ogni scheda: in modo che il nome dell'elettore e i segni, quando vengano scritti, restino nascosti nei fregi da ambo le parti; e ciò che resta si pieghi pure per modo che la scheda si riduca in larghezza alla misura di un dito pollice, come può rilevarsi dalla figura della scheda piegata che qui si reca ad esempio:
Esempio della scheda piegata così di scrutinio come d'accesso.
I maestri delle cerimonie, pertanto, pongano nei bacili le schede non piegate come si è detto, ma aperte e con cera rossa nei piccoli cerchi; e i cardinali dopo che le avranno riempite, nel modo che si è accennato, faranno soltanto quelle piegature che servano a coprire il nome e i segni dell'elettore, terminando di piegare le schede dopo che le avranno sigillate come ora si dirà.
Della sigillatura delle schede.
Il quinto ed ultimo atto dell'antescrutinio è la sigillatura delle schede, la quale dovrà farsi da ciascun cardinale nel davanti con sigillo appositamente preparato, e nei piccoli cerchi dove sarà posta la cera. Il sigillo però non deve essere quello di cui si serve ordinariamente il cardinale ma un altro, procuratosi segretamente, e così semplice da potersene facilmente rilevare l'impronta, come se recasse scolpiti tre numeri, o tre lettere, ed anche un numero solo od una figura qualunque. E basti dell'antescrutinio. Per ciò che spetta ai cardinali infermi, od altrimenti impediti, si dirà a suo tempo, più avanti.
Dello scrutinio e dei suoi atti.
Segue la seconda parte; quella cioè che fu detta propriamente scrutinio, e i cui atti si riducono ad otto, e sono: il porto della scheda, la prestazione del giuramento, la deposizione nel calice, il rimescolamento delle schede, la loro numerazione, la pubblicazione dello scrutinio, l'infilamento delle schede, la loro deposizione in disparte.
Della presentazione delle schede all'altare e del giuramento dei cardinali: disposizioni per i deboli di salute e per gli infermi.
La consegna delle schede e i due atti seguenti, i quali per la loro connessione meglio si descrivono simultaneamente, si compiono con le seguenti formalità. Ogni cardinale, dopo che avrà scritta, sigillata e piegata la propria scheda, prende questa con le due prime dita e con la mano alzata in modo che tutti possano, vederla, la porta all'altare, presso del quale si collocano i cardinali scrutatori, e dove è apparecchiato il gran calice, coperto dalla patena, destinato a ricevere i suffragi. Qui inginocchiatosi, prega brevemente: poi levandosi con alta e intelligibile voce giura con la seguente formula che si trova scritta sopra una tavoletta posta sull'altare: Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto; e questo stesso prometto di fare nell'accesso. Pronunziate le quali parole pone la scheda sulla patena e per mezzo di questa la fa cadere nel calice: quindi, fatto l'inchino all'altare, fa ritorno al suo posto. Queste formalità si devono osservare tutte le volte che il cardinale può recarsi all'altare: che dove non possa per malsana salute, ma sia presente in cappella, l'ultimo scrutatore gli reca il disco con le schede, dal quale il cardinale infermo toltane una, questa riempie segretamente al su posto, come è avvertito di sopra, poi, prestato il giuramento suddetto, consegna la scheda sigillata e piegata allo stesso scrutatore; il quale la reca visibilmente all'altare, e senz'altra preghiera, né giuramento la pone sulla patena e per questa la immette nel calice. Tutte queste formalità devono compiersi dall'ultimo scrutatore rispetto ai cardinali, i quali, sebbene presenti in cappella, non possono per in modi di salute recarsi all'altare. Se poi vi siano dei cardinali infermi nelle proprie celle, i tre cardinali infermieri, sorteggiati nel modo accennato di sopra, si recano ad essi con una cassetta dell'altezza di un palmo, nella parte superiore della quale è praticata una fessura o buca, di tale grandezza da potersi per essa introdurre la scheda piegata nella sua larghezza. Questa cassetta, prima che venga recata agli infermi, sarà aperta dai cardinali scrutatori in presenza di tutti, perché tutti gli altri cardinali possano osservare che è vuota e nulla contiene. Poi chiusala, ne depongono la chiave sull'altare. Quindi i cardinali infermieri con la cassetta chiusa e con un piccolo disco contenente tante schede quanti sono gli infermi, si portano presso ciascuno di questi. Gli infermi, tolta dal piatto la scheda, segretamente la riempiono, la sigillano e la piegano; e previo il ricordato giuramento la introducono per la buca nella cassetta. Che dove essi non possano scrivere, vengono sostituiti da altri a loro scelta, i quali presteranno giuramento di conservare il segreto, nelle mani dei cardinali infermieri: questi poi devono avvertire gli scriventi non solamente ch'essi sono vincolati dal giuramento a conservare il segreto; ma che, violandolo, incorrono nella scomunica latae sententiae. Compiute le quali cose, gli infermieri tornano in cappella con la cassetta, che verrà aperta dagli scrutatori, i quali conteranno a vista di tutti le schede in essa racchiuse, e rinvenutene tante quante sono i cardinali infermi, le porranno una ad una sulla patena, e per questa, tutte insieme, le getteranno nel calice. Perché poi lo scrutinio non si prolunghi di troppo, gli infermieri potranno scrivere le proprie schede dopo il decano e deporle nel calice: poi nel tempo che gli altri cardinali procedono alla votazione, recarsi dagli infermi per raccogliere i loro voti nel modo che venne or ora indicato.
Del rimescolamento e numerazione delle schede.
Il quarto atto dello scrutinio è il rimescolamento delle schede, il quale si compie dal primo scrutatore, agitando più volte il calice, coperto dalla patena, che contiene le schede.
Il quinto atto è la numerazione delle schede, che si fa pubblicamente dall'ultimo scrutatore, prendendo una ad una le dette schede dal calice, e ponendole volta per volta in altro calice vuoto all'uopo apparecchiato. E se il numero delle schede non corrisponde al numero dei cardinali, devono bruciarsi tutte; e nuovamente, cioè per la seconda volta, si precede immediatamente alla votazione: se invece il conto torna, si passa agli altri atti dello scrutinio.
Della pubblicazione dello scrutinio.
Il sesto atto è la pubblicazione dello scrutinio, che si fa dagli scrutatori, seduti alla tavola collocata presso l'altare, e si compie nel seguente modo. Il primo scrutatore prende una scheda e l'apre senza rompere i sigilli, e visto il nome dell'eletto, la passa al secondo scrutatore il quale parimenti osservato il nome dell'eletto, la consegna al terzo scrutatore, il quale la legge ad alta e chiara voce, perché tutti gli eminentissimi presenti possano segnare i voti nel foglio stampato che si trova presso di loro contenente i nomi di tutti i cardinali: poi noterà il nome del cardinale trovato nella scheda; e lo stesso si farà delle altre schede contenute nel calice fino all'ultima. Se gli scrutatori troveranno due schede piegate in modo che risultino date dallo stesso elettore, ove l'una e l'altra contengano il medesimo nome, le dette schede si hanno e si contano per un solo voto: ove invece contengano nomi diversi, il voto non è valido per nessuno, in conformità alle prescrizioni della costituzione Gregoriana per quella scheda nella quale siano scritti più nomi: lo scrutinio però così nell'uno come nell'altro caso non rimane viziato. I detti voti, finita la pubblicazione dello scrutinio, possono dai Padri sommarsi insieme a fianco dei nomi dei cardinali che li ottennero, ovvero notarsi in foglio separato a questo modo: il reverendissimo signor cardinale A. ottiene 20 voti, il reverendissimo signor cardinale B. 15 voti e così di seguito. E questo perché i Padri non siano costretti a contare sempre i voti che registrarono accanto ai nomi dei cardinali.
Dell'infilamento e separata deposizione delle schede.
Il settimo atto dello scrutinio è l'infilamento delle schede, immaginato perché le stesse possano più sicuramente conservarsi unite. Esso si compie dall'ultimo scrutatore infilando ogni scheda, dopo che l'avrà letta, con ago e filo preparati per questo, nel punto dove è scritta la parola Eligo.
L'ottavo ed ultimo atto dello scrutinio è la deposizione a parte delle schede; il quale atto parimenti si compie dall'ultimo scrutatore, che infilate tute le schede, riunisce con nodo i capi dei fili, e tutte così legate le mette in altro calice vuoto, ovvero a parte sulla tavola.
Del post-scrutinio e dei suoi atti.
Segue la terza ed ultima parte che fu detta post-scrutinio, e i cui atti, ove l'elezione sia avvenuta per scrutinio, si riducono a tre soli, vale a dire la numerazione delle schede, la revisione dei voti e il bruciamento delle dette schede, come si dirà appresso a suo tempo. Se poi l'elezione non avvenga per scrutinio, gli atti salgono a sette, e sono: l'accesso, l'apertura dei suggelli e dei segni, la loro registrazione, l'esame dei voti, lo scrutinio degli stessi, ovvero numerazione dello scrutinio e dell'accesso la loro revisione e il bruciamento delle schede.
Dell'accesso.
Il primo atto pertanto è l'accesso, il quale ha luogo immediatamente dopo lo scrutinio, cioè dopo avvenuta la deposizione a parte delle schede, sempre quando il papa non sia stato eletto per scrutinio; giacché in tal caso non ha affatto luogo l'accesso. In questo poi si devono osservare dai cardinali tutte le formalità prescritte per lo scrutinio, quanto alla riempitura delle schede, alla sigillatura, piegatura, portatura e deposizione nel calice, come pure per ciò che spetta alla loro numerazione, pubblicazione, registrazione dei voti, infilamento e deposizione separata, e salvo le seguenti avvertenze. Prima. I cardinali devono prendere le schede dell'accesso dal piatto preparato per esse. Seconda. Nella riempitura di queste, se il cardinale non volesse accedere ad alcuno, al posto del nome che avrebbe dovuto segnare se avesse voluto a quello accedere, deve scrivere: A nessuno; notando che la scheda dell'accesso deve scriversi e sigillarsi con gli stessi segni e sigilli della scheda dello scrutinio, sotto pena di nullità del voto del detto accesso. Terza. Non si può accedere a quel cardinale che nello scrutinio non abbia avuto nemmeno un voto, né a quello che sia stato dallo stesso elettore nominato nello scrutinio. Quarta. Sebbene nell'accesso non sia lecito scrivere più nomi, come non è lecito nello scrutinio eleggere più di uno, sotto pena di nullità del voto tanto nell'accesso come nello scrutinio; pure si potrà accedere ad uno dei nominati inefficacemente dall'elettore nello scrutinio, purché sempre egli abbia ottenuto, non però inefficacemente come si è detto, qualche voto nello scrutinio. Quinta. Nell'accesso non si presta il riferito giuramento, perché nello scrutinio venne già prestato con quelle parole: e lo stesso prometto di fare nell'accesso. Sesta. Finalmente l'infermieri devono recare agl'infermi insieme alle schede di accesso uno dei fogli stampati, in cui è notato il numero, palesemente riconosciuto, dei voti riportati da ciascun cardinale nello scrutinio.
Dell'ispezione, apertura e collazione o registrazione delle schede.
Il secondo, terzo e quarto atto del post-scrutinio sono l'apertura dei segni e sigilli, la loro annotazione, e l'esame dei voti: i quali atti allora soltanto hanno luogo, quando l'elezione avvenga per scrutinio ed accesso e si compiono nel modo che segue: il primo scrutatore aprirà le schede dell'accesso ottenute dall'eletto soltanto dalla parte che racchiude i segni, ed osservati diligentemente questi e i sigilli, così aperte ed infilate com'erano le passa al secondo scrutatore; e questi fatta la stessa ispezione le consegna al terzo; il quale ad alta ed intelligibile voce riferirà i segni e descriverà l'impronta dei sigilli delle dette schede, e ne prenderà nota nel lato sinistro del foglio a stampa già preparato sotto le parole: sigilli e segni dell'accesso. La quale registrazione faranno anche gli altri cardinali, se così piacerà a loro, in uguali fogli stampati.
Dall'esame dei voti.
Appresso il primo scrutatore, sotto gli occhi degli altri scrutatori, prenderà le schede dello scrutinio, per esaminare i predetti voti dell'accesso, e cominciando da uno dei capi del filo a cui sono raccomandate cercherà il sigillo di quella prima scheda fra i sigilli delle schede per accesso, registrati come sopra nel foglio a stampa: e non trovandolo, lasciata la prima scheda di scrutinio, passerà alla seconda e cercherà a quel modo il sigillo; e non trovando neppure questa, passerà alla terza e così alle altre, una per una, fino a che non troverà il sigillo corrispondente. Ritrovatolo, aprirà la scheda dello scrutinio in quella parte che contiene i segni: e riconoscendo che questi non corrispondono a quelli della scheda per accesso, la lascerà e ne prenderà un'altra, conforme testè si è detto doversi praticare per le schede i cui sigilli non corrispondono. Se per lo converso i segni vengono a concordare, passerà la scheda al secondo e al terzo scrutatore; e tutti e tre dopo diligente esame sull'identità dei sigilli e dei segni di ambo le schede, dello scrutinio e dell'accesso, osserverà se il nome dell'eletto sia lo stesso o diverso nelle due schede. E se è lo stesso, il suffragio dell'accesso si considererà come nullo; se diverso, si avrà per valido. Ed in questo caso il terzo scrutatore riferirà ad alta ed intelligibile voce il sigillo e i segni della scheda dello scrutinio, come pure il nome dell'eletto che in essa è scritto, e ne prenderà nota sul lato destro del predetto foglio stampato. Sotto poi le parole: Sigilli e segni dello scrutinio, corrispondenti agli accessi registrerà di rimpetto i detti segni e sigilli rispondenti gli uni agli altri: la quale registrazione medesimamente i cardinali, dove il vogliano, potranno fare in uguali fogli e stampa. Sennonché codeste formalità, che più difficilmente riescono a spiegarsi con la parola, meglio si comprenderanno per via d'esempio.
MODULO. - Fogli stampati dove si notano i sigilli e i segni concordati dall'accesso e dallo scrutinio.
Sigilli a contrassegno
dell'accesso |
Sigilli a contrassegni
dello scrutinio corrispondenti agli accessi |
Cardinali nominati
nello scrutinio |
BRE.3ACD.43.
Deus.2. Bonitas.
RGI.50 Beaitudo.
N.S.P.26. Gloria. |
BRE-32 Bonitas.
RGI.50.Beatitudo. |
Card. S. Eusebii.
Card. S. Sixti. |
Avvertenza agli scrutatori.
Se per caso in questo esame accadesse di trovare due o più schede di scrutinio recanti gli stessi sigilli e segni di qualche scheda d'accesso, allora se in una di esse venga nominato un eletto ed un altro nell'altra, il primo scrutatore, medesimamente sotto gli occhi dei colleghi, apra tale scheda di scrutinio e la scheda d'accesso anche dalla parte che porta il nome dell'elettore e dell'accedente, perché possa constatarsi della validità o invalidità dell'accesso secondo la sostituzione Gregoriana. Se, invece, in alcuna di siffatte schede di scrutinio, concordanti nel sigillo e nei segni con le schede d'accesso, non sia nominato l'eletto, tale scheda si ometta e si passi alle seguenti.
Della numerazione dei voti.
Il quinto atto del post-scrutinio è la numerazione dei voti o del solo scrutinio, o dello scrutinio ed accesso, che sempre si fa dagli scrutatori, sia o no avvenuta l'elezione. Se questa non è avvenuta, perché si rilevi che in quello scrutinio o scrutinio ed accesso non fu creato il papa, e se avvenuta perché consti dell'elezione canonica del pontefice. Ed ecco come si precede a tale numerazione. Gli scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai singoli nominati sia nello scrutinio, sia nello scrutinio ed accesso; e trovando che nessuno di essi raggiunge i due terzi dei voti, non si avrà elezione in quello scrutinio, o scrutinio ed accesso. Se poi si rileverà che uno dei nominati abbia ottenuto quei due terzi, ma non un suffragio di più, si aprirà la scheda dell'eletto anche da quella parte che reca il nome dell'elettore, e dove si rilevi aver esso dato ad altri il proprio voto, la sua elezione sarà canonica: che se per l'opposto si riscontrasse aver dato il voto a sé medesimo, la sua elezione, a norma della costituzione Gregoriana, sarà nulla per difetto di un voto. Se, infine, si rileverà che più d'uno abbia raggiunto i dei terzi dei voti ed ancor di più, allora nel caso di parità di suffragi, nessuno si avrà per eletto, e non essendovi parità, quello sarà l'eletto canonicamente papa il quale sopravanzerà l'altro, sia pure di un voto.
Della revisione e sorteggio dei revisori.
Il sesto atto del post-scrutinio è la revisione, la quale, avvenuta o no l'elezione, si compie dei revisori, esaminando tanto le schede di scrutinio e d'accesso, quanto la registrazione dei voti fatta dagli scrutatori, affinché possa in tal modo rilevarsi, se quelli abbiano esattamente e lealmente compiuto il loro ufficio. I revisori si estraggono a sorte, come gli scrutatori e gl'infermieri, subito dopo lo scrutinio, se in quello è avvenuta l'elezione, o se non è avvenuta, dopo lo scrutinio ed accesso, quando cioè gli scrutatori hanno finito il loro campito con la numerazione dei voti; e questa estrazione si fa, sia o no avvenuta l'elezione per scrutinio ed accesso.
Del bruciamento delle schede.
Il settimo ed ultimo atto del post-scrutinio è il bruciamento di tutte le schede, il quale si compie sempre innanzi a tutti gli scrutatori, immediatamente dopo la revisione sia o no avvenuta l'elezione.
Tutte le disposizioni che sono qui riportate intono alle formalità dello scrutinio dovranno scrupolosamente osservarsi dai cardinali in tutti gli scrutini, così al mattino dopo la messa, come a vespro dopo l'inno Veni Creator Spritus. E questi sono i riti prescritti per la elezione del romano pontefice, fermo restando il disposto della costituzione di papa Gregorio XV.
Lettera approbatoria del cerimoniale.
Di motu proprio, dunque e per nostra sicura scienza, nonché nella pienezza dei poteri apostolici, con la presente nostra approviamo in perpetuo e confermiamo in ogni sua parte tutte e singole le disposizioni del predetto cerimoniale, come che siano in esso contenute; aggiungendo a tutte ed a ciascuna la forza della perpetua e inviolabile fermezza apostolica. Prescriviamo e ordiniamo ai nostri venerabili fratelli i cardinali di Santa Romana Chiesa e a tutti quanto altri e singoli riguardino o possano per qualunque modo riguardare in futuro, di osservarle pienamente, come vietiamo loro di alterare in tutto o in parte questo cerimoniale, o di aggiungervi alcuna cosa. Decretiamo così doversi giudicare o definire dovunque e da chiunque, e dagli stessi cardinali di Santa Romana Chiesa, tolta ad essi, ed a ciascun di loro qualunque facoltà ed autorità di giudicare o interpretare diversamente. Nonostante tutte quelle prescrizioni che nella prima nostra costituzione abbiamo voluto non ostassero e qualunque altra cosa in contrario.
A nessuno pertanto sia lecito... |