Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

31. L'uso dell'appartamento privato del Pontefice dopo la sua sepoltura

31. Dopo la sepoltura del Sommo Pontefice e durante l'elezione del nuovo Papa, nessun ambiente dell'appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.

 

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Fonti

IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. IV.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 31.

 

Commento

Norme generali sulla difesa della residenza del Vescovo quando egli muore sono già riscontrabili fin dal IV secolo. In particolare nel 451 il Concilio di Calcedonia minaccia di degradazione i chierici che entrano nella casa e rapinano i beni di proprietà del Vescovo defunto . La prassi scellerata di entrare nel luogo ove il Vescovo viveva per saccheggiarne le proprietà ivi presenti è attestata anche in Roma. Il saccheggio del Palazzo Lateranense, precedente dimora dei Pontefici, è storicamente attestato per la prima volta nell'885. Papa Stefano VI, nel prendere possesso della Basilica Lateranense, alla presenza di alcuni Vescovi, del legato imperiale e del senato, scopre che dai vestiaria del Palazzo Apostolico mancano vasi sacri, gioielli, ornamenti liturgici preziosi ed altresì la croce aurea donata da Belisario a San Pietro.
Anche se oggi siamo ormai lontani da questi eventi, la necessità di impedire l'asportazione, o la modifica di alcunché, ed in particolare dei documenti ivi presenti, ha suscitato sempre una costante attenzione nella custodia (oggi mediante l'apposizione dei sigilli) dell'appartamento del Pontefice.
Dopo la sepoltura, che deve avvenire fra il quarto e il sesto giorno post mortis diem (cfr. UDG, n. 13/b), si completerà la chiusura in toto dell'appartamento privato del Sommo Pontefice. Il testo non dice expressis verbis che l'appartamento sia reso inaccessibile a tutti, ma che non sia abitato.
Dovendosi però adempiere quanto disposto al n. 17 della UDG, e cioè l'applicazione dei sigilli a tutto l'appartamento privato da parte del Camerlengo, si ha de facto l'inaccessibilità a tutta l'area.
Se, a norma del n. 29 della UDG, la morte avverà fuori Roma, si potrà provvedere immediatamente alla sigillatura in toto dell'appartamento privato del Pontefice senza attenderne la sepoltura.

Il Pontifex novus quando prenderà possesso del Palazzo Apostolico, potrà altresì verificare che i sigilli posti all'appartamento privato non siano stati da alcuno spezzati o manomessi.