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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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3. I diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana |
3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice. Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.
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Fonti |
LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 4.
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Commento |
La omissione nel testo attuale, dell'attributo Sacrum al Collegium Cardinalium, rispetto al precedente testo normativo di Paolo VI (cfr. RPE, n. 3) è una semplice scelta stilistica. La sacralità del Collegio dei Cardinali è riconosciuta in particolare da Paolo VI. Egli nell'esercizio del suo magistero ribadì che "la funzione del Sacro Collegio è veramente sacra ed ecclesiale perché impegnata nella collaborazione al Sommo Pontefice nel governo della Chiesa Universale" (Paolo VI, Conferimento delle insegne cardinalizie e dei titoli ai nuovi Cardinali, 28 giugno 1967, in Insegnamenti di Paolo VI, 5 (1967), p. 340). 1) La morte del Pontefice. Pontificis obitus è la causa che storicamente si è maggiormente verificata. La Constitutio dedica tutto il capitolo V per disciplinare le esequie del Pontefice. 2) La rinuncia del Pontefice. In ordine al caso di renuntiatio, fino ad oggi nella storia della Chiesa quattro furono i Pontefici che rinunciarono validamente al ministero petrino: Benedetto IX (1 Maggio 1045), Celestino V (13 dicembre 1294), Gregorio XII (4 Luglio 1415) e Benedetto XVI (Rinuncia manifestata l'11 febbraio 2013 dichiarando la conclusione del suo ministero petrino il 28 febbraio 2013 alle ore 20:00). A questa specifica possibilità il Legislatore dedica tutto il n. 77 della UDG al quale si rimanda sia per il testo legislativo, sia per il commento. Il disposto normativo termina investendo i Cardinali tutti del dovere di difendere e tutelare i diritti della Sede Apostolica (iura Apostolicae Sedis). Per Sede Apostolica o Santa Sede si intende generalmente secondo l'uso del CIC-1983 dove si dichiara che "con il nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana" (CIC-1983, can. 361). |
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