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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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23. Il governo della Città del Vaticano |
23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.
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Fonti |
PIUS XI, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 7 Giugno 1929, n. 1, in AAS Supp. 1 (1929), p. 14.
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Commento |
Durante la vacanza della Sede, la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato della Città del Vaticano appartengono al Collegio Cardinalizio (nella precedente Costituzione si diceva al Sacro Collegio) ma con alcuni precisi limiti di esercizio. La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 1929 era stata utilizzata per predisporre il testo legislativo di Pio XII che è stato mantenuto pressoché invariato. Così Pio XI disponeva nella legge fondamentale: |