|
|
Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
|
PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
|
PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
|
72. La dispensa nelle votazioni dalla reiterazione di alcune formalità |
72. Confermando le disposizioni dei miei predecessori, san Pio X, Pio XII e Paolo VI, prescrivo che - eccettuato il pomeriggio dell'ingresso in Conclave -, sia al mattino, sia al pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui esprimano nuovamente il loro voto. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii, e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.
______________________________________________________________
|
Fonti |
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 76.
|
Commento |
Il Legislatore in questo n. 72 della UDG dispone che il giorno dell'ingresso in Conclave, se si sarà ottemperato a tutte le disposizioni richieste, il Decano potrà, secundum sententiam maioris partis electorum, procedere ad un primo scrutinio oppure rinviare l'inizio delle votazioni al giorno seguente (cfr. UDG, nn. 54 e ss.). |