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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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36. Alcune specifiche concernenti i requisiti dei Cardinali elettori |
36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l'anello, né abbia prestato il giuramento. Non hanno invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere costoro.
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Fonti |
GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Porro capitula... CIC-1983, can. 351 §§ 2 et 3. |
Commento |
Il diritto di elezione attivo è chiaramente legato alla creazione e pubblicazione in Concistoro; gli atti successivi né compromettono, né privano tale diritto. |