Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

9. La Presidenza delle Congregazioni generali

9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano. Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice all'Assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

 

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Fonti

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 8.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 9.

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 12, 15, 52.

 

Commenti

Pur lasciando ai Cardinali un certo margine di discrezionalità, si ritiene opportuno svolgere le Congregationes generales in Aedibus Apostolicis Vaticanis, presupponendosi tale luogo più attrezzato ed altresì più sicuro per le esigenze proprie di queste sedute. Se si dovesse modificare il luogo ove svolgere dette Congregationes, ciò dovrà essere fatto dalla stessa Congregatio generalis. Questo comporta che, almeno la prima seduta, dovrà di norma obbligatoriamente svolgersi in Aedibus Apostolicis Vaticanis e solo in questa riunione o nelle seguenti potrà modificarsi, per giusta causa, il luogo d'incontro della Congregatio.
Il Decano del Collegio Cardinalizio è chiamato a preparare le Congregazioni, predisponendo l'ordine del giorno, convocando gli aventi diritto e presiedendo le sedute. "Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano, il Decano o Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares" (CIC-1983, can. 352 § 1). Egli è primus inter pares all'interno di questo Collegio, ma ricopre un ruolo di presidenza e di rappresentanza del medesimo. Il Sottodecano lo coadiuva e, in caso d'impedimento, lo sostituisce facendone le veci. Pur essendo inter pares e non avendo alcuna giurisdizione sugli altri Cardinali, sia il Decano sia il Sottodecano hanno il diritto ad occupare i primi posti come disposto dal Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum Collegium, di Paolo VI (11 febbraio 1965, n. IV).
Il Decano venne scelto, fin dalla metà del dodicesimo secolo, fra i Cardinali Vescovi. Era ipso iure il Vescovo più anziano di nomina ad una Diocesi suburbicaria. L'anzianità era calcolata a partire dalla nomina a Cardinale Vescovo, poi Giovanni XXIII ritenne opportuno calcolare l'anzianità dal giorno di creazione a Cardinale di Santa Romana Chiesa. L'essere il più anziano di promozione (antiquior promotione) rimase quindi il criterio di nomina fino alla riforma di Paolo VI.
Per disposizione di Paolo VI, con il Motu Proprio Sacro Cardinalium Consilio del 26 febbraio 1965, l'ufficio di Decano e Sottodecano viene conferito per elezione seguita dall'approvazione del Romano Pontefice. Gli elettori sono, tutti e unicamente, i Cardinali titolari delle Sedi suburbicarie e il candidato deve essere scelto solo fra i medesimi elettori. La presidenza del collegio elettorale spetta al Sottodecano, se si deve provvedere all'elezione del Decano (Cf. CIC-1983, can. 352 § 2). Ac vice versa presiede il Decano per l'elezione del nuovo Sottodecano.
Il Sottodecano non ha alcun diritto di successione allorquando si renda vacante l'ufficio di Decano come disposto dal CIC-1983 al can. 352 § 3. Qualora nessuno dei due sia presente, presiede l'elezione il più anziano, per nomina, ad una sede suburbicaria. Il CIC-1983 al can. 352 § 4 prescrive al Decano e al Sottodecano di avere in Urbe domicilium.
Poiché l'elezione del Decano è soggetta all'approvazione Romani Pontificis, se questo ufficio si rende vacante durante la vacanza della Sede Apostolica non si può provvedere all'ufficio di Decano fino a quando non si avrà il novus Pontifex. Per questo motivo la UDG prevede figure alternative qualora il Decano ex obitu, ex infirmitate, o avendo superato l'ottantesimo anno d'età, non possa compiere le funzioni richieste.