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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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60. La gravità del segreto |
60. Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice.
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Fonti |
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 53.
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Commento |
Questa norma si trova già presente nel testo legislativo di Pio X. Anch'egli accenna alla possibilità di poter essere sciolti dal segreto, o da una parte di esso, mediante una specifica facoltà concessa dallo stesso Pontefice: "Insuper praecipimus, graviter onerata ipsorum conscientia, S. R. E. Cardinalibus ut secretum huiusmodi servetur etiam post peractam novi Pontificis electionem, neque ullo modo ipsum violari liceat, nisi ab eodem Pontifice peculiaris ad hoc facultas aut expressa dispensatio concessa fuerit..." (Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 53). L'attuale testo, essendo stata eliminata la seconda frase del n. 60 della RPE, risulta essere indirizzato unicamente ai Cardinali elettori. Sono quindi esclusi tutti gli altri partecipanti al Conclave che, per pura casualità e in buona fede, fossero venuti a conoscenza di ciò che è stato compiuto durante l'elezione. Parlando di Cardinali elettori, si escludono espressamente i non elettori. L'esclusione dal presente testo degli altri partecipanti al Conclave, come destinatari di questa legge, evidenzia maggiormente la posizione assunta dal Legislatore nei confronti dei Cardinali elettori, che vengono invitati a mantenere il segreto graviter onerata conscientia e non tanto per il timore di sanzioni. |
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