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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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58. La sanzione per la violazione del segreto per coloro che prestano un servizio |
58. Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto - riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa - dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
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Fonti |
GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
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Commento |
Già Gregorio X disponeva nella Ubi periculum (1274) la scomunica ipso facto a coloro che violavano il segreto: "Qui vero contra fecerit, scripturam mittendo vel nuntium, aut cum aliquo ipsorum secreto loquendo, ipso facto sententiam excommunicationis incurrat" (Gregorius X, Ubi periculum..., § 1). La scomunica latae sententiae, disposta per la violazione del segreto, viene "riservata" fino a Pio XII unicamente alla persona del Romano Pontefice, escludendo anche il Cardinale Penitenziere Maggiore, salvo in caso di morte. In altre parole solo il Romano Pontefice poteva rimuovere tale scomunica. Pio XII così disponeva: |
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