Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

5. Interpretazione della Costituzione

5. Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione.

 

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Fonti

LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 11.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 4.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 4.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 5.

 

Commento

Al Collegio viene attribuito il compito di interpretare la normativa. Per interpretazione intendiamo la spiegazione del senso dubbio ovvero oscuro del contenuto della legge. Secondo la dottrina, varie sono le forme dell'interpretazione:

  • Ratione auctoris, è autentica quando proviene dal legislatore o da chi venga preposto dal medesimo a tale compito. Nel nostro caso, il Collegio, ricevendo dal legislatore la facoltà per interpretare, viene delegato e perciò legittimato ad una vera e propria interpretatio per modum legis.

  • Ratione effectus, essa può essere dichiarativa o innovativa. È meramente dichiarativa quando si limita a chiarire il senso di per sé certo della legge, mentre quando si deve chiarire il senso dubbio o oscuro della legge siamo di fronte ad un'interpretazione dichiarativa-esplicativa. L'interpretazione è innovativa quando contiene delle reali modifiche, che restringono o estendono la portata della legge; essa è pertanto anche detta interpretazione restrittiva o estensiva.

  • Ratione modi, si parla di interpretazione in senso stretto e di interpretazione in senso ampio, rispettivamente quando ai termini testuali si dà un significato più ridotto o più largo, senza stravolgere o alterare la natura stessa delle parole.

  • Ratione methodi, dividiamo l'interpretazione in letterale (o grammaticale) e logica. La prima concerne l'analisi sul senso delle parole nel testo e nel contesto, la seconda considera la ratio legis, l'occasio legis e la mens legislatoris.

Si tenga presente che, oltre al caso dell'interpretazione autentica, si dovrà avere in debita considerazione l'interpretazione dottrinale, confermata dalla volontà del Legislatore di fornire un'assistenza anche tecnico-giuridica ai Cardinali. Infine abbiamo l'interpretazione usuale (purché non sia una semplice consuetudine di fatto che in tal caso non conseguirebbe alcuna forma giuridica).

Per la delibera sui punti dubbi o controversi, quando necessaria, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei Cardinali congregati.