Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

72. La dispensa nelle votazioni dalla reiterazione di alcune formalità

72. Confermando le disposizioni dei miei predecessori, san Pio X, Pio XII e Paolo VI, prescrivo che - eccettuato il pomeriggio dell'ingresso in Conclave -, sia al mattino, sia al pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui esprimano nuovamente il loro voto. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii, e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 76.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 88.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 74.

 

Commento

Il Legislatore in questo n. 72 della UDG dispone che il giorno dell'ingresso in Conclave, se si sarà ottemperato a tutte le disposizioni richieste, il Decano potrà, secundum sententiam maioris partis electorum, procedere ad un primo scrutinio oppure rinviare l'inizio delle votazioni al giorno seguente (cfr. UDG, nn. 54 e ss.).
Ogni giorno sono previste due votazioni al mattino e due al pomeriggio. Il disposto sul numero degli scrutinii da compiersi in un giorno deve essere applicato in armonia con le altre norme date dalla Costituzione. Infatti, il giorno dell'ingresso in Conclave potremo avere un solo scrutinio oppure nessuno scrutinio. Nei tre giorni successivi, si dispongono due scrutini il mattino e due il pomeriggio.
Dopo tre giorni di scrutini si dovrà procedere secondo quanto previsto al n. 74 (cfr. commento ivi riportato).
L'abolizione dell'accessus (cfr. il commento al n. 63 della UDG), creò le condizioni per compiere una seconda votazione sia di mattina che di pomeriggio. La possibilità di poter raddoppiare nello stesso arco di tempo le votazioni, spinse Pio X a disporre in questo secondo scrutinio - del mattino come del pomeriggio - la non reiterazione di alcune formalità per permettere al Collegio di votare una seconda volta:
"In Praedecessorum Nostrorum, ac praecipue Gregorii XV, Constitutionibus, ad expeditiorem electionem habendam statutum fuerat ut, scrutinio publicato, si electio per consensum duarum partium in eo facta non fuerit, statim antequam ad alios actus deveniretur, Cardinales possent, semel in quolibet scrutinio, accedere alicui ex illis, qui in eodem scrutinio saltem unum suffragium validum obtinuissent, dummodo is non esset, qui ab ipsomet Cardinali fuerat in scrutinio nominatus. Cum tamen huiusmodi forma accessus non parum esset ad exequendum difficilis, praesertim quoad ea, quae schedularum inspectionem, aperitionem et collationem spectabant, Nos et huic incommodo occurrere et nihilominus optatae electionis accelerationi nullimode officere cupientes, statuimus ac praescribimus ut loco ipsius accessus, semel tam mane quam vespere, post completum iuxta huc usque exposita scrutinium, si quidem in eo secuta non sit electio, Cardinales statim ad novum scrutinium peragendum procedere debeant, in quo rursus suffragia sua ferant, iis, quae in primo scrutinio lata sunt, minime computatis. Volumus autem ut in hoc secundo scrutinio iidem ac in primo ritus serventur, ita tamen ut Cardinales non teneantur novum emittere iusiurandum, neque novos eligere Scrutatores, Infirmarios et Recognitores, sed quae in primo scrutinio quoad haec praestita sunt, sine renovatione valeant etiam pro secundo" (Pius X, Cost. Ap. vacante sede Apostolica..., n. 76).
La particolarità di questo secondo scrutinio, che si può avere di mattina come di pomeriggio, è data proprio dalla "fluidità" e dalla maggior rapidità. Infatti c'è un notevole risparmio di tempo dovuto sia alla non reiterazione delle operazioni di sorteggio per eleggere nuovi Scrutatori, Revisori e Infirmarii, sia per l'abolizione in questo secondo scrutinio del giuramento che tutti Cardinali devono proferire prima di deporre la propria scheda nell'urna.