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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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77. L'osservanza integra delle leggi sull'elezione anche in caso di rinuncia |
77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, §2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, §2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
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Fonti |
BONIFACIUS VIII, Const. Ap. Quoniam, in Lib. Sextus, lib. I, tit. 7, cap. 1 PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 91.
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Commento |
Assai significativa per la comprensione di questa disposizione è la Costituzione Quoniam di Papa Bonifacio VIII (1294-1303), successore di Celestino V (1294) che così dichiarava: " (...) Papa Celestino V, nostro Predecessore (quando era alla guida della Chiesa), volendo su questo argomento eliminare l'oggetto di qualunque incertezza, tenuto consiglio con i suoi fratelli Cardinali della Chiesa di Roma (tra i quali eravamo al tempo anche Noi), recependo il parere e l'assenso concorde nostro e di tutti costoro, deliberò con autorità apostolica e decretò che il Romano Pontefice può liberamente dimettersi" (Bonifacio VIII, Const. Ap. Quoniam, in Lib. Sextus, lib. I, tit. 7, cap. 1). La normativa attuale però, trova la sua prima collocazione all'interno delle Costituzioni Apostoliche che lungo i secoli hanno disciplinato il tempo della Sede Vacante con con la Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII. Così si disponeva: Perché si abbia un valido atto di rinuncia sono necessari tre elementi :
1) La libertà: Si richiede la libera manifestazione ai sensi del can. 188 del CIC-1983. Le norme generali del CIC-1983 prevedono che un atto giuridico possa essere nullo per tre cause: la violenza fisica di cui al can 125, § 1 del CIC-1983, l'errore sostanziale di cui al can. 126 del CIC-1983 ed infine il dolo sostanziale: il dolo può essere o diventare la causa efficiente dell'errore sostanziale di cui sopra. Un atto giuridico, quando è stato posto ex vi ab extrinseco personae illata cui ipsa nequam resistere potuit, si ritiene nullo per mancanza di sufficiente libertà. Nella fattispecie della rinuncia abbiamo un ampliamento dei casi in cui potremmo avere la nullità dell'atto. Infatti, per norma generale, ogni atto posto ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo deve essere ritenuto valido, nel caso di rinuncia invece l'atto posto ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo è nullo. Ai suddetti casi si aggiunge anche l'error substantialis aut simoniacus che altresì rende l'atto nullo.
2) La presentazione della rinuncia all'Autorità competente alla provvisione: Ogni rinuncia, ai fini della validità, deve essere presentata all'autorità competente alla provvisione canonica dell'ufficio da cui si vuole rinunciare. Questo anche nel caso in cui, come nella nostra fattispecie, non ci debba essere accettazione alcuna. Si potrebbe perciò concludere che la rinuncia all'ufficio di Pastore della Chiesa universale debba essere presentata a chi ha il compito di provvedere all'ufficio, ossia al Collegio dei Cardinali elettori. 3) La debita forma: Pur non essendo disciplinata dal legislatore la debita forma secondo cui ciò dovrebbe avvenire, possiamo ritenere che, essendo il Romano Pontefice il legislatore supremo, qualsiasi forma che vorrà adottare, salvo quanto detto al punto secondo, sarà ipso facto la debita forma.
A seguire la declaratio pronunciata da Benedetto XVI, il 10 febbraio 2013, per comunicare la sua rinuncia al Ministero Petrino:
Fratres carissimi Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum. Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim. Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII
BENEDICTUS PP. XVI
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Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Dal Vaticano, 10 febbraio 2013 BENEDICTUS PP XVI
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