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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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5. Interpretazione della Costituzione |
5. Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione.
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Fonti |
LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 11.
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Commento |
Al Collegio viene attribuito il compito di interpretare la normativa. Per interpretazione intendiamo la spiegazione del senso dubbio ovvero oscuro del contenuto della legge. Secondo la dottrina, varie sono le forme dell'interpretazione:
Si tenga presente che, oltre al caso dell'interpretazione autentica, si dovrà avere in debita considerazione l'interpretazione dottrinale, confermata dalla volontà del Legislatore di fornire un'assistenza anche tecnico-giuridica ai Cardinali. Infine abbiamo l'interpretazione usuale (purché non sia una semplice consuetudine di fatto che in tal caso non conseguirebbe alcuna forma giuridica). Per la delibera sui punti dubbi o controversi, quando necessaria, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei Cardinali congregati. |
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