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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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76. La nullità e l'invalidità dell'elezione per la non osservanza dei disposti normativi |
76. Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.
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Fonti |
GREGORIUS XV, Const. Ap. Aeterni Patris, § Quod si elctio...
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Commento |
Ci troviamo dinnanzi ad una legge esplicitamente irritante, poiché dichiara senza valore giuridico, nullo e invalido, un atto non conforme alla legge stessa. Il soggetto passivo, nelle leggi irritanti, è l'atto giuridico che si priva di valore, come avviene nel disposto qui preso in esame. Quindi, se l'elezione fosse fatta diversamente da come prescritto, avremmo la nullità ed invalidità della provvisione canonica, che comporterebbe la non sanabilità dell'atto. Infatti, mentre l'atto nullo può essere sanato dall'autorità competente, l'atto invalido è insanabile ed è da considerarsi come non posto, ossia giuridicamente inesistente. Il can. 10 del CIC-1983 prescrive che: "sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si stabilisce esplicitemente che l'atto è nullo o la persona è inabile". Attesa questa precisa disposizione della legge ecclesiastica, non possiamo ritenere che il Legislatore con questo n. 76 della UDG voglia dichiarare irritanti tutte le leggi contenute nella Costituzione. In caso contrario, la violazione di una qualsivoglia disposizione della Costituzione comporterebbe la dichiarazione di nullità ed invalidità dell'elezione. I precedenti testi non parlavano in generale di elezione avvenuta in modo diverso da quanto prescritto, ma citavano espressamente a che cosa ci si riferiva. Seguendo quanto già disposto da Gregorio XV nel 1621 (cfr. Gregorius XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., § Quod si electio...), e successivamente da Pio X nel 1904 (cfr. Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 78), Pio XII parla espressamente di tre casi:
"Se per caso l'elezione sia stata effettuata diversamente da quanto di seguito indicato:
- nello scrutinio tramite voti segreti, con schede, di due terzi dei Cardinali presenti in Conclave, più un altro voto;
- per via di compromesso fatto ugualmente da tutti i Cardinali presenti in Conclave, senza che nessuno dissenta, e in modo tale che nessuno elegga se stesso;
- quasi per ispirazione, senza che vi sia stato nessun precedente accordo circa la persona, ugualmente di tutti i Cardinali presenti in Conclave, ordinariamente, senza che parimenti nessuno dissenta, con la parola "eligo" espressa con voce intelligibile o per iscritto;
perciò stesso sia nulla ed invalida senza alcuna dichiarazione e quindi non conferisca all'eletto nessun diritto" (Pius XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 90).
Paolo VI nella RPE al n. 77 parla più succintamente di uno e tribus modis, qui supra sunt dicti, riferendosi espressamente ai tre modi allora in vigore per l'elezione del Papa. Poiché dei tre modi allora vigenti è ora in vigore solamente quello per scrutinio, uno dei motivi per i quali si ha elezione invalida e nulla è il procedere alla medesima mediante una forma differente da quella prescritta. Inoltre essendo il testo più generico, rispetto a quello precedente di Paolo VI, non possiamo limitarlo a questo caso. L'elezione si deve dichiarare invalida e nulla, se non si rispettano le condizioni legate strettamente agli atti elettivi. Con molta probabilità il Legislatore ha preferito parlare più genericamente electio aliter celebrata, affinché tutte le disposizioni prescritte nella Costituzione assumano una particolare forza, ben sapendo che non tutte le violazioni alle singole norme presenti in questo documento possono e debbono invalidare l'elezione. Se, ad esempio, non si rispettassero delle norme concernenti la gestione di alcuni uffici in tempo di Sede vacante, non per questo si avrebbe l'invalidazione dell'elezione. Dobbiamo ritenere che le sole norme strettamente legate all'elezione possono dirsi irritanti nei confronti dell'elezione stessa, come pure tutte quelle che, pur non essendo strettamente connesse, sono state definite tali nel medesimo testo normativo. Laddove il Legislatore avrà ritenuto non invalidante una norma riguardante strettamente l'atto elettivo, lo dovrà dire espressamente nella medesima norma, come ad esempio nel caso dell'elezione simoniaca (cfr. UDG, n. 78). |
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