|
|
Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
|
PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
|
PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
|
35. L'esclusione dall'elezione attiva e/o passiva |
35. VIGENTE: Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.
________________________ 35. ABROGATA: Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione.
______________________________________________________________
|
Fonti |
CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani..., § 4. IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 35. BENEDICTUS XVI, Motu Proprio Normas nonnullas..., n. 35
|
Commento |
Il testo più antico che ci parla del rapporto tra diritto di voto e censure lo troviamo con Clemente V che, nel Concilio di Vienna con la Const. Ap. Ne Romani al § 4, così dispone: "... Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attrraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. L'Italia cura che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi" (Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, Art. 21, in AAS 21 (1929), p. 219). Altresì non porrà impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi: reclusione, arresto, carcerazione preventiva, fermo di polizia, misure di sicurezza personale, misure di polizia.
Pertanto secondo la normativa vigente i Cardinali che a norma del n. 33 della UDG possiedono il diritto di voto attivo lo perdono in tre casi: 1) Se canonicamente deposti o abbiano rinunciato, col consenso del Romano pontefice alla dignità cardinalizia (cfr UDG, n. 36).
2) Qualora non adempiano all'obbligo di entrare e rimanere entro il territorio della Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione. Oppure se in seguito, dopo che essa sia cominciata, si rifiutassero di rimanere per adempiere al loro ufficio, senza manifesta ragione (cfr. UDG, n. 40).
3) Allorquando un Cardinale elettore, presente in Conclave, nel 35° scrutinio (o 34° scrutinio se non si votò il giorno dell'ingresso in Conclave) e nei successivi possieda il diritto di voto "passivo" (cioé sia uno degli unici due candidati ad essere votati in tali scrutini). Quest'utima precisazione è stata disposta il 22 febbraio 2013 con il motu proprio Normas nonnullas di Benedetto XVI.
|