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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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41. Il luogo destinato ai lavori del Conclave |
41. Il Conclave per l'elezione del Sommo Pontefice si svolgerà entro il territorio della Città del Vaticano, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, in modo tale da garantire una conveniente sistemazione e permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa.
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Fonti |
NICOLAUS II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 3. GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1. PIUS IX, Const. Ap. In hac Sublimi... PIUS IX, Const. Ap. Licet per Apostolicas... PIUS IX, Const. Ap. Consulturi... PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., nn. 41, 42. |
Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 67. |
Commento |
Il luogo dove svolgere l'elezione del Pontefice è disposto da Papa Nicola II nella città di Roma pur dando facoltà ai Cardinali di disporre diversamente. Egli il 13 aprile del 1059 emana la Const. Ap. In nomine Domini dove al § 3 dispone: "Che se la perversità di malvagi e scellerati uomini prevarrà in maniera che non si possa procedere in Roma ad una autentica, sincera, e disinteressata elezione, i cardinali vescovi uniti agli altri religiosi del clero e con i laici cattolici, questi però in ristretto numero, abbiano facoltà di eleggere il pontefice dell'Apostolica Sede dove si crederà più conveniente". Papa Gregorio X, il 7 luglio 1274, con la Const. Ap. Ubi periculum non identifica il luogo dell'elezione con la città di Roma ma dispone che "... se il Papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i Cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano arrivati, sia che non lo siano, si radunino tutti nel palazzo in cui abitava il Pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o laico, a sua scelta" (Gregorius X, const. Ap. Ubi periculum... § 1). Con l'invasione dello Stato Pontificio e lo stato di prigionia di Pio IX all'interno del Palazzo Apostolico, diventa nuovamente motivo di rifelssione il luogo dove svolgere il Concalve. Si teme che, alorquando il Pontefice muoia nel Palazzo apostolico, i Cardinali siano impediti dall'occupazione del Regno d'Italia, a raggiungere il Vaticano sede del Conclave secondo il disposto gregoriano. La proposta fatta a Pio IX di riconoscere il Regno d'Italia garantendo, con la legge delle guarentige del 13 maggio 1871, l'immunità sia per i luoghi dove risiede il Pontefice e per quelli dove si fosse radunato il Conclave e il Concilio Ecumenico, sia per la persona dal Pontefice e per i Padri Cardinali che nel tempo della vacanza della Sede fossero giunti a Roma, viene fermamente respinta..
Il territorio della Città del Vaticano nella mappa qui sopra riportata è delimitato dalla linea rossa. Si noti come lo Stato della Ciattà del Vaticano non corrisponde esattamente all'area compresa all'interno delle Mura Vaticane, ma da questa deve essere esclusa tutta la zona del Palazzo dell' ex Sant'Uffizio. Come ogni trattato di confine anche il Lateranense, nel delimitare il confine fra i due Stati, vuole garantire una speciale stabilità agli stessi determinando con esattezza il territorio dello Stato . Non possono essere considerate territorio della Città del Vaticano le aree extra-territoriali - come per altro espressamente detto nel Trattato Lateranense all'Art. 15 -, poiché secondo il diritto internazionale quest'ultime sono da considerarsi comunque territorio dello Stato che affida una parte del proprio territorio ad un altro Stato. Il territorio di queste aree è sempre dello Stato ospitante, il quale però si astiene dall'esercizio della sua sovranità.. |