Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

36. Alcune specifiche concernenti i requisiti dei Cardinali elettori

36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l'anello, né abbia prestato il giuramento. Non hanno invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere costoro.

 

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Fonti

GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Porro capitula...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 30 et 31.
CIC-1917, can. 233 §§ 1 et 2.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 35, et 36.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 36.

CIC-1983, can. 351 §§ 2 et 3.

Commento

Il diritto di elezione attivo è chiaramente legato alla creazione e pubblicazione in Concistoro; gli atti successivi né compromettono, né privano tale diritto.
Nel 1621, Gregorio XV così disponeva circa lo ius eligendi dei Cardinali per coloro che ancora non avessero ricevuto "l'apertura della bocca":
"Si è poi dubitato un tempo se il Cardinale, cui prima della morte del Pontefice sia stata chiusa la bocca, possa dare il suo voto. Però un tale dubbio viene rimosso da Pio V con suo decreto del 26 gennaio 1571, col quale dichiara essere la chiusura della bocca una cerimonia introdotta per ricordare ai Cardinali, prima ch'essi diano il loro voto nei Concistori e nelle Congregazioni, la modestia che da essi si domanda in tali e somiglianti atti; ma non riguarda la precipua facoltà propria dei Cardinali circa l'elezione del Sommo Pontefice: la quale dichiarazione di Pio V viene sempre fino ad oggi osservata".
Ci si chiede se i Cardinali in pectore hanno il diritto di voto attivo. Essi sono prevalentemente sacerdoti o Vescovi elevati alla dignità Cardinalizia, di cui il Romano Pontefice annunzia la promozione ma senza manifestarne i nomi. A norma del can. 351 § 3 del CIC-1983, la creazione è annunziata ma manca l'atto della pubblicazione. Pertanto i Cardinali in pectore trovandosi privati dell'atto di pubblicazione non fruiscono dello ius electionis attivo.
Non necessariamente la pubblicazione deve avvenire in Concistoro ordinario pubblico, poiché potrebbe essere compiuta in Concistoro ordinario non pubblico o in Concistoro straordinario, che è anche segreto, per permettere al candidato di fruire dello ius eligendi attivo.
Storicamente si sooverificati casi nei quali alcuni Pontefici punirono dei Cardinali privandoli del diritto di elezione. Giulio II punì i Cardinali che avevano partecipato al Conciliabolo di Pisa, Leone X il Cardinale Sauli, Clemente XII il Cardinal Coscia, poiché aveva abusato della confidenza di Benedetto XIII, Pio VI, anche se temporaneamente, il Cardinal De Rohan. Vi sono poi coloro che storicamente furono deposti. Anche qui alcuni esempi: il Cardinale Odet De Coligny nominato da Clemente VII nel 1533 e deposto da Pio IV, per aver abbracciato gli errori calvinisti, nel 1563; il Cardinale Lomenie De Brienne, Arcivescovo di Sens, creato da Pio VI, e dal medesimo deposto nel 1791.