Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

12. Il giuramento dei Cardinali

12. Nelle prime Congregazioni generali si provveda che i singoli Cardinali abbiano a disposizione una copia di questa Costituzione e, al tempo stesso, sia loro data la possibilità di proporre eventualmente questioni circa il significato e l'esecuzione delle norme nella stessa stabilite. Inoltre conviene che sia letta la parte della presente Costituzione che riguarda la vacanza della Sede Apostolica. Nel contempo tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano o, eventualmente, da altro presidente del Collegio, conformemente alla norma stabilita al n. 9 di questa Costituzione, alla presenza degli altri Cardinali secondo la formula seguente:
Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto.
Quindi ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo aggiungerà: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

 

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Fonti

GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Romano Pontifice...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 11/a.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 12/a.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. VI.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 12.


Commenti

Nella nuova legislazione si invita a mettere a disposizione di tutti i membri del Collegio una copia di questa Constitutio. L'aggiunta, più che casuale, possiamo realisticamente ritenere che sia scaturita dall'esperienza di precedenti richieste formulate dai Cardinali, di mettere a loro disposizione il testo della legge
Il giuramento, da compiersi nelle prime Congregationes generales in Aedibus Apostolicis Vaticanis sotto la presidenza del Decano (cfr. UDG, n. 9), inizia con la dichiarazione di identità del Collegio: Nos Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales ordinis Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum. Nella precedente legislazione ci si dichiarava: Episcopus, Presbyter et Diaconus del Collegio Cardinalizio, rischiando l'offuscamento dell'effettiva identità dell'Ordine Sacro ricevuto, che pareva confondersi con gli ordini del Collegio Cardinalizio. Aggiungendo la parola Ordinis otteniamo una dichiarazione d'identità che, pur volendo migliorare l'identità precipua di questo Collegio, de facto induce comunque in confusione. Sono generalmente Vescovi elevati alla dignità cardinalizia, divisi in tre gruppi (Ordini), che non hanno attualmente alcuna corrispondenza con i tre gradi dell'Ordine sacro. La parola Ordine, legato ai tre gradi di questo Sacramento, si pone in contrasto con la medesima parola utilizzata per definire i tre gruppi in cui è diviso il Collegio Cardinalizio. Se a ciò aggiungiamo il fatto che i tre gruppi sono chiamati "dei Diaconi", "dei Presbiteri" e "dei Vescovi", e definiti "Ordine/i", ne consegue una inevitabile confusione.
Si mantiene, come nella legge precedente (cfr. RPE, n. 12) la lettura di una parte della Constitutio, ricordando la possibilità di formulare eventuali questioni (cfr. UDG, n. 11). Segue il giuramento di quanto prescritto nella UDG e de secreto servando. Il giuramento ha un significativo mutamento nell'espletazione degli ambiti del segreto. Si rinuncia al precedente, forse troppo rigoroso e difficilmente rispettabile, secretum de omni re. Rimane immutata l'esigenza forte di segretezza su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice (de omnibus quae ad electionem Romani Pontificis quomodolibet pertinent). Per quanto concerne la segretezza di ciò che precede il Conclave, ossia sul Conclave in senso lato, ci si affida al buon senso comune dei venerabili Padri, restringendo il segreto solamente agli ambiti che ex natura rei lo necessitano in forma assoluta. La gradualità proposta favorisce una particolare attenzione a quanto è posto maggiormente sotto l'osservanza del segreto, e viceversa, permette ai Padri Cardinali eventuali esternazioni su questioni irrilevanti. Rimane inamovibile la segretezza di ciò che è proprio del Conclave.
Il giuramento termina con una formula particolarmente solenne. Ogni Cardinale dirà il proprio nome e cognome Et ego N. N. quindi dirà secondo il proprio ordine: Cardinalis Diaconus (vel Presbyter vel Episcopus) spondeo, voveo ac iuro; e posando la sua mano sul Libro dei Vangeli, proseguirà dicendo: Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Il giuramento così articolato richiama fortemente il suo originale significato: promessa compiuta avendo a testimone Dio stesso.