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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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9. La Presidenza delle Congregazioni generali |
9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano. Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice all'Assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.
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Fonti |
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 8. |
Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 12, 15, 52.
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Commenti |
Pur lasciando ai Cardinali un certo margine di discrezionalità, si ritiene opportuno svolgere le Congregationes generales in Aedibus Apostolicis Vaticanis, presupponendosi tale luogo più attrezzato ed altresì più sicuro per le esigenze proprie di queste sedute. Se si dovesse modificare il luogo ove svolgere dette Congregationes, ciò dovrà essere fatto dalla stessa Congregatio generalis. Questo comporta che, almeno la prima seduta, dovrà di norma obbligatoriamente svolgersi in Aedibus Apostolicis Vaticanis e solo in questa riunione o nelle seguenti potrà modificarsi, per giusta causa, il luogo d'incontro della Congregatio. |
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