Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

38. L'obbligo per i Cardinali di ottemperare alla convocazione del Cardinale Decano

38. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali.

 

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Fonti

LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 8.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 35.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 39.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 39.

Commento

Il n. 38 della UDG ricalca essenzialmente il testo legislativo del 1882 dato da Leone XIII. Al § 8 così vi si legge:
"Allora senza perdita di tempo, lo stesso Cardinale Decano o, se lui é impedito, un altro Cardinale (...) faccia sapere agli altri Cardinali della vacanza della Sede Apostolica, li convochi per l'elezione del nuovo Pontefice e comunichi loro il luogo dove si é deciso di svolgerla.
Ordiniamo e comandiamo a tutti i Cardinali in virtù di santa obbedienza che, a meno che siano trattenuti da un legittimo impedimento, obbediscano alle lettere di convocazione e si rechino al luogo designato per svolgere l'elezione del Pontefice".
Ancora oggi, nel testo della UDG viene costituito un obbligo positivo, poiché proviene da una legge precettiva e chiede di ottemperare all'atto di convocazione del Decano (cfr UDG, n. 19). Questa convocazione contiene il luogo, il giorno e l'ora dell'inizio delle riunioni a norma del can. 167 § 1 del CIC-1983. La precettività della legge è dovuta all'imperativo che essa porta con sé. Gli elettori non possiedono la libertà di non presentarsi o di astenersi dalla votazione.
Il Legislatore, consapevole dell'importanza di tale atto, dispone un obbligo giuridico, la cui forza non è data primariamente dalle sanzioni ma da una richiesta in virtù di santa obbedienza. Non è solo un onore, ma ante omnia un dovere grave di obbedienza il radunarsi per attendere ai lavori dell'elezione. Il Legislatore ha preferito utilizzare la parola ex virtute sanctae oboedientiae ricordando implicitamente ai Cardinali che vivere l'obbedienza promessa può passare, a volte, attraverso il compiersi di atti di santità usque ad sanguinis effusionem come essi promisero il giorno della loro creazione a Cardinale. La sancta oboedientia rispetto alla semplice oboedientia porta con sé un vincolo speciale di unione, nel servizio al Romano Pontefice, con la Chiesa universale, la comunione con tutto l'Episcopato e la sollecitudine per tutta la Chiesa.
Chi avesse un legitimum impedimentum, come già disponeva Leone XIII (cfr. Leo XIII, COnst. Ap. Praedecessores Nostri..., § 8), e cioè, chi fosse colpito da infermità o da altro grave impedimento (infirmitate vel alio gravi impedimento), è tenuto ad informarne il Collegio dei Cardinali che dovrà rionoscerne la sussistenza (cfr. UDG, n. 38).
I Cardinali elettori infermi che verranno a Roma possono, se lo desiderano, partecipare all'elezione stando nella Domus Sanctae Marthae e ricevere dagli Infirmarii le schede per poter votare e partecipare all'elezione. Si noti come la legislazione è particolarmente attenta all'infermità degli elettori, proprio perché vi è la consapevolezza dell'importanza del loro voto nel provvedere la Chiesa universale del suo Pastore, come pure dell'età avanzata dei membri del Collegio elettorale e della conseguente elevata probabilità di Cardinali infermi (cfr. UDG, n. 67). Così possiamo comprendere i vari espedienti che incontriamo per permettere agli infermi di esercitare il diritto-dovere di voto attivo anche per i Cardinali infermi.