Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

70. Il post-scrutinio: il conteggio dei voti, il controllo, la combustione delle schede

70. Segue quindi la terza ed ultima fase detta anche post-scrutinio, che comprende:
1) il conteggio dei voti;
2) il loro controllo;
3) il bruciamento delle schede.

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70. 2° comma. VIGENTE: Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.

 

70. 2° comma. ABROGTA: Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto i due terzi, si ha l'elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.
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In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.
Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino la Cappella Sistina, tutte le schede siano bruciate dagli scrutatori, con l'aiuto del Segretario del Collegio e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo Cardinale Diacono. Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate solo alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.

 

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Fonti

GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Sequitur tertia, e postrema actio...

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 58, 75.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 69, 86.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 72.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 55 e 66.

 

Commento

Gregorio XV è il testo base dal quale il Legislatore ha mutuato il testo attuale. Così nel 1621 disponeva:

"Segue la terza ed ultima parte che fu detta post-scrutinio, e i cui atti, ove l’elezione sia avvenuta per scrutinio, si riducono a tre soli, vale a dire la numerazione delle schede, la revisione dei voti e il bruciamento delle dette schede, come si dirà appresso a suo tempo. Se poi l’elezione non avvenga per scrutinio, gli atti salgono a sette, e sono: l’accesso, l’apertura dei suggelli e dei segni, la loro registrazione, l’esame dei voti, lo scrutinio degli stessi, ovvero numerazione dello scrutinio e dell’accesso la loro revisione e il bruciamento delle schede" (Gregorius XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Sequitur tertia, e postrema actio... ).

 

La legge vigente:

I atto: Il conteggio dei voti
Gli Scrutatori effettuano la somma dei vari voti annotati sul proprio foglio. Il testo non parla espressamente di proclamazione del risultato ottenuto dai singoli votati come pure nulla si dice su chi dovrà essere chiamato a proclamarlo. Riteniamo opportuno che lo Scrutator tertius ad alta e intelligibile voce così potrebbe proclamare all'assemblea elettorale il risultato:
"Reverendissimus Dominus Cardinalis N. (Il nome al nominativo mentre il cognome rimane invariato) habet suffragia 20, Reverendissimus Dominus Cardinalis N. habet suffragia 15, Reverendissimus Dominus Cardinalis N. habet suffragia 55...".
Se uno dei nominativi avrà raggiunto i 2/3 del collegio dei votanti secondo quanto disposto al n. 62 si proclamerà "Habemus canonicam electionem Romani Pontificis". Se invece il quorum non sarà raggiunto, lo Scrutator tertius concluderà la lettura del risultato dello spoglio dicendo: nemo electus est.

Il 22 febbraio 2013 con il motu proprio Normas nonnullas, Benedetto XVI ha perfezionato il testo normativo. Dove si diceva "se nessuno ha raggiunto i due terzi" ha corretto con "se nessuno ha raggiunto almeno (saltem) i due terzi". Qui la correzione non sembrerebbe sostanziale. Il testo precedente era già chiaro e non dava adito a dubbi interpretativi.

II atto: Il controllo dei voti
Il controllo dei voti, detto anche suffragiorum recognitio, dovrà essere svolto sempre dai Cardinali Revisori, sia nel caso che vi sia stato il raggiungimento del quorum da parte di un candidato, sia nel caso in cui nessun nominativo abbia raggiunto il numero dei suffragi necessari per l'elezione canonica.
Circa le modalità secondo le quali dovrà avvenire questa fase del post-scrutinio, nulla è disposto. Se volessimo adottare un metodo procedurale, per analogia con quanto detto nella fase di scrutinio, si potrebbero invitare i Revisori a prendere tutto il gruppo delle schede legate, e procedere per ordine e cioè prima il primo revisore, poi il secondo e poi il terzo alla verifica. Il primo Revisore riporta su di un foglio il voto scritto sulle schede, una dopo l'altra, conferma l'invalidità delle eventuali schede nulle e successivamente procede alla somma dei voti così ottenuti. Così fa anche il secondo Revisore e a seguire il terzo. Infine, quando tutti e tre i Revisori avranno verificato il risultato unanimiter, lo paleseranno all'assemblea elettorale.

III atto: la combustione delle schede
L'uso delle schede e l'obbligo alla segretezza del voto adottato dal Concilio Lateranense IV (1215) hanno comportato il bisogno di eleminare le schede dopo la votazione. Infatti, le schede che, da una parte, nascevano come garanzia di anonimato per la votazione, potevano dall'altra divenire successivamente un pericoloso documento per scoprire il voto dato dal singolo elettore. Anche se non abbiamo testi normativi precedenti al Cerimoniale di Gregorio XV, che ci attestano la combustione o bruciatura delle schede elettorali, certamente già dopo il Concilio Lateranense IV si era reso necessario provvedere all'eliminazione delle schede poiché la loro conservazione, come già detto, avrebbe potuto costituire una minaccia al diritto di segretezza garantito agli elettori.
Una formale disposizione riguardante la combustione delle schede da compiersi dopo ogni votazione la incontriamo per la prima volta nel Concilio di Basilea, con il decreto Quoniam Salus del 26 marzo 1436. Anche se tale decreto fu successivamente annullato, la prassi della combustione è stata conservata. Infatti, con Gregorio XV, incontriamo una esplicita conferma della disposizione riguardante l'obbligo di bruciare le schede elettorali. Tale procedura era motivata anche dal fatto che le schede, secondo il Cerimoniale di Gregorio XV, portavano nascosto nel loro involucro anche il nome proprio dell'elettore.
Ancora oggi, terminata la verifica da parte dei Revisores, dopo che il Camerlengo, con l''ausilio dei tre Assistenti, ha registrato il risultato dell'elezione, si procede alla combustione delle schede.

 

 

 

Possiamo avere diversi le seguenti situazioni al termine di ogni scrutinio:

 

1) Nessuna fumata:

Se, non essendoci stata fruttuosa elezione, sia prescritta una immediata seconda votazione, le schede e gli scritti dei Cardinali si bruceranno insieme con le schede e gli scritti di quest'ultima.

 

2) Fumata nera:
Se non si è avuta l'elezione di alcun candidato e non segue immediatamente una seconda votazione, si procede alla combustione delle schede e degli eventuali scritti dei Cardinali riguardanti l'esito della votazione, ad opera degli Scrutatori con l'ausilio, come già detto, del Segretario del Collegio e dei Cerimonieri. Come pure se la seconda votazione della mattina o del pomeriggio fosse infruttuosa, si dovrà procedere alla combustione delle schede del primo e del secondo scrutinio e dei relativi scritti dei Cardinali.

2) Fumata bianca:
Sia che si tratti della prima o della seconda votazione della mattina e/o del pomeriggio, nell'eventualità che si sia raggiunto il quorum, le schede sia del primo che dell'eventuale secondo scrutinio con i relativi scritti dei Cardinali andranno bruciati solamente dopo che l'eletto abbia dichiarato di accettare l'elezione canonicamente avvenuta, come riportato al n. 87 della UDG e disposto altresì nell'Ordo rituum Conclavis al n. 66.
Quando avremo il raggiungimento del quorum e la successiva accettazione dell'eletto, si chiameranno i Cerimonieri nella Cappella Sistina e con il loro aiuto, oltre a quello degli Scrutatori, del Segretario del Conclave, si procederà alla combustione delle schede.

La fumata bianca o nera nel passato si otteneva con l'aggiunta di paglia umida, oggi si ottiene con l'aggiunta di alcuni prodotti chimici, come tale uso sia già invalso con il Conclave di Giovanni XXIII.

 

Benedetto XVI il 22 febbraio 2013, con il Motu proprio Normas nonnullas, ha inserito in questo numero, l'avverbio statim (tradotto con: "almeno") perfezzionando le espressioni:

- "... ha raggiunto i due terzi dei voti" con "... ha raggiunto almeno i due terzi dei voti" e

- "... ha ottenuto i due terzi" con "ha ottenuto almeno i due terzi".