Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

11. Le Congregazioni preparatorie

11. Le Congregazioni generali che precedono l'inizio dell'elezione, dette perciò preparatorie, devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dal primo Cardinale di ciascun Ordine tra gli elettori, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice defunto. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in caso di dubbio, e di fare delle proposte.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 7.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 10.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 11.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 11.

 

Commenti

Le Congregationes generales si svolgeranno quotidianamente (quotidie), anche nei giorni dedicati alle esequie del defunto Pontefice, e termineranno solo con l'inizio dell'ingresso in Conclave (cfr. UDG, n. 7). Spetta al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa con tre Cardinali, uno per ogni Ordine del Collegio secondo l'ordine proprio di precedenza, stabilire il giorno in cui si darà inizio alla prima Congregatio generalis vel praeparatoria. Per ordine proprio di precedenza si deve intendere il Cardinale più anziano per appartenenza al proprio ordine fra quanti possiedono il diritto d'elezione: primus Cardinalis elector. Sono così da escludersi quanti avessero compiuto l'ottantesimo anno d'età prima della vacanza della Sede Apostolica.
Nella precedente legislazione non si parlava di Cardinales electores ma genericamente di Cardinali (cfr. RPE, n. 11), dando la possibilità, anche a chi avesse superato l'ottantesimo anno d'età, e fosse stato primo nell'ordine dei Diaconi, dei Presbiteri o dei Vescovi, di essere consultato dal Cardinale Camerlengo per decidere l'inizio delle Congregationes generales.
In queste Congregationes generales vel praeparatoriae, il Cardinale Camerlengo potrà dare le comunicazioni ritenute necessarie o opportune, mentre i Cardinali convenuti potranno esprimere il loro parere sui problemi che si presenteranno, domandare spiegazioni in caso di dubbio e fare eventuali proposte.