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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
2. Il governo della Chiesa |
2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.
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Fonti |
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 1.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 6.
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Commento |
Notiamo un cambiamento terminologico rispetto al disposto normativo precedente emanato da Paolo VI (cfr. RPE, n. 1). Il regimen Ecclesiae non est penes (in potere) Cardinalium Collegium, ma concreditur Cardinalium Collegio, è cioè affidato al Collegio dei Cardinali. |
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