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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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24. L'esercizio delle facoltà dei Dicasteri della Curia Romana |
24. In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, non possono trattare o compiere se non facto verbo cum SS.mo, ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore specialium et extraordinarium facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.
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Fonti |
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 23.
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Commento |
Il testo nasce sostanzialmente con Pio X, restando pressoché invariato fino a Paolo VI. Con Giovanni Paolo II abbiamo la sostituzione della locuzione Sacrae Congregationes con Curiae Romanae Dicasteria, ottenendosi un ampliamento della norma. Essa quindi non si limita ad avere come soggetti di riferimento le Congregazioni, ma contempla tutti i Dicasteri vale a dire: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici e cioè la Camera Apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (cfr. Const. Ap. Pastor bonus..., Art. 2 § 2). |