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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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22. L'Elemosiniere del Pontefice |
22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo i medesimi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice.
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Fonti |
CLEMENS XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 9.
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Commento |
Attualmente l'Elemosineria è articolata in due sezioni. La prima è la Segreteria e il Servizio d'Amministrazione. La seconda è costituita dall'"Antico" Ufficio Benedizioni sorto nel 1893 e poi integrato nel 1917 nell'Elemosineria. Così vi si legge al n. 9 del Chirografo Avendo Noi: "E siccome avanti le tre prossime passate Sedi vacanti, attesochè cessavano e l'uffizio di elemosiniere e quell'elemosine che da lui distribuivansi in tempo di Sede piena, pareva molto conveniente l'assegnamento che davasi a ciascheduno de' caporioni per distribuirlo in tante porzioni di scudi cinque l'una a povere famiglie ne' loro rioni e l'altro ad ogni conservatore per lo stesso effetto, conforme si è anche praticato nelle dette ultime tre Sedi vacanti; così avendo noi colla nostra costituzione stabilmente provvisto al maggior sollievo dell'indigenza de' poveri col far continuare la carica di elemosiniere, per le mani del quale debbano distribuirsi l'elemosine in tutta la stessa considerabile quantità che sogliono somministrarsi, vivente il Pontefice, ed a cui potranno ricorrere le povere famiglie per quelle particolari contingenze ancora, per le quali da principio fu introdotta la suddetta distribuzione che doveva farsi dai conservatori e caporioni, proibiamo che in avvenire si daino ai suddetti conservatori e caporioni i mentovati denari". |