Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

2. Il governo della Chiesa

2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 1.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 6.

 

Commento

Notiamo un cambiamento terminologico rispetto al disposto normativo precedente emanato da Paolo VI (cfr. RPE, n. 1). Il regimen Ecclesiae non est penes (in potere) Cardinalium Collegium, ma concreditur Cardinalium Collegio, è cioè affidato al Collegio dei Cardinali.
L'affidamento, infatti, esprime molto bene due cose: la temporaneità dell'atto, nella fattispecie la durata della Vacanza della Sede Apostolica, secondariamente il rispetto della volontà di colui che affida con il conseguente diligente adempimento delle norme di questo atto.
L'ampliamento delle facoltà previste in questo n. 2 della UDG ha migliorato il testo normativo. Si dispongono sia i limiti entro i quali si deve operare, sia i modi che si devono adottare nella fattispecie. Questi dovranno essere espressamente previste nelle disposizioni huius Costitutionis. Si introduce il problematico rapporto fra legge e consuetudine, dando anche a quest'ultima un suo valore proprio. La consuetudine, allorquando non vi sia alcuna prescrizione a riguardo, diviene fonte di diritto per stabilire se il negozio giuridico, che si desidera intraprendere, possa essere incluso o escluso dalle attività del Collegium Cardinalium in ordine a quanto prescritto dal can. 5 § 2. "Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate" (CIC-1983, can. 5 § 2).