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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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1. La potestà del Collegio dei Cardinali |
1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.
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Fonti |
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 6.
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Commento |
Il primo soggetto che ci viene presentato è il Collegio dei Cardinali di cui, peraltro, non si specifica la composizione. L'ovvio rimando è al Codex Iuris Canonici (CIC-1983). Infatti al can. 349 viene fornita la nozione di Collegio applicata in modo peculiare ai Cardinali ed una prima elencazione dei compiti propri sia collegiali che personali. "I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa Universale" (CIC-1983, can. 349).
In questo disposto n. 1 non si pone una restrizione della potestà o giurisdizione del Collegio Cardinalizio; infatti, servatis servandis, esso mantiene invariate le proprie facoltà. Viene piuttosto introdotto il divieto di esercitare funzioni spettanti al sommo Pontefice, fatta eccezione per quelle facoltà date expressis verbis in questa Costituzione. |
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