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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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30. La documentazione fotografica del Pontefice morente o defunto |
30. A nessuno è lecito riprendere con alcun mezzo immagini del Sommo Pontefice sia infermo a letto sia defunto, né registrarne con alcuno strumento le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.
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Fonti |
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. I.
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Commento |
A causa degli abusi verificatesi durante l'agonia e dopo la morte di Pio XII, il Papa Giovanni XXIII avvertì l'esigenza di tutelare la dignità del corpo del Pontefice defunto. Con il Motu Proprio Summi Pontificis electio al n. I vieta ogni tipo di riproduzione sia audio che video del Pontefice, sia morente che defunto. Inoltre disciplina l'eventuale documentazione fotografica del corpo del Papa, ponendo specifiche condizioni, la cui verifica è riposta nelle mani del Cardinale Camerlengo. La legislazione di Giovanni Paolo II ancora conserva la ratio legis di Giovanni XXIII. In particolare la vigente normativa, rispetto a quella precedente di Paolo VI, prevede una estensione della proibizione. Si vieta non solo l'uso della tecnica fotografica ma ogni tipo di possibile ripresa, conservazione o riproduzione di immagini del Sommo Pontefice, sia infermo sia defunto e della voce del medesimo, salvo debita autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere concessa dal Cardinale Camerlengo, solo a titolo di documentazione e unicamente dopo che il defunto Pontefice sarà rivestito degli abiti papali (cfr. UDG, n. 30 il testo originale in latino è nisi pontificiis vestibus induti mentre nella precedente normativa di Paolo VI al n. 30 della RPE si trovava nisi pontificalibus vestibus induti). I tre elementi devono concorrere: dopo la morte, rivestito degli abiti pontifici e a scopo di documentazione. Quando la salma del Pontefice è esposta in Basilica Vaticana per l'omaggio dei fedeli come è possibile rispettare questo disposto se - teoricamente - chiunque fotografa il corpo del Ponefice dovrebbe averne richiesto e ricevuto autorizzazione dal Cardinal Camerlengo, il quale per concedere tale permesso dovrebbe previamente assicurarsi che tale rischiesta è volta al fine di realizzare una documentazione. Qui la normativa è probabilmente in parte superata.. |