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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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78. La simonia e le sue conseguenze nell'elezione |
78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato - che Dio ce ne scampi - il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo - come già stabilito dai miei Predecessori - non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice.
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Fonti |
NICOLAUS II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 1. IULIUS II, Const. Ap. Cum tam divino...
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Commento |
Il termine simonia deriva da Simon Mago, un samaritano che cercò di comperare da San Pietro il potere di trasmettere lo Spirito Santo (cfr. At 8, 9-23). Particolarmente difficile è lo studio dei secoli successivi alla vicenda di Simon Mago. Alla luce dei documenti presi in esame, un primo divieto ad operare in modo simoniaco nell'elezione del Vescovo di Roma lo incontriamo ad opera di Nicolò II con la Const. Ap. In Nomine Domini del 13 aprile 1059 (cfr. Nicolaus II, Const. Ap. In nomine Domine..., § 1). Il Pontefice, riferendosi ai lavori dell'elezione, dispone che si vigili affinché il morbo della venalità (venalitatis morbum) non si insinui in alcuna occasione. Siamo alla presenza del primo riferimento, anche se appena accennato, al tema della simonia, comunque attinente la difesa da eventuali persone venali (che si vendono o che si lasciano comperare). Queste disposizioni continueranno ad essere confermate e vigenti fino al Conclave di Pio X incluso. Nel Codice del 1917 troviamo due tipi di simonia, con le rispettive definizioni: simonia di diritto ecclesiastico (cfr. CIC-1917, can. 727 § 1) e simonia di diritto divino (cfr. CIC-1917, can. 727 § 2). In questo secondo caso ricorre il crimine da noi preso in considerazione, da cui possiamo ricavare una possibile definizione di simonia (anche se di diritto divino secondo la suddivisione del CIC-1917). Si definisce simonia - "di diritto divino" - la volontà intesa a comperare o a vendere per un prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale, come ad esempio i Sacramenti, la giurisdizione ecclesiastica, la consacrazione, le indulgenze, ecc., oppure una cosa temporale annessa a una cosa spirituale, in modo tale che la cosa temporale non possa sussistere in alcun modo senza quella spirituale, per esempio, il beneficio ecclesiastico, ecc.., o infine una cosa spirituale fatta oggetto, anche solo parzialmente, d'un contratto, per esempio, la consacrazione nella vendita di un calice. La nullità di una elezione canonica fatta con simonia è ancora presente nel Codice attuale. Il can. 149 § 3 del CIC-1983 dichiara nulla, ipso iure, la provvisione canonica di un ufficio ecclesiastico avvenuta con simonia. Secondo il canone, la provvisione fatta per simonia è nulla, anche se è stata perpetrata da terzi ad insaputa della persona promossa all'ufficio. Il Codice attuale non definisce il crimine della simonia, non dichiara che cosa esso sia o in che cosa consista, non offrendoci alcuna specifica definizione. Potremmo ritenere simonia il delitto legato alla vendita o acquisto, anche nella sola intenzione, di cose sacre o spirituali. Oppure la compravendita attiva o passiva di cose spirituali. Se da Giulio II, con la Bolla Cum tam divino, fino a Pio X si conserva questa ratio legis, ci si chiede perché quest'ultimo decise di togliere la nullità all'elezione avvenuta simoniacamente.
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