Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

75. Come si procede dopo 33 o 34 votazioni infruttuose

75. VIGENTE: Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.

 

75. ABROGATA: Se le votazioni di cui ai nn. 72-74 della menzionata costituzione non avranno esito, si dedichi una giornata alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle votazioni successive, rispettata la procedura stabilita al n. 74 della medesima costituzione, godranno dell'elettorato passivo solo i due nomi che nella votazione immediatamente precedente avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, e non si deroghi dal principio secondo cui anche in queste votazioni per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza qualificata dei voti dei cardinali presenti. Peraltro, in queste votazioni, i due nomi che godono dell'elettorato passivo perdono quello attivo.

 

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Fonti

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 76.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 75.

BENEDICTUS XVI, Motu Proprio Constitutione Apostolica Universi...

BENEDICTUS XVI, Motu Proprio Normas nonnullas..., n. 75

 

Commento

Questo disposto normativo ha subito in pochi decenni tre modifiche. Il testo ci è offerto per la prima volta con Paolo VI (cfr. RPE, n. 76), viene poi modificato da Giovanni Paolo II (cfr. UDG, n. 75) infine cambiato per ben due volte da Benedetto XVI (cfr. Motu Proprio Constitutione Apostolica Universi; Motu Proprio Normas nonnullas, n. 75). Vediamo a seguire l'evoluzione normativa.

 

Come si procedeva secondo le disposizioni di Paolo VI, in vigore dal 1 ottobre 1975 fino al 22 febbraio 1996:

 

Il Camerlengo poteva richiedere agli elettori con quali criteri desiderassero procedere, tenendo invariato il quorum dei 2/3. Per questo tipo di "risoluzione" era necessario che le varie proposte fossero accettate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Se, invece, si voleva proporre una via che esigeva la modifica del quorum dei 2/3 ed eventualmente anche la forma con la quale procedere, si richiedeva l'approvazione di detta "risoluzione" con l'unanime consenso del Collegio. Le vie che, nella fattispecie, si prospettavano erano:

  • per via di compromesso; nell'atto compromissorio, che veniva concluso con i compromissari si doveva specificare il tipo di consenso che avrebbero dovuto ottenere (se unanime, se 2/3 + 1, se altra maggioranza qualificata o assoluta o relativa, ecc.);

  • per maioritatem absolutam + 1. Si procede come per lo scrutinio richiedendo, anziché i 2/3 dei voti + 1, solo la maggioranza assoluta + 1. Il "+ 1" voto poteva servire a cautelarsi per l'eventuale voto ritenuto invalido, allorquando l'eletto si fosse auto votato;

  • per ballottaggio fra i due che, nello scrutinio immediatamente precedente, avessero riportato il maggior numero di suffragi. In questo ultimo caso la RPE nulla diceva sul numero minimo indispensabile che doveva ottenere l'eletto. Per questa via sembrava sufficiente il raggiungimento di un numero maggiore di voti rispetto al secondo nominativo del ballottaggio. In questa ipotesi (il ballottaggio) potevamo avere un eletto anche senza la maggioranza assoluta dei suffragi.

Non possiamo quindi affermare che la UDG conteneva come novità la possibilità di eleggere un candidato senza i 2/3 suffragiorum, poiché già nella RPE se ne prevedeva la possibilità.

 

Come si procedeva secondo le disposizioni di Giovanni Paolo II, in vigore dal 22 febbraio 1996 fino all'11 giungo 2007:

 

La legislazione affidava al Camerlengo di procedere alla consultazione circa le modalità da adottarsi per le successive votazioni limitandosi unicamente ad esigere la volontà della maggioranza assoluta del Collegio elettorale. Come immediata conseguenza in virtù dell'abbassamento notevole del quorum richiesto per l'approvazione avevamo una più elevata probabilità che il Collegio potesse trovare, e percorrere, una nuova via per l'elezione. A fronte della maggior facilità di ottenere il consenso per nuove vie, avevamo una limitazione assoluta ed invalicabile, posta dal Legislatore, concernente il quorum minimo, che si doveva comunque garantire per la valida elezione canonica all'Ufficio Petrino. Qualsivoglia sia la via o la modalità che il Sacro Collegio desiderava percorrere non poteva essere proposto ed accettato un quorum inferiore alla maggioranza assoluta.

Dobbiamo chiederci se questa maggioranza assoluta era calcolata:

  • sul numero dei Cardinali elettori presenti (includendo coloro che ritenessero di non voler votare, pur rimanendo in Cappella Sistina o nella Domus);

  • sul numero dei Cardinali elettori presenti (escludendo coloro che non votano).

Poiché questa norma concernente il quorum minimo da richiedersi per la valida elezione del Romano Pontefice era una deroga, legata a una situazione comunque particolare, al disposto della UDG n. 62 con cui si stabilisce che per la validità siano necessari i 2/3 omnium electorum praesentium, ritengo che si debba procedere per analogia e calcolare la maggioranza assoluta omnium electorum praesentium (cioé sul numero dei Cardinali presenti alla votazione, sia in Sistina che nella Domus Sanctae Marthae). Allorquando fosse stata votata ed attuata una risoluzione che derogava al quorum minimo fissato della maggioranza assoluta, l'elezione sarebbe stata nulla.

Il Legislatore, con questa norma, ci mostrava come l'urgenza di provvedere, in modo rapido ed efficace alla Cattedra di Pietro, non poteva e non doveva mai realizzarsi a discapito di una riduzione dei consensi, che sono l'unica via che può garantire l'idoneità dell'eletto. Ben sapendo che ogni giorno che passa senza il Papa è di sofferenza per la Chiesa universale, questa attesa non dovrà mai essere tanto grave e dolorosa da condizionare gli elettori ad accettare l'elezione di un candidato non valutato idoneo dalla maggioranza del Collegio. La soluzione adottata nella UDG aveva ovviato a molti pericoli che potevano insinuarsi nelle procedure stabilite dalla RPE.

 

Alcune vie percorribili fino alla riforma dell 11 giugno 2007:

  • Continuare le votazione per scrutinio fino a quando si ottiene su un nominativo un numero di consensi pari ai 2/3 dei presenti, o richiedendo la maggioranza assoluta dei presenti (1/2 + 1).

  • Svolgere lo scrutinio e, immediatamente dopo, tenerne un secondo, in forma di ballottaggio, che verta unicamente sui due candidati che nello scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, ma richiedendo comunque il raggiungimento dei 2/3 dei consensi o esigendo almeno la maggioranza assoluta dei suffragi. Se non si raggiunge l'esito atteso, si continua con una successiva votazione e relativo ballottaggio.

  • Continuare il suffragio richiedendo i 2/3 oppure la maggioranza assoluta dei presenti, ma escludendo di volta in volta uno o più nominativi tra coloro che nel precedente scrutinio hanno ottenuto il minor numero di voti. Di scrutinio in scrutinio avremmo una diminuzione non indifferente di possibilità ed il Collegio elettorale sarebbe spinto ad aprirsi eventualmente anche ad altri nominativi. Resta comunque saldo il principio che si deve raggiungere il quorum concordato. Teoricamente, se fossero man mano scartati tutti i nominativi e non venissero introdotti dei nuovi nomi, arriveremmo ad una situazione in cui probabilmente tutti voterebbero scheda bianca per indicare la loro non accettazione di nessuno dei candidati votati.

 

Come si procede attualmente secondo quanto disposto da Benedetto XVI l'11 giugno 2007 ed "emendato" il 22 febbraio 2013:

 

Papa Benedetto XVI, con il motu proprio Normas nonnullas del 22 febbraio 2013 conferma la decisione - già da lui disposta nel 2007 - di esigere per la valida elezione del Romano Pontefice sempre e comunque i due terzi dei voti. Si precisa però che i due terzi sono il quorum minimo (“almeno dei due terzi”) e che tale quorum deve essere computato a partire dal numero dei presenti e votanti (nn. 62, 70 § 2°, 75).
Si mantiene la scelta del “ballottaggio” a partire dal 35° scrutinio (o da 34° se non si votò il giorno dell’ingresso in Conclave). Si conferma che nelle successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti (n. 75). Pertanto, se uno dei due nomi o entrambi fossero di Cardinali elettori presenti in Conclave, questi perdono il diritto di voto attivo in tutti questi scrutini (cfr. n. 35). Inoltre, rispetto al precedente testo normativo, già modificato da Benedetto XVI il 9 giugno del 2007, si è meglio espresso il computo del quorum: sarà necessaria la maggioranza qualificata dei voti pari ad almeno i due terzi dei presenti e votanti. Essendo già previsto che coloro che nel ballottaggio hanno voce passiva, non hanno voce attiva (cioè non possono votare), ne consegue che il quorum dei due terzi va computato senza calcolare l’eventuale o i due eventuali Cardinali presenti ma aventi il solo voto passivo (cfr. nn. 70 e 75).

Qundi i due nominativi che nel 34° scrutinio infruttuoso (o 33° se non si votò il giorno dell'ingresso in Conclave) avranno ricevuto il maggior numero di voto saranno gli unici successivamente votabili (gli unici con voto passivo).

Potrebbero questi due nominativi essere di Cardinali presenti in Conclave, o di altri soggetti non presenti. Infatti i Cardinali elettori possono votare tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti, di sesso maschile non sposati.

In questi scrutini, dove avremo pertanto solo due nominativi fissi, per il computo dei voti necessari all'elezione si devono calcolare i due terzi, non dei cardinali presenti in Cappella Sistina, ma dei presenti e votanti.