Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

42. Gli alloggi degli elettori e degli infermieri personali

42. Al momento stabilito per l'inizio delle operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.
Se ragioni di salute, comprovate previamente dall'apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell'elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 16, 24.

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 38 e 41.

PIUS XI, Motu Proprio Cum proxime..., n. II.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 43, 46.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. VIII.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 45.

Commento

Per la prima volta da quando i Conclavi si svolgono in Vaticano, si è provveduto a trovare una decorosa sistemazione dei cardinali elettori all'interno della Città del Vaticano, con la costruzione di alloggi stabili e dignitosi.

Nel diario di Francesco Valesio si legge: "Giovedì 25 gennaio 1724, Benedetto XIII mandò a chiamare Paolo Bernino, figlio del celebre Cav. Lorenzo, credendo che egli avesse fatto un disegno del Colonnato di San Pietro con sopra le stanze per il Conclave, dichiarando S. B. di formarne uno stabile siccome aveva pensato anche Innocenzo XII. Ma quello rispose che il disegno di ciò era stato del Borromino. Sua Santità mandò in Casa Chigi, e glie ne fu mandato un abbozzo che avevano. Ora dicesi che voglia fabbricarlo nel Patriarchio di S. Giovanni" (Cfr. Ponti E., Il Conclave nella storia..., p. 51).
Se il primo Papa a cui venne l'idea fu Innocenzo XII (1721-1724), come viene riportato nel predetto documento, dobbiamo a Benedetto XIII (1724-1730) la preparazione di un vero e proprio progetto, anche se non realizzato, di alloggi confortevoli e stabili, per i Cardinali riuniti in Conclave. Pio VI, con breve del 20 giugno del 1776 autorizza il Cardinale Enrico, duca di York, Arciprete della Basilica di San Pietro, a comperare gli edifici esistenti sull'area destinata alla nuova Canonica. Si provvede così alla realizzazione dello stabile presso la Nuova Sacrestia, composto di 32 appartamenti, ciascuno di tre stanze con cucina, divisi in quattro piani, oltre agli altri dei sacrestani e del predicatore, e molte altre stanze, soffitte, gallerie, ambulatori ecc. Pio VI inaugura il 13 giugno 17384 questa struttura in vista del futuro Conclave. Ma a causa della Rivoluzione Francese in atto, il Conclave che portò all'elezione di Pio VII si svolse a Venezia e, quando fu di nuovo possibile trasferirsi a Roma, per i Concalvi si preferì il Quirinale. Siamo ancora nel '700 e, sebbene Pio VI avesse operato molte bonifiche, sembra che le terre agricole circostanti il Vaticano presentassero ancora acque stagnanti e putride. Il non lontano cimitero dell'Ospedale del Santo Spirito, diffondeva dannose esalazioni. L'aria non era perciò delle più sane e l'infestante presenza di zanzare e altri insetti nocivi completava il quadro sanitario disastroso. Il Vaticano non era ancora pronto per accogliere i Cardinali elettori.

Dopo l'occupazione di Roma, l'esperienza positiva dell'utilizzo del Palazzo del Quirinale avutasi con Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI e Pio IX, non è più ripetibile. Da allora i Conclavi si terranno in Vaticano, adattando il Palazzo Apostolico, ma restando sempre in progetto, la costruzione di decorosi alloggi per tutti gli elettori e per quanti, a giusto titolo, dovranno partecipare ai lavori del Conclave. Giovanni Paolo II realizza un complesso a ciò destinato: la Domus Sanctae Marthae.
Il testo n. 42 della UDG vincola l'alloggio degli elettori esclusivamente alla Domus Sanctae Marthae senza l'opportunità per gli elettori di dimorare in altro luogo. Si sottrae alle competenze della Congregatio generalis la possibilità di optare per un alloggio alternativo agli elettori, che dovrà essere pertanto tassativamente la Domus Sanctae Marthae pena la perdita del diritto di voto attivo (cfr. UDG, n. 40).
La Domus Sanctae Marthae è composta da due blocchi paralleli, il piano interrato è in comune ai due blocchi ed è destinato ad ambienti di servizio. Il piano terra in comune, con saloni di ricevimento, soggiorno e sala da pranzo. Poi l'edificio si divide sviluppandosi in due blocchi di cinque piani, destinati ad abitazione. La Cappella, dedicata allo Spirito Santo, ha una capienza di circa 170 persone: 120 sedute e 50 circa in piedi.

 

 

 

Le stanze sono 105 suites, 26 stanze singole e un appartamento di rappresentanza per un totale di 132 alloggi, tutti dotati dei rispettivi servizi.
Durante il Conclave di Giovanni Paolo II, come negli immediati precedenti, l'alloggio era spartano: letto militare, catino, brocca d'acqua e un piccolo tavolo per scrittoio. Finestre chiuse e con gli infissi sigillati. La mancanza di riservatezza reciproca suscitava disagi psicologici nei Cardinali poco allenati ad una convivenza forzata e disagiata. Spesso, per entrare in una camera, si doveva transitare per un'altra; c'era un bagno ogni dieci persone, spesso lontano, anche a sessanta metri di distanza dal proprio alloggio .

Un primo adempimento, già accennato a suo tempo, riguarda la preparazione e l'assegnazione degli alloggi, che dovrà avvenire prima dell'ingresso in Conclave, secondo quanto disposto al n. 13/h della UDG. Al momento dell'estrazione delle stanze, pur non essendo presenti tutti i Cardinali, si dovranno comunque mantenere disponibili tante stanze quante sono state le lettere di convocazione inviate dal Cardinal Decano.
Hanno la precedenza dopo i Cardinali elettori, a ricevere alloggio nella Domus: il Segretario del Collegio Cardinalizio, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, due Cerimonieri, due addetti alla Sacrestia Pontificia e l'ecclesiastico scelto dal Cardinal Decano o da chi ne fa le veci, secondo quanto disposto al n. 46 della UDG. Esauriti gli alloggi disponibili nella Domus Sanctae Marthae, si dovranno convenientemente alloggiare, quanti a giusto titolo ne hanno diritto, (cfr. UDG, n. 46) in altri spazi predisposti in territorio Vaticano, come già indicato al n. 13/c della UDG. Durante il Conclave di Benedetto XVI furono utilizzati gli alloggi dello ex Ospizio di Santa Marta.
La Costituzione divide l'assegnazione degli alloggi dei Cardinali elettori dagli alloggi di quanti indicati al n. 46 della UDG, come si evince dai nn. 13/h e 46 della UDG. Non si riesce a comprendere dal n. 13/c UDG quale collocazione dovranno ricevere gli eventuali aegrorum ministri presenti (cfr. UDG, n. 42), poiché non sono espressamente riportati nel n. 46. Quanti dovranno fare servizio d'assistenza ai Cardinali infermi, dopo avere ottenuto l'approvazione dalla Congregatio generalis, dovranno emettere il giuramento di cui ai nn. 47 e 48. Sono infatti da considerarsi nella medesima condizione giuridica di quanti menzionati al n. 46 della UDG. Queste persone non necessitano di una particolare qualifica medica. Fondamentale è la richiesta da parte del Cardinale infermo alla Congregatio particularis e l'indispensabile placet della Congregatio, per alloggiare presso di sè il chierico o laico che è solito assisterlo, o che lo dovrò assistere.