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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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15. Qualora sia vacante l'ufficio del Camerlengo e/o del Penitenziere Maggiore |
15. Qualora alla morte del Pontefice o prima dell'elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo Pontefice. In ognuno dei singoli casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo. Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni che le circostanze suggeriscono.
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Fonti |
CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani..., § 1.
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Commento |
La Const. Ap. Ne Romani del 1311 è il primo testo legislativo che impone al Collegio di provvedere, qualora si rendano vacanti, agli uffici: del Camerlengo, del Penitenziere Maggiore e degli altri Penitenzieri. Così Clemente V disponeva: |