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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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40. L'obbligo di permanenza in Vaticano per i Cardinali elettori |
40. Se, per caso, qualche Cardinale avente dirito al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell'elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso.
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Fonti |
GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum, § 1. |
Commento |
Come già esposto nel commento al n. 39 della UDG, è Gregorio X il primo Pontefice a legiferare sull'obbligo di ingresso e permanenza dei Cardinali nell'area del Conclave. Altresì egli disciplina come ci si debba comportare nell'eventualità che qualche Cardinale chieda di uscire dall'area destinata al Conclave ed eventualmente di rientrarvi successivamente. Per territorio Vaticano si dovrà intendere l'area della Città del Vaticano adibita al Conclave secondo quanto dispone il n. 41 della presente Costituzione. |