Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

41. Il luogo destinato ai lavori del Conclave

41. Il Conclave per l'elezione del Sommo Pontefice si svolgerà entro il territorio della Città del Vaticano, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, in modo tale da garantire una conveniente sistemazione e permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa.

 

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Fonti

NICOLAUS II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 3.

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.

PIUS IX, Const. Ap. In hac Sublimi...

PIUS IX, Const. Ap. Licet per Apostolicas...

PIUS IX, Const. Ap. Consulturi...

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., nn. 41, 42.

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 67.

Commento

Il luogo dove svolgere l'elezione del Pontefice è disposto da Papa Nicola II nella città di Roma pur dando facoltà ai Cardinali di disporre diversamente. Egli il 13 aprile del 1059 emana la Const. Ap. In nomine Domini dove al § 3 dispone:

"Che se la perversità di malvagi e scellerati uomini prevarrà in maniera che non si possa procedere in Roma ad una autentica, sincera, e disinteressata elezione, i cardinali vescovi uniti agli altri religiosi del clero e con i laici cattolici, questi però in ristretto numero, abbiano facoltà di eleggere il pontefice dell'Apostolica Sede dove si crederà più conveniente".

Papa Gregorio X, il 7 luglio 1274, con la Const. Ap. Ubi periculum non identifica il luogo dell'elezione con la città di Roma ma dispone che "... se il Papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i Cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano arrivati, sia che non lo siano, si radunino tutti nel palazzo in cui abitava il Pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o laico, a sua scelta" (Gregorius X, const. Ap. Ubi periculum... § 1).

Con l'invasione dello Stato Pontificio e lo stato di prigionia di Pio IX all'interno del Palazzo Apostolico, diventa nuovamente motivo di rifelssione il luogo dove svolgere il Concalve. Si teme che, alorquando il Pontefice muoia nel Palazzo apostolico, i Cardinali siano impediti dall'occupazione del Regno d'Italia, a raggiungere il Vaticano sede del Conclave secondo il disposto gregoriano.

La proposta fatta a Pio IX di riconoscere il Regno d'Italia garantendo, con la legge delle guarentige del 13 maggio 1871, l'immunità sia per i luoghi dove risiede il Pontefice e per quelli dove si fosse radunato il Conclave e il Concilio Ecumenico, sia per la persona dal Pontefice e per i Padri Cardinali che nel tempo della vacanza della Sede fossero giunti a Roma, viene fermamente respinta..
Pio IX rifiutò tale riconoscimento poiché comportava la perdita per la Sede Apostolica del suo status di soggetto di diritto internazionale. Infatti, accettare che la persona del Pontefice fosse soggetta al Regno d'Italia, benché munita di sicuri privilegi comportava la perdita della soggettualità internazionale. Pio IX temendo un'incursione prossiama all'interno del Palazzo Apostolico, ritenne urgente emanare le cosiddette Costituzioni Segrete. In esse egli autorizzò il Collegio - se ciò si fosse reso necessario - a modificare il luogo dell'elezione da Roma, dove il Pontefice era prigioniero, ad altra città più sicura.
Alla morte di Pio IX, l'occupazione di Roma, la dubbia sicurezza del Palazzo Apostolico e le facoltà concesse al Collegio Cardinalizio, sulla possibilità di trasferire altrove il Conclave, fecero scaturire discussioni sul luogo ideale dove svolgere i lavori dell'elezione. I Cardinali, dopo attente riflessioni, decideranno di svolgere il Conclave in Vaticano. Dal 18 febbraio1878 in poi, i Conclavi si svolgeranno sempre in Vaticano.
Salvo situazioni eccezionali, che potrebbero rendere inattuabile la legge, il Legislatore conferma il territorio dello Stato della Città del Vaticano quale luogo per lo svolgimento del Conclave. Si incontra qui una prima limitazione territoriale dell'area del Conclave, data dai confini dello Stato della Città del Vaticano.
Una determinazione precisa e rigorosa della linea di confine tra i territori di due o più Stati è spesso il risultato di un accordo, anche consuetudinario, tra gli Stati interessati. Così è avvenuto tra l'Italia e la Santa Sede con il Trattato Laternanense dell'11 febbraio 1929, in cui all'Art. 3 si parla dei confini secondo la pianta che costituisce l'allegato 1 del Trattato stesso .

 

 

Il territorio della Città del Vaticano nella mappa qui sopra riportata è delimitato dalla linea rossa. Si noti come lo Stato della Ciattà del Vaticano non corrisponde esattamente all'area compresa all'interno delle Mura Vaticane, ma da questa deve essere esclusa tutta la zona del Palazzo dell' ex Sant'Uffizio. Come ogni trattato di confine anche il Lateranense, nel delimitare il confine fra i due Stati, vuole garantire una speciale stabilità agli stessi determinando con esattezza il territorio dello Stato . Non possono essere considerate territorio della Città del Vaticano le aree extra-territoriali - come per altro espressamente detto nel Trattato Lateranense all'Art. 15 -, poiché secondo il diritto internazionale quest'ultime sono da considerarsi comunque territorio dello Stato che affida una parte del proprio territorio ad un altro Stato. Il territorio di queste aree è sempre dello Stato ospitante, il quale però si astiene dall'esercizio della sua sovranità..
Il territorio Vaticano costituisce l'area potenzialmente disponibile per svolgere le attività del Conclave. In particolare, si noti come il Palazzo dell'ex Sant'Uffizio e le sue adiacenze, non essendo territorio Vaticano ma semplici aree extra-territoriali sul territorio italiano, non potranno essere utilizzate come aree per le attività e/o necessità del Conclave, come ad esempio l'alloggio di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento dell'elezione stessa.
La Congregatio generalis dovrà decidere gli altri spazi necessari per lo svolgimento riservato del Conclave, come previsto al n. 13/c della UDG, oltre ai luoghi già menzionati dalla normativa (come ad esempio il luogo dell'elezione: la Cappella Sistina; l'alloggio degli elettori: la Domus Sanctae Marthae, gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche: Cappella Paolina del Palazzo Apostolico).
Si usa anche il termine in partibus riferendosi non solo agli edifici ma più genericamente alle aree. La lista di questi edifici, luoghi e/o spazi necessari ai lavori dell'elezione, dovrà essere approvata dalla Congregatio generalis, quindi consegnata al Cardinale Camerlengo che, con l'ausilio del Sostituto della Segreteria di Stato, provvederà alla messa a punto di tutto quanto si renda necessario per la custodia e sicurezza di tali luoghi, come previsto al n. 42 dellaUDG. Quanto ai luoghi, o spazi, che devono essere presi in considerazione, vi è certamente la necessità di garantire la sicurezza e la riservatezza della via che percorreranno i Cardinali elettori per recarsi dalla Domus Sanctae Marthae alla Cappella Sistina. Il primo tratto di strada con molta probabilità sarà effettuato con automezzi predisposti all'uopo, fino al Cortile di S. Damaso; il successivo tratto sarà terminato a piedi (per raggiungere il piano della Sisitina si può fruire di scale o ascensori). È stata esclusa l'idea inizialmente presa in considerazione quando si elaborò il progetto della Domus Sanctae Marthae di collegarla con la Sistina attraverso la Basilica Vaticana. Questa soluzione, di non facile realizzazione, avrebbe comportato un tragitto - da compiere a piedi - particolarmente lungo e tortuoso.
Con la nuova normativa si presentano alcune opportunità agli elettori che si ritengono degne di menzione. Al fine di evitare ai Cardinali elettori un'eccessiva clausura fisica, si potrebbe inserire nella lista dei luoghi, edifici e spazi necessari per lo svolgimento del Conclave, anche un settore dei Giardini Vaticani. Questa area sarà soggetta alla norma di cui al numero 43 della UDG, ma permetterà agli elettori di trovarvi uno spazio adeguato per la riflessione e la preghiera. L'eventuale approvazione da parte della Congregatio generalis di tale proposta non si oppone alle norme, ma favorirebbe agli elettori un maggior contatto con il creato, facilitando nella sua contemplazione il dialogo con Dio.
Si parla di aedes; ciò comporta, da parte della Congregatio generalis, l'approvazione di altri possibili edifici che si ritenessero necessari, oltre a quelli già menzionati purché all'interno della Città del Vaticano. Si pensi alle necessità personali e d'ufficio, connesse con lo svolgimento dell'elezione, di quanti sono richiamati al n. 46 della UDG. È fondamentale che, come prevede il testo, questi spazi siano, descripti et extraneis interdicti.
Di grande rilevanza è il superamento dell'immagine del Conclave come di un luogo fisico, non più considerata nella legislazione attuale, anche se presente fino alla RPE. Ciò evidenzia la volontà del Legislatore di vedere il Conclave più come un ritiro spirituale, durante il quale i Cardinali elettori, invocando lo Spirito Santo, provvedono la Chiesa universale del Suo Pastore, piuttosto che come semplice spazio fisico entro il quale avviene la provvisione canonica.