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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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71. La combustione degli scritti e la stesura della relazione |
71. Ordino a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.
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Fonti |
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 87.
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Commento |
La norma dispone un vero e proprio obbligo per gli elettori. Si devono consegnare al Cardinal Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere relativi all'esito di ciascun scrutinio. La combustione degli scritti dove i Cardinali hanno appuntato il risultato delle votazioni o atri scritti ciò riguardanti è resa necessaria per favorire la segretezza sull'esito degli scrutini. Non si devono necessariamente consegnare altri eventuali scritti che non siano relativi all'esito di ciascuno scrutinio. L'eventuale trascrizione di altre informazioni non è soggetta a questo disposto. Salvo restando il giuramento sul segreto concernente tutte le operazioni elettorali, nulla vieta ai Cardinali di prendere appunti purché non concernenti direttamente l'esito dell'elezione (ad esempio, le parole dette dall'eletto nella fase di accettazione della sua elezione). La precedente legislazione affidava la busta già sigillata al novus Pontifex il quale poi la consegnava all'Archivio Segreto nella Sezione Riservata. Il voler aprire la busta già sigillata dal Camerlengo, pur avendone l'autorità, comportava un segno di sfiducia da parte del Pontefice nei confronti del Camerlengo e dei tre Assistenti. |