Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

25. Il permanere delle facoltà ordinarie dei Dicasteri della Curia Romana

25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minor importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione (come, tra l'altro, i casi in articulo mortis per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere), potranno essere affidate dal Collegio Cardinalizio al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Sommo Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.

 

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Fonti

CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus Officium..., § 18.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 24-25.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 26, 27.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 25.

 

Commento

Dovranno essere trattate le questioni minoris momenti, concetto giuridico che non si identifica necessariamente con gli affari ordinari. Infatti si devono escludere, oltre i negotia graviora, anche le attività che, pur essendo ordinarie, sono in controversiam vocatae e perciò devono essere riservate al futuro Pontefice.

Solamente le questioni indilazionabili e gravi potranno essere affidate al Collegio dei Cardinali che, a sua volta, le potrà assegnerà al già Cardinale Prefetto o Presidente che, per modum provvisionis, potrà affrontarle e risolverle.

Le facoltà si dividono in:

  • ordinarie e proprie del Dicastero: esse rimangono inalterate, anche qualora se ne disciplini l'utilizzo in modo differente.

  • straordinarie concesse al Prefetto o Presidente del Dicastero: esse vengono meno in tempo di Sede vacante.

  • Straordinarie concesse al Segretario: il Segretario, pur non decadendo dall'ufficio, perde le facoltà straordinarie che aveva ricevuto in forza del suo ufficio.

  • Straordinarie concesse ex audientia SS.mi: vengono meno in tempo di Sede vacante.

Non cessano le facoltà proprie concesse ai Dicasteri. Esse sono però esercitabili in due situazioni:

  • la prima, per disporre provvedimenti di grazia di minore importanza che gli stessi Segretari potranno attuare;

  • la seconda, quando si tratta di questioni più gravi o controverse, che risultino indilazionabili. Potranno essere risolte dalla Congregatio generalis, che dovrà votare, con maggioranza assoluta, la dichiarazione di indilazionabilità di questi "negozi". Solo dopo tale dichiarazione, si potrà affidare la soluzione del negozio al Cardinale che era Prefetto o Presidente di detto Dicastero. Si noti come la Congregatio generalis non è obbligata ad affidare il negozio necessariamente ai suddetti Cardinali.

Il cuore della summenzionata disposizione lo ritroviamo nella Const. Ap. di Clemente XII, Apostolatus officium del 4 ottobre 1732 al § 18. Egli ritenne opportuno che si provvedesse in qualche modo a quei bisogni che fossero occorrenti, durante la vacanza, nelle Chiese locali, specie in quelle immediatamente soggette alla Sede Apostolica. Le istanze ed i ricorsi presentati, durante tale tempo, dalle predette Chiese, segnatamente per mezzo dei Vescovi ed Ordinari delle sedi o da altri fedeli, ovvero altre necessità ecclesiastiche, dovevano, dal Sacro Collegio, essere affrontati con qualche rimedio, come il Pontefice, se fosse stato in vita, non avrebbe tardato ad affrontare.

Se però, la situazione fosse stata tale da non soffrire in caso di indugio, il provvedimento avrebbe dovuto essere riservato al futuro Pontefice. Se la cosa non tollerava dilazione di sorta, il Pontefice concedeva al Sacro Collegio la facoltà di affidare la questione al Prefetto e ad alcuni altri Cardinali appartenenti a quella Congregazione, alla quale il Pontefice verosimilmente ne avrebbe affidato l'esame.

Possiamo perciò affermare che l'attuale normativa ha mantenuto sostanzialmente le disposizioni già emanate da Clemente XII nel 1732, confermando la saggezza di quella legge. In sintesi Papa Clemente XII ha indicato due principi basilari:

1. il Collegio proceda cercando, se possibile, di rinviare le decisioni;

2. quando ciò non sia possibile, cerchi di compiere la volontà del Pontefice defunto chiedendosi, nelle materie indilazionabili, quale soluzione avrebbe adottato ed eventualmente a chi avrebbe affidato la questione.