Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

57. Il divieto specifico di comunicare o di ricevere notizie dall'esterno

57. Parimenti dovranno i Cardinali elettori astenersi dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano, essendo fatto naturalmente divieto che questi abbiano come tramite qualche persona ivi legittimamente ammessa. In modo specifico è fatto divieto ai Cardinali elettori, per tutto il tempo della durata delle operazioni dell'elezione, di ricevere stampa quotidiana e periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 50.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 60.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 57.

Commento

Se le disposizioni generali sulle proibizioni di comunicare iniziano con Gregorio X, è Pio X il primo Pontefice che formula il divieto di inviare dal Conclave quotidiani o periodici disponendo che:
"Absolute autem omnibus interdicimus, ne ephemerides quotidianae vel periodicae extra Conclave mittantur" (Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 50).
Pio XII, amplia la norma e vieta l'invio di quotidiani e periodici sia dal Conclave, sia per il Conclave:
"Absolute autem omnibus interdicimus, ne ephemerides quotidianae vel periodicae extra Conclave et in Conclave mittantur" (Pius XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 60).
Tale disposto resterà nella sua sostanza invariato, ma rivisto dall'attuale legislazione alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione esistenti.

Paolo VI poi disporrà:

"Stabiliamo parimenti, che non si possono mandare lettere o scritti di qualunque genere, anche se stampati, a coloro che sono in Conclave, non esclusi i Cardinali elettori, e, specialmente, dal Conclave a coloro che sono fuori, se prima tutti e singoli tali scritti non siano stati esaminati dal Segretario del Conclave con i prelati delegati alla custodia del Conclave... Inoltre proibiamo espressamente di inviare stampa quotidiana o periodica in Conclave o fuori dal Conclave" (RPE, n. 57).
La UDG proibisce oltre all'invio di stampa quotidiana o periodica, l'ascolto di trasmissioni radiofoniche, o la visione di trasmissioni televisive, aggiornando la norma alle mutate situazioni storiche.
La proibizione riguarda non solo gli enunciati mezzi di comunicazione, ma si deve ritenere vietata anche la lettura di messaggi SMS, l'uso di cellulari, la consultazione via internet della propria posta o qualsivoglia notizia che potrebbe, anche indirettamente, rompere quella separazione dal mondo, che il Legislatore chiede agli elettori.
Si rafforza la volontà del Legislatore di voler mantenere attorno agli elettori un clima di ritiro spirituale, che potremmo definire di "clausura", per favorire con l'isolamento dal mondo esterno un maggiore raccoglimento ed un più attento ascolto dello Spirito Santo. La necessità di essere spiritualmente raccolti costringe il Legislatore a vietare ogni tipo di eventuale relazione con l'esterno, comunicazioni che potrebbero disturbare, influenzare e turbare l'animo degli elettori. Rimane comunque permesso inviare o ricevere messaggi, all'interno del territorio Vaticano, purché fra Cardinali elettori. Ovviamente non è vietata dalla normativa la comunicazione telefonica fra loro. L'utilizzo di cellulari o telefoni fissi - presenti nei rispettivi alloggi - da parte di quanti sono in Conclave per comunicare tra loro, sarà opportuno che avvenga solo per comunicazioni il cui contenuto non necessita di particolare segretezza.