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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana |
26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede, continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie, fermi restando i prescritti di cui all'art. 18, comma 1 e 3, della Costituzione apostolica Pastor Bonus.
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Fonti |
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 28.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 24.
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Commento |
Il disposto non ha subito modifiche nei contenuti, ma è stato aggiornato nei riferimenti legislativi. Non avendo più valore i cann. 244 § 1 e 1603 § 2 del CIC-1917, il Legislatore ha citato la nuova fonte legislativa, dove possiamo ritrovare fondamentalmente le medesime precedenti disposizioni. La comparazione tra l'ex can. 1603 § 2 del CIC-1917 e l'attuale Art. 18 comm. 1 e 3 della Const. Ap. Pastor bonus evidenzia una forte somiglianza non solo contenutistica ma anche testuale. Sia il Tribunale della Rota Romana sia il Tribunale della Segnatura Apostolica quando procedono per via giudiziale, cioè con sentenza, anche per le decisioni di maggiore importanza, non hanno bisogno dell'approvazione del Romano Pontefice . Questo comporta la possibilità per i suddetti tribunali di poter continuare nel loro operato anche nel tempo in cui la Sede è vacante, sempre nei limiti delle loro competenze, come conferma il n. 26 della UDG. |