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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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69. Lo scrutinio: lo spoglio dei voti |
69. Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, la apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.
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Fonti |
GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Sextus actus est publicatio Scrutinii...
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Commento |
La procedura qui descritta risalea al Caeremoniale di Papa Gregorio XV (1621). Così egli disponeva: "Della pubblicazione dello scrutinio. Il sesto atto è la pubblicazione dello scrutinio, che si fa dagli scrutatori, seduti alla tavola collocata presso l’altare, e si compie nel seguente modo. Il primo scrutatore prende una scheda e l’apre senza rompere i sigilli, e visto il nome dell’eletto, la passa al secondo scrutatore il quale parimenti osservato il nome dell’eletto, la consegna al terzo scrutatore, il quale la legge ad alta e chiara voce, perché tutti gli eminentissimi presenti possano segnare i voti nel foglio stampato che si trova presso di loro contenente i nomi di tutti i cardinali: poi noterà il nome del cardinale trovato nella scheda; e lo stesso si farà delle altre schede contenute nel calice fino all’ultima. Se gli scrutatori troveranno due schede piegate in modo che risultino date dallo stesso elettore, ove l’una e l’altra contengano il medesimo nome, le dette schede si hanno e si contano per un solo voto: ove invece contengano nomi diversi, il voto non è valido per nessuno, in conformità alle prescrizioni della costituzione Gregoriana per quella scheda nella quale siano scritti più nomi: lo scrutinio però così nell’uno come nell’altro caso non rimane viziato. I detti voti, finita la pubblicazione dello scrutinio, possono dai Padri sommarsi insieme a fianco dei nomi dei cardinali che li ottennero, ovvero notarsi in foglio separato a questo modo: il reverendissimo signor cardinale A. ottiene 20 voti, il reverendissimo signor cardinale B. 15 voti e così di seguito. E questo perché i Padri non siano costretti a contare sempre i voti che registrarono accanto ai nomi dei cardinali.
Dell’infilamento e separata deposizione delle schede. Il settimo atto dello scrutinio è l’infilamento delle schede, immaginato perché le stesse possano più sicuramente conservarsi unite. Esso si compie dall’ultimo scrutatore infilando ogni scheda, dopo che l’avrà letta, con ago e filo preparati per questo, nel punto dove è scritta la parola Eligo. L’ottavo ed ultimo atto dello scrutinio è la deposizione a parte delle schede; il quale atto parimenti si compie dall’ultimo scrutatore, che infilate tute le schede, riunisce con nodo i capi dei fili, e tutte così legate le mette in altro calice vuoto, ovvero a parte sulla tavola." (Gregorius XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Sextus actus est publicatio Scrutinii... ).
Il testo gregoriano ci mette in evidenzia come sia rimasto invariato fino ad oggi questa fase dello scrutinio. Il testo attuale parla di suffragiorum diribitio (conto dei suffragi) e non più di scrutinii publicatio (pubblicazione dello scrutinio). La forma precedente rispecchiava i testi antichi, che titolavano questa fase publicatio scrutinii, ma pareva evidenziare troppo il termine publicatio, che sembrava da riservarsi più alla fase conclusiva dell'elezione. |