Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

45. Alcuni divieti per le persone ammesse all'interno dell'area del Conclave

45. A tutti coloro, che non sono indicati nel numero seguente, e che casualmente, pur presenti nella Città del Vaticano a giusto titolo, come previsto nel n. 43 di questa Costituzione, dovessero incontrare qualcuno dei Cardinali elettori in tempo di elezione, è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo, con i medesimi Padri Cardinali.

 

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Fonti

 

Commento

Si entra nel merito di un caso specifico, riguardante l'applicazione del n. 44 della UDG, precedentemente indicato. Il disposto potrebbe sembrare superfluo, ma il Legislatore è consapevole della possibilità che, con l'attuale impostazione del Conclave, i Cardinali possano fisicamente incrociare quanti, a giusto titolo, operano nella Città del Vaticano. Questa norma colpisce le eventuali relazioni tra tutti coloro che svolgono un servizio all'interno della Città del Vaticano e i Cardinali elettori, ma non viceversa.
Il tempo di vigenza di questo divieto ha inizio con il primo ingresso in Cappella Sistina dei Cardinali elettori (cfr. UDG, n. 50) quale primo atto formale di inizio del tempo dell'elezione, e termina ad elezione conclusa.