|
|
Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
|
PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
|
PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
|
37. Il tempo minimo e massimo per procedere all'elezione |
37. VIGENTE: Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.
________________________ 37. ABROGATA: Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.
______________________________________________________________
|
Fonti |
GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
|
Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 49.
|
Commento |
La più antica testimonianza che disponga l'attesa di un determinato numero di giorni prima di procedere alla scelta del nuovo Pontefice risale a Bonifacio III (607). Egli convocò un Sinodo riunito a San Pietro alla presenza di settantadue Vescovi. In questa sede si dispose un tempo minimo d'attesa di tre giorni prima di procedere all'elezione del Pontefice. Nel 1274, durante il Concilio di Lione convocato da Gregorio X, con la Const. Ap. Ubi periculum si dispone: Morto Leone XIII il 20 luglio 1903, si applica la legge dei dieci giorni per entrare in Conclave il 31 luglio 1903. Alla morte di Pio X, il 20 agosto del 1914, si attendono 10 giorni, così il Conclave inizia il 31 agosto.
Benedetto XV, suo successore, muore il 22 gennaio 1922; dopo i prescritti dieci giorni, il 2 febbraio si apre il Conclave. I Cardinali americani non riescono ad arrivare per tempo. I dieci giorni a loro disposizione non sono sufficienti a causa della lentezza del trasporto via mare. Alla morte di Pio XI, il 10 febbraio 1939, si aspetteranno per 18 giorni i Cardinali dal continente Americano fino ad effettuare l'ingresso in Conclave, la sera del 1 marzo del 1939 (diciannovesimo giorno dopo la morte). Per la prima volta erano presenti tutti i Cardinali viventi in numero di 63. Giovanni Paolo II, confermando il disposto di Paolo VI, prevede da 15 giorni minimi di attesa ad un massimo di 20 giorni, poiché entro il ventunesimo si deve procedere all'ingresso. La ratio legis della norma è la difesa del diritto di voto dei Cardinali elettori. In questo caso limite è anzitutto necessario che la Congregatio generalis voti, ed approvi, una dichiarazione che riconosce la presenza di una gravissima causa che ostacola il procedere ordinario dell'elezione. Portiamo l'esempio limite di catastrofi naturali, che impediscano lo svolgimento regolare delle operazioni, o di altre cause ritenute gravissime. Questa situazione porta con sé un pericolo, ossia che il Conclave venga ritardato sine die, sia perché la causa gravissima permane, sia perché ne sono sopraggiunte altre. La gravità della situazione, la singolarità di questa dichiarazione, il peso e le conseguenze intrinseche, ci portano a considerare alcuni elementi, dai quali non si dovrebbe mai prescindere. Il 22 febbraio 2013, con il motu proprio Normas nonnullas, Papa Benedetto XVI modifica il testo precedente. Oltre a quanto giù disposto da Giovanni Paolo II, si riconosce il diritto di procedere ai lavori dell'elezione, ai Cardinali elettori anche prima del termine previsto dei venti giorni interi di attesa dall'inizio della Sede vacante. Ciò sarà possibile unicamente si constat omnes Cardinales electores adesse (se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori). Pertanto, l'eventuale assenza, di un solo Cardinale elettore, non permette di procedere all'elezione prima del tempo mimimo dei 15 giorni di attesa. Qualora tutti i Cardinali elettori fossero presenti, durante le Congregationi generali, anche dette preparatorie, si potrà votare una mozione nella quale, dovendo stabilire il giorno dell'ingresso in Conclave, si proponga una data che anticipi i 15 giorni minimi di attesa degli assenti disposti dalla normativa. In tal caso però, essendo la decisione annoverabile tra le "cose di maggior importanza", il voto in Congregazione generale, non dovrà essere dato a voce, ma in forma segreta (cfr. UDG, n 10). |