34. Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l'elezione o il collegio degli elettori. Anzi, restando a tale riguardo confermati il can. 340 nonché il can. 347 § 2 del Codice di Diritto canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente ipso iure sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione, o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamnete eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.
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Il soggetto che prendiamo in considerazione è il Collegio dei Vescovi che sollemni modo esercita potestatem in universam Ecclesiam nel Concilio Ecumenico. "Il Collegio Episcopale essendo d'istituzione divina non è da intendere in senso "strettamente giuridico", come gruppo di eguali, i quali abbiano demandato il loro potere al presidente, ma come gruppo stabile, la cui struttura e attività devono essere dedotte dalla Rivelazione..." (. Il Capo del Collegio è il Romano Pontefice, successore di Pietro. Membri ne sono i Vescovi successori degli Apostoli. Il Collegio Episcopale non si costituisce senza il suo Capo poiché necessariamente e sempre cointende il suo Capo che nel Collegio conserva integro l'incarico di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale.
Appare chiaro in ogni documento conciliare che si tratta di "unione" di Vescovi con il loro capo, e mai di azione di Vescovi "indipendenti" dal Pontefice. Nel caso in cui manchi l'azione del Capo sarà impossibile per i Vescovi agire come Collegio, come risulta evidente dalla nozione stessa di Collegio. In tempo di Sede vacante, venendo meno il Capo, il Collegio non è più tale e di conseguenza i Vescovi non possono più compiere gli atti propri del Collegio di cui erano membri.
In particolare ricordiamo che il Collegio esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale con il Concilio Ecumenico o Universale, ed esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo operando in comunione con il Romano Pontefice.
In generale, per Concilio intendiamo la legittima assemblea dei Vescovi, Pastori della Chiesa, che si incontrano collegialmente per discutere, proporre, deliberare, in materia di fede, di governo ecclesiastico, di morale e di ogni altro argomento che sia necessario ai fini della Chiesa.
I Concili sono Ecumenici (detti anche generali), quando vi sono coinvolti tutti i Vescovi del Mondo, almeno intenzionalmente, e le materie che vengono trattate vertono su problematiche mondiali. In questo modo si vorrebbe accogliere la voce di tutto l'episcopato sparso nel mondo.
Stilisticamente, osserviamo un mutamento terminologico, da Concilium generale (RPE) a Concilium Oecumenicum (UDG) che, pur non comportando diversità giuridiche, implica una visione teologica più attenta all'ecumene della Chiesa.
Spetta al Romano Pontefice, quale Capo della Chiesa universale e del Collegio Episcopale, convocare il Concilio Ecumenico, determinare il luogo, i tempi, presiederlo personalmente o mediante delegati, trasferirlo, sospenderlo, riprenderlo, scioglierlo, approvare le delibere eventuali, determinare le questioni che dovranno trattarsi e approvare quelle che i padri intendano aggiungervi e stabilire il regolamento dei lavori dell'Assemblea.
Comprendiamo perché, nel momento in cui abbiamo la vacanza della Sede Apostolica, venendo meno il garante di tutto il Concilio, se ne determina la sospensione. L'assenza del Capo, e di conseguenza il venir meno del Collegio Episcopale in senso stretto, ne comporta ipso iure la sospensione come conferma il n. 34 della UDG.
Il Pontifex novus potrà ordinarne la continuazione, disporre lo scioglimento o, terza ipotesi, potrà astenersi da qualsiasi atto sia di convocazione che di scioglimento, ottenendo de facto il medesimo effetto che si avrebbe avuto con un suo scioglimento. I vantaggi che questa terza scelta comporta, rispetto alla seconda, riguardano più che la sfera giuridica, l'ambito pastorale della vita della Chiesa. Se il Pontifiex novus ritenesse opportuno sciogliere il Concilio, probabilmente si otterrebbe un impatto meno drastico con l'astensione da ogni decisione formale piuttosto che decretandone il suo scioglimento.
Anche il Sinodo dei Vescovi subisce la medesima sospensione nel momento in cui si rende vacante la Sede Apostolica. Il Sinodo dei Vescovi consiste in un'Assemblea di Episcopi scelti dalle diverse parti del mondo, che si riuniscono in modo collegiale per tre finalità: favorire la maggiore comunione con il Romano Pontefice e i Vescovi, prestare il loro servizio alla Sede Apostolica con consigli e pareri, infine studiare i problemi più gravi presenti nel mondo per proporne soluzioni. Trattandosi di un organo sub Romano Pontifice, non avendo una sua funzione permanente, dovendo essere convocato di volta in volta dal Romano Pontefice ed essendo altresì organismo non giurisdizionale ma puramente consultivo, appare evidente come perda d'efficacia e di senso allorquando la Sede divenga Vacante.
L'ultimo recente caso di sospensione di un Concilio Ecumenico si è avuto con la morte di Giovanni XXIII durante il Concilio Vaticano II, che poi è stato ripreso dal suo successore Paolo VI. Quest'ultimo fin dal momento della sua incoronazione diede inizio al secondo periodo del Concilio .
Il Legislatore ha ritenuto opportuno interporre un'ulteriore specificazione: gli atti, decreti e canoni del Concilio Ecumenico o del Sinodo dei Vescovi devono essere immediatamente sospesi a qualsiasi punto dell'iter formativo-legislativo si trovassero e ciò sub poena nullitatis. I decreti, se non sono promulgati, non hanno alcuna forza obbligante, anche se il Pontefice li ha approvati e confermati (cfr. CIC-1983, can. 341 § 1).
Le fasi perché il documento sia vincolante sono:
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Primo, la delibera.
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Secondo, la conferma di quanto deliberato.
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Terzo, il mandato di pubblicazione di quanto deliberato e confermato.
I documenti devono giungere fino al terzo stadio. Allorquando non siano stati ancora confermati e pubblicati o anche solo manchi l'atto di pubblicazione, tutti i lavori devono essere perentoriamente sospesi.
Solo il Pontifex novus stabilirà ciò che si dovrà disporre di questi atti. Potrà decidere di confermarli e poi ordinarne la pubblicazione, solo ordinarne la pubblicazione (se già avevano ottenuto la conferma dal precedente Pontefice) o non operare, ottenendo l'effetto della non promulgazione del documento.
Un ampliamento nel nuovo testo, rispetto al precedente di Paolo VI (cfr. UDG, n. 34) riguarda la costante attenzione ad estendere la portata della norma non al solo caso in cui Romanus Pontifex de vita decedat ma in modo più generico, per tutti i casi in cui potremmo avere Sedis Apostolicae vacationem.
de facto la legge che qui ritroviamo è sostanzialmente già presente nel CIC-1983 ai cann. 340 e 347 § 2 o nel CCEO al can. 53. |