Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

24. L'esercizio delle facoltà dei Dicasteri della Curia Romana

24. In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, non possono trattare o compiere se non facto verbo cum SS.mo, ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore specialium et extraordinarium facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 23.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 25.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 24.

 

Commento

Il testo nasce sostanzialmente con Pio X, restando pressoché invariato fino a Paolo VI. Con Giovanni Paolo II abbiamo la sostituzione della locuzione Sacrae Congregationes con Curiae Romanae Dicasteria, ottenendosi un ampliamento della norma. Essa quindi non si limita ad avere come soggetti di riferimento le Congregazioni, ma contempla tutti i Dicasteri vale a dire: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici e cioè la Camera Apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (cfr. Const. Ap. Pastor bonus..., Art. 2 § 2).
Anche se nominalmente l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche sembrerebbe appartenere agli Uffici della Curia Romana esso non è un Dicastero. Infatti la Const. Ap. Pastor bonus nella definizione di Dicasteri non lo contempla.
Questo articolo si riferisce specificatamente alle Congregazioni, al Tribunale della Penitenzieria Apostolica (sono esclusi il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ed il Tribunale della Rota Romana, presi in esame dal Legislatore al n. 26 della UDG), ai Pontifici Consigli e agli Uffici. Se al n. 14 della UDG abbiamo visto chi sono in questo tempo gli incaricati a reggere i diversi Dicasteri qui si analizzano le facoltà che questi soggetti possiedono e le modalità mediante le quali potranno esercitarle. È opportuno precisare innanzitutto che la loro potestà è ordinaria vicaria e non viene meno con la vacanza della Sede (cfr. CIC-1983, can. 131). In entrambi i testi soprarichiamati si usano due espressioni tipiche del linguaggio della Curia Romana.
La frase facto verbo cum Sanctissimo vuole significare che l'importanza dell'oggetto esula dalla competenza ordinaria del Dicastero, che l'ha in esame.
Così pure ex audientia Sanctissimi vuol indicare, a secondo del contesto, o che la richiesta deve essere trattata con il Santo Padre oppure che, in udienza, il Santo Padre ha deciso quanto nel testo riportato.
Altresì vengono meno tutte quelle facoltà che, Sede plena, il Pontefice suole concedere in forza di speciali e straordinarie facoltà ai Prefetti, ai Presidenti o ai Segretari dei medesimi dicasteri (vigore specialium et extraordinariarum facultatum).