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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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57. Il divieto specifico di comunicare o di ricevere notizie dall'esterno |
57. Parimenti dovranno i Cardinali elettori astenersi dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano, essendo fatto naturalmente divieto che questi abbiano come tramite qualche persona ivi legittimamente ammessa. In modo specifico è fatto divieto ai Cardinali elettori, per tutto il tempo della durata delle operazioni dell'elezione, di ricevere stampa quotidiana e periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive.
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Fonti |
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 50. |
Commento |
Se le disposizioni generali sulle proibizioni di comunicare iniziano con Gregorio X, è Pio X il primo Pontefice che formula il divieto di inviare dal Conclave quotidiani o periodici disponendo che: Paolo VI poi disporrà: "Stabiliamo parimenti, che non si possono mandare lettere o scritti di qualunque genere, anche se stampati, a coloro che sono in Conclave, non esclusi i Cardinali elettori, e, specialmente, dal Conclave a coloro che sono fuori, se prima tutti e singoli tali scritti non siano stati esaminati dal Segretario del Conclave con i prelati delegati alla custodia del Conclave... Inoltre proibiamo espressamente di inviare stampa quotidiana o periodica in Conclave o fuori dal Conclave" (RPE, n. 57). |
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