Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

68. Lo scrutinio: il mescolamento e il conteggio di tutte le schede

68. Dopo che tutti i Cardinali elettori avranno deposto la loro scheda nell'urna, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dall'urna e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio così come appreso.

 

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Fonti

GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Quartus actus Scrutinii est schedularum permixtio...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 70.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 81.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 70.

 

Commento

Il mescolamento delle schede
Il primo degli scrutatori, dopo che tutti gli elettori avranno deposto le loro schede, compresi i voti giunti mediante la cassetta degli infermi, prende l'urna e l'agiterà affinché le schede possano mischiarsi e non diano, nello spoglio, la minima possibilità di ricostruire i voti dei votanti, alla luce della sequenza mediante la quale sono state inserite.

Il conteggio di tutte le schede
Si verifica che il numero delle schede sia realmente uguale a quello degli elettori. Teoricamente i Cardinali elettori potrebbero essere in numero maggiore di quelli che realmente poi votano. Infatti, in teoria, un Cardinale potrebbe venire in Cappella Sistina e poi decidere di non dare il suo voto. Non si tratterebbe nella fattispecie di scheda bianca, ma di astensione dal diritto di voto. La ratio legis non è comunque riferita a questi casi estremi. Già Gregorio XV, e ancora oggi Giovanni Paolo II, chiede al primo Scrutatore di verificare che il numero delle schede che si trovano nell'urna corrisponda al numero di coloro che hanno dato il loro voto. Le schede, man mano che si contano, dovranno essere collocate, in un'altra urna.
Uno spunto di riflessione riguarda la richiesta da parte del Legislatore di bruciare sempre le schede allorquando il loro numero sia superiore o inferiore al numero dei votanti.

La legge generale che ritroviamo nel CIC-1983 al can. 173 § 3 mantiene valida l'elezione se il numero dei voti è inferiore al numero degli elettori, mentre "nulla si è realizzato" allorquando i voti siano di numero superiore agli elettori.
Probabilmente il Codice si riferisca agli elettori presenti, anche se eventualmente non hanno deposto o dato il loro voto. Mentre il testo preso in esame con l'espressione numero electorum si riferisce chiaramente non tanto al numero degli elettori presenti, (inclusi coloro che pur avendo diritto di voto non scrivono né danno il proprio voto) ma in modo più specifico si riferisce al numero di quanti hanno dato direttamente (o indirettamente come ad esempio i malati e/o infermi per mezzo degli infirmarii o altro Cardinale) in forma scritta il proprio voto. Questo spiegherebbe perché la UDG dispone l'invalidità della votazione se i voti raccolti sono di numero inferiore agli elettori, mentre ciò non è previsto dalle norme generali del CIC-1983.

Di particolare interesse è la bruciatura delle schede, allorquando avvenga che il numero delle schede rinvenute non corrisponda al numero dei reali votanti, sia nel caso fossero di entità superiore, come pure di numero inferiore (schedulae omnes comburendae sunt). Qui nel testo non è esplicitato il momento in cui ciò dovrà avvenire.
Allorquando la verifica del numero delle schede desse esito negativo (per numero superiore o inferiore di schede rispetto ai votanti) e ci trovassimo al primo scrutinio della mattina o del pomeriggio, le schede dovranno essere bruciate.
L'ipotesi di bruciare le schede immediatamente prima di procedere ad altro scrutiniopotrebbe rende possibile all'esterno del Conclave la possibilità di comprendere l'accaduto. Infatti la possibile doppia fumata, del mattino o del pomeriggio, dovuta alle due separate combustioni, susciterebbe all'esterno la comprensione, spiacevole, di quanto sia avvenuto all'interno della Cappella Sistina.
Se invece il conteggio dei voti è uguale al numero dei votanti, si può procedere alla apertura delle schede, proclamando all'assemblea elettorale i singoli nomi ivi scritti.